Art. 47. 
 
  1. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato in 3.788 milioni di lire per l'anno 1985, in  3.867  milioni
di lire per l'anno 1986 e in 3.414 milioni di lire per  l'anno  1987,
si provvede per il 1985, quanto a lire 3.389 milioni e quanto a  lire
399 milioni  mediante  corrispondenti  riduzioni  degli  stanziamenti
iscritti nei capitoli 1500 e 4001 dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero della difesa, per il 1986, quanto  a  lire  3.468
milioni e quanto a lire 399 milioni e per il 1987 quanto a lire 3.015
milioni e quanto a lire 399 milioni mediante analoghe riduzioni degli
stanziamenti da iscrivere ai capitoli corrispondenti  dei  rispettivi
stati di previsione della spesa dello stesso Ministero. 
  2. Gli stanziamenti dei suddetti capitoli  non  potranno  superare,
nel triennio 1986-1988, quelli risultanti dalla legge di approvazione
del bilancio dello Stato per l'anno 1985 e del  bilancio  pluriennale
1985-1987, depurati delle riduzioni di  cui  al  precedente  comma  e
aumentati del tasso programmato di inflazione. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  proprio
decreto, le necessarie variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 19 maggio 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI