Art. 88
Stato ed enti pubblici
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
ordinamento autonomo anche se dotati di personalita' giuridica, non
sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e
sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal
fine, comprese le Unita' sanitarie locali;
c) l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio
da parte delle regioni, delle province, dei comuni e dei relativi
consorzi.