Art. 39. (Commissione di disciplina) La commissione di disciplina e' costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di amministrazione. La commissione e' composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria.