Art. 92
                          Crediti di imposta

    1.  Se  alla  formazione del reddito complessivo concorrono utili
  distribuiti  in  qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da
  societa'  e  da  enti  commerciali  di cui alle lettere a) e b) del
  comma  1  dell'articolo  87,  o  redditi  prodotti  all'estero,  si
  applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.