Art. 89
                            Base imponibile

    1.   L'imposta   si   applica   sul  reddito  complessivo  netto,
  determinato  secondo  le disposizioni del capo II per le societa' e
  per  gli  enti  commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1
  dell'articolo  87, del capo III per gli enti non commerciali di cui
  alla  lettera  c)  e  del  capo  IV  per le societa' e gli enti non
  residenti di cui alla lettera d).