Art. 38.
                   (Consiglio di amministrazione)

  Il  consiglio  di  amministrazione  per  il  personale,  di  cui al
presente  titolo,  e'  presieduto  da  un  presidente  di sezione del
Consiglio  di  Stato  o  da un presidente di tribunale amministrativo
regionale  ed  e'  composto  dal segretario generale del Consiglio di
Stato,  da  tre consiglieri di Stato, da tre consiglieri di tribunale
amministrativo  regionale  designati dal consiglio di presidenza, dal
direttore  capo  di  segreteria  del  Consiglio di Stato e da quattro
rappresentanti  eletti  dal  personale  con le modalita' previste dal
regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.
  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  nominato  ogni due anni con
decreto del presidente del Consiglio di Stato.
  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte da un impiegato del ruolo
direttivo  con  profilo  professionale  non  inferiore a direttore di
segreteria, in servizio presso il Consiglio di Stato.
  Agli  uffici  di  segreteria  del  consiglio  di  presidenza  e del
consiglio  di  amministrazione  e'  addetto  il personale di cui alle
annesse tabelle, nei limiti ivi stabiliti.