Art. 46.

  1.  Sono  abrogate  tutte le norme in contrasto con quanto disposto
dalla  presente legge, nonche' la legge 21 maggio 1960, n. 556, e gli
articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249.
 
          Note all'art. 46:
            -  La  legge  n.  556/1960  recava  nuove  norme  per  il
          reclutamento   degli  ufficiali  di  complemento  dell'Arma
          aeronautica, ruolo naviganti.
            -  Gli  articoli  5  e 6 della legge n. 249/1963 recavano
          norme  sul  congedo  illimitato  degli  ufficiali piloti di
          complemento della Marina.