Art. 21. Operatore professionale collaboratore L'operatore professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'area dei servizi cui e' assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro, e di intervento per la promozione, il mantenimento ed il recupero della salute degli utenti. Secondo le direttive ricevute, svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al proprio titolo, professionale assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro. Svolge attivita' di didattica ed attivita' finalizzate alla propria formazione. Ha la responsabilita' professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente e' tenuto ad attuare.