Art. 47. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 3.788 milioni di lire per l'anno 1985, in 3.867 milioni di lire per l'anno 1986 e in 3.414 milioni di lire per l'anno 1987, si provvede per il 1985, quanto a lire 3.389 milioni e quanto a lire 399 milioni mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nei capitoli 1500 e 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il 1986, quanto a lire 3.468 milioni e quanto a lire 399 milioni e per il 1987 quanto a lire 3.015 milioni e quanto a lire 399 milioni mediante analoghe riduzioni degli stanziamenti da iscrivere ai capitoli corrispondenti dei rispettivi stati di previsione della spesa dello stesso Ministero. 2. Gli stanziamenti dei suddetti capitoli non potranno superare, nel triennio 1986-1988, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987, depurati delle riduzioni di cui al precedente comma e aumentati del tasso programmato di inflazione. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 maggio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI