Art. 93
Scomputo degli acconti
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta
e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano
dall'imposta a norma dell'articolo 19, salvo il disposto del comma
2 del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692,
applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di
imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il
reddito complessivo ancorche' non siano stati percepiti e
assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare e calcolato in
proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito.
Note all'art. 93:
- Il testo dei primi due commi dell'art. 26 (Ritenuta
sugli interessi e sui redditi di capitale) del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi) e' il seguente:
"Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e
titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50%, con
obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi e altri frutti
corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere
operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul
reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di
credito devono operare una ritenuta del 25% con obbligo di
rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti
ai depositanti e ai correntisti. Non sono soggetti alla
ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui
depositi e conti delle aziende ed istituti di credito
italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di
credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede
all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e
istituti di credito italiani".
Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 2
ottobre 1981, n. 546, recante: "Disposizioni in materia di
imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai
trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle
cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonche'
di adeguamento della misura dei canoni demaniali (il testo
di detto decreto, coordinato con la legge di conversione,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 9
dicembre 1981).
"Art. 1. - All'art. 10-bis della tariffa allegato A,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di
bollo, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le
parole "del codice civile" sono aggiunte le parole "con
indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti".
La nota dell'art. 10-bis della tariffa allegato A,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituita dalla seguente: "Come per le
cambiali di cui al precedente art. 9. Se peraltro le
cambiali di cui al presente articolo sono acquisite
dall'impresa emittente, o da altra impresa con lo stesso
titolare o contitolare o dalla banca accettante o da loro
controllate, controllanti o collegate, il bollo va
integrato fino alla misura prevista dall'art. 9, lettera
a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei
proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente
pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno
essere girate esclusivamente con la clausola "senza
garanzia" o equivalenti.
Le aziende e gli istituti di credito accettanti devono
operare sui proventi indicati sulle cambiali di cui
all'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto
del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nella misura del quindici per cento.
Le operazioni relative alla emissione, compresa la
accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui al
comma precedente sono equiparate agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto alle operazioni di emissione e
negoziazione di obbligazioni".