Art. 94
Riporto o rimborso delle eccedenze
1. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle
ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti
articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne
il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.