Art. 87 
                          Soggetti passivi 
 
  1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: 
    a) le societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per  azioni,  le
societa' a responsabilita' limitata, le  societa'  cooperative  e  le
societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; 
    b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',  residenti
nel territorio  dello  Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
principale l'esercizio di attivita' commerciali; 
    c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',  residenti
nel territorio dello Stato, che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
principale l'esercizio di attivita' commerciali; 
    d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza  personalita'
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 
  2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c)
del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle  persone  giuridiche,  le
associazioni non riconosciute, i consorzi e le  altre  organizzazioni
non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle  quali
il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e  autonomo.
Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del  comma  1  sono
comprese anche le societa' e le associazioni  indicate  nell'articolo
5. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi si  considerano  residenti  le
societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo  di  imposta
hanno la sede legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o  l'oggetto
principale nel territorio dello Stato. 
  4. L'oggetto esclusivo o principale  dell'ente  e'  determinato  in
base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto  pubblico  o
di  scrittura  privata  autenticata,  e,   in   mancanza,   in   base
all'attivita' effettivamente esercitata.