Art. 92
Crediti di imposta
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili
distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da
societa' e da enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 87, o redditi prodotti all'estero, si
applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.