Art. 37.
(Direttore capo  di  segreteria  del  Consiglio  di Stato e segretari
          generali dei tribunali amministrativi regionali)

  Il  direttore  capo  di  segreteria  del  Consiglio  di  Stato  e i
segretari  generali dei tribunali amministrativi regionali dirigono i
servizi  di segreteria, rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei
tribunali  amministrativi  regionali. Essi promuovono i provvedimenti
che reputano opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici.
  Per  ricoprire  l'incarico  di  direttore  capo  di  segreteria del
Consiglio   di   Stato   e   di  segretario  generale  dei  tribunali
amministrativi regionali con sezione staccata possono essere chiamati
solo  funzionari  dirigenti  in possesso della qualifica di dirigente
superiore.
  In  caso  di  assenza o impedimento dell'impiegato con qualifica di
dirigente,  o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni di
segretario  generale  dei  tribunali  amministrativi  regionali  sono
esercitate  dall'impiegato  presente nell'ufficio che ricopre la piu'
elevata   qualifica  e,  in  caso  di  parita',  che  abbia  maggiore
anzianita' nella qualifica stessa.
  Al direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato sono inoltre
affidate  le funzioni di capo del personale previste dall'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.