Art. 99.
(Norma transitoria)
Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni
precedenti, connessi prima del giorno dell'entrata in vigore della
presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal
giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie
del fatto costituente reato.
Se e' pendente il procedimento, il giudice informa la persona
offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e
il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata
informata.