Art. 35.
                          (Ruoli organici)

  Per  le  esigenze  di  funzionamento  del  Consiglio  di Stato, del
consiglio  di amministrazione di cui al successivo articolo 38, della
segreteria  del consiglio di presidenza di cui al precedente articolo
7  e  dei  tribunali  amministrativi  regionali, i ruoli organici del
personale   dirigente,   direttivo,   di   concetto,   esecutivo,  di
dattilografia,  ausiliario  e ausiliario tecnico sono stabiliti dalle
tabelle  B,  C,  D,  E,  F  e  G,  allegate  alla  presente legge, in
sostituzione  di  quelle  allegate  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  di  ministri  4 febbraio 1971, e successive modificazioni,
nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748.
  Le  assegnazioni  ed  i  trasferimenti  di  sede  sono disposti dal
presidente   del   Consiglio   di  Stato,  sentito  il  consiglio  di
presidenza.