Art. 36.
                       (Ruoli e attribuzioni)

  Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge i ruoli e
le  attribuzioni  del  personale  di  segreteria  ed  ausiliario  del
Consiglio  di  Stato e dei tribunali amministrativi regionali restano
stabiliti  dalla  legge  10  aprile  1964,  n.  193,  dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 1970, n. 1077, dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dalla legge
11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.
  Il  presidente del Consiglio di Stato ed i presidenti dei tribunali
amministrativi  regionali  provvedono, sentiti i rispettivi segretari
generali, ad assegnare il personale ai vari servizi e ad impartire le
istruzioni necessarie al loro funzionamento.
  Possono,  inoltre,  con  proprio decreto, affidare ad impiegati del
ruolo  esecutivo  il  compito  di  notificare nelle forme di rito gli
avvisi di segreteria. Tale incarico non da' titolo ad attribuzione di
speciali compensi salvo rimborso spese.