Art. 21.
                Operatore professionale collaboratore

  L'operatore  professionale  collaboratore,  nel  rispetto di quanto
stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'area dei servizi
cui  e' assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro, e
di intervento per la promozione, il mantenimento ed il recupero della
salute degli utenti.
  Secondo  le  direttive  ricevute,  svolge  le funzioni di specifica
competenza attinenti al proprio titolo, professionale assicurando gli
interventi previsti dai piani di lavoro.
  Svolge attivita' di didattica ed attivita' finalizzate alla propria
formazione.
  Ha    la   responsabilita'   professionale   dei   propri   compiti
limitatamente  alle  prestazioni e alle funzioni che per la normativa
vigente e' tenuto ad attuare.