Art. 39.
                     (Commissione di disciplina)

  La  commissione  di  disciplina  e'  costituita  all'inizio di ogni
biennio con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentito il
consiglio di amministrazione.
  La  commissione  e'  composta  da  un  presidente  di  sezione  del
Consiglio  di  Stato  o  da un presidente di tribunale amministrativo
regionale,  che  la  presiede,  da  un  consigliere  di  Stato, da un
consigliere  di  tribunale  amministrativo  regionale  e da due primi
dirigenti  del  ruolo  del  personale  di  segreteria  di  cui uno in
servizio presso i tribunali amministrativi regionali.
  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte da un impiegato del ruolo
direttivo  con  profilo  professionale  non  inferiore a direttore di
segreteria.