Art. 76. 
                  Decadenza dell'azione della finanza 
  
    1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi 
  dell'art.  5  non  presentati  per  la  registrazione  deve  essere
  richiesta, a pena di decadenza, nel  termine  di  cinque  anni  dal
  giorno in cui, a norma degli  articoli  13  e  14,  avrebbe  dovuto
  essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15,  lettere
  c),  d)  ed  e),  si  e'  verificato  il  fatto  che  legittima  la
  registrazione  d'ufficio.  Nello  stesso  termine,  decorrente  dal
  giorno in cui  avrebbero  dovuto  essere  presentate,  deve  essere
  richiesta  l'imposta  dovuta  in  base  alle   denunce   prescritte
  dall'art. 19. 
    2. L'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 
  termine di tre anni decorrenti, per  gli  atti  presentati  per  la
  registrazione: 
      a) dalla richiesta di registrazione se si tratta di imposta 
  principale; 
      b) dalla data in cui l'accertamento di maggior valore e' 
  divenuto definitivo o  e'  stata  presentata  la  denuncia  di  cui
  all'art. 19, se si tratta di imposta  complementare.  Nel  caso  di
  occultazione di corrispettivo,  di  cui  all'art.  72,  il  termine
  decorre dalla data di registrazione dell'atto; 
      c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di 
  presentazione della denuncia di cui all'art. 19, se  si  tratta  di
  imposta suppletiva. 
    3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato 
  al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52. 
    4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a 
  pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui
  le stesse si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di
  cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione. 
    5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento 
  dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia
  uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.