Art. 35. (Ruoli organici) Per le esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato, del consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo 38, della segreteria del consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 7 e dei tribunali amministrativi regionali, i ruoli organici del personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo, di dattilografia, ausiliario e ausiliario tecnico sono stabiliti dalle tabelle B, C, D, E, F e G, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 4 febbraio 1971, e successive modificazioni, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.