Art. 46. 1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge, nonche' la legge 21 maggio 1960, n. 556, e gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249.
Note all'art. 46: - La legge n. 556/1960 recava nuove norme per il reclutamento degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti. - Gli articoli 5 e 6 della legge n. 249/1963 recavano norme sul congedo illimitato degli ufficiali piloti di complemento della Marina.