Art. 38. (Consiglio di amministrazione) Il consiglio di amministrazione per il personale, di cui al presente titolo, e' presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale ed e' composto dal segretario generale del Consiglio di Stato, da tre consiglieri di Stato, da tre consiglieri di tribunale amministrativo regionale designati dal consiglio di presidenza, dal direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e da quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalita' previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione e' nominato ogni due anni con decreto del presidente del Consiglio di Stato. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria, in servizio presso il Consiglio di Stato. Agli uffici di segreteria del consiglio di presidenza e del consiglio di amministrazione e' addetto il personale di cui alle annesse tabelle, nei limiti ivi stabiliti.