Art. 77.
               Decadenza dell'azione del contribuente

    1.  Il  rimborso  dell'imposta,  della  soprattassa,  della  pena
  pecuniaria  e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena
  di  decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la
  sanzione e' stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento
  ovvero,  se  posteriore,  da quello in cui e' sorto il diritto alla
  restituzione.
    2.  Per  i  contratti  a prezzo indeterminato, se la restituzione
  dipende  dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno
  in cui ne e' stato definitivamente stabilito il minore ammontare.
  Nei  casi  di  cui  alla lettera a) dell'art. 56 il termine decorre
  dalla data di notificazione della decisione.
    3.  La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che
  ha  eseguito  la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta,
  ovvero  essere  spedita  a mezzo plico raccomandato senza busta con
  avviso di ricevimento.
    4.  Per  gli interessi di mora spettanti al contribuente leggi 26
  gennaio  1961,  n.  29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n.
  130.
 
          Nota all'art. 77:
            Per  l'argomento  delle disposizioni citate v. nelle note
          all'art. 55.