Art. 24. 
1.  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  30  miliardi  nel  triennio
1988-1990, in ragione di lire 10 miliardi annui, per contributi  alle
associazioni combattentistiche e  alle  associazioni  previste  dalla
legge 6 febbraio 1985, n. 14, e successive modificazioni. 
2. Per l'anno  1988  e  per  quelli  successivi,  le  amministrazioni
statali anche con ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici  -  con
esclusione  dell'Istituto  poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,   del
Consiglio nazionale delle ricerche, del  Consorzio  obbligatorio  per
l'impianto, la gestione  e  lo  sviluppo  dell'area  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica della provincia di  Trieste,  dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare,  della  Commissione  nazionale  per  la
societa' e la borsa, degli enti pubblici economici e  di  quelli  che
esercitano attivita' creditizie, nonche' degli enti  ed  istituti  di
cui al numero 6 dell'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 -, gli enti locali e le loro  aziende,
le  unita'  sanitarie  locali,  le  aziende  pubbliche  in   gestione
commissariale  governativa  possono  procedere   ad   assunzioni   di
personale  subordinatamente  all'avvenuto  accertamento  dei  carichi
funzionali di lavoro e alla conseguente  utilizzazione  dell'istituto
della mobilita', ai sensi dell'articolo 6 del decreto del  Presidente
della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13,  e  di  quanto  previsto  in
materia negli accordi di  comparto  o  nei  contratti  collettivi  di
lavoro. 
3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso
per i quali sia stata formata la graduatoria di merito  o  effettuata
la selezione di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il  31  dicembre  dell'anno
precedente e le assunzioni obbligatorie relative  alle  categorie  di
cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni  ed
integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  2  aprile  1968,  n.  482,  nonche'  quelle   di   cui
all'articolo 6, comma 11, lettera i), della legge 28  febbraio  1986,
n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia.  Per  l'anno
1988, alle assunzioni di personale per il quale, alla data di entrata
in vigore della  presente  legge,  siano  stati  banditi  i  relativi
concorsi,  ma  non  ancora  effettuate  le  prove,  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio  1987,  n.  56,
sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo
16 della citata legge n. 56 del 1987. Per le assunzioni  obbligatorie
di cui alla citata  legge  2  aprile  1968,  n.  482,  devono  essere
sottoposti alla visita medica prevista dal comma  1  dell'articolo  9
del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche i soggetti
che abbiano un grado di invalidita' superiore al  50  per  cento.  La
visita e' disposta entro il  trentesimo  giorno  dalla  decisione  di
avviamento  al  lavoro  e  in  mancanza  di  essa  non   si   procede
all'avviamento  stesso.  La  scelta   in   ordine   alle   assunzioni
obbligatorie di cui all'articolo 12 della legge  2  aprile  1968,  n.
482,  deve  esssere  effettuata  sulla  base  del  maggior  grado  di
mutilazione o invalidita' del soggetto, dell'idoneita'  del  soggetto
allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e  del
possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al  pubblico  impiego,
salvo quello dell'idoneita' fisica. 
4. I termini di cui all'articolo 9 della legge  20  maggio  1985,  n.
207, sono prorogati al 30 maggio 1989. 
5. Per l'anno 1988, qualora le  procedure  richiamate  dal  comma  2,
nonche' quelle previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n.  392,
in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla  mobilita',
non risultino completate entro i termini per esse previsti a causa di
effettive e documentate difficolta', il Presidente del Consiglio  dei
ministri, con proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, con il Ministro per la funzione  pubblica  e,  per  gli  enti
locali  territoriali,  con  il  Ministro  dell'interno,  sentito   il
Consiglio dei ministri, puo'  autorizzare  assunzioni  in  deroga  al
disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate  necessita'.  Ove
non siano state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di
collocamento di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 18 settembre 1987, n. 392, le  amministrazioni  e  gli  enti
pubblici ai quali si applicano le disposizioni  del  decreto  stesso,
possono essere autorizzati, limitatamente al primo semestre dell'anno
1988, ad assumere personale sulla base delle precedenti  graduatorie.
Delle autorizzazioni previste  dal  presente  comma  il  Governo  da'
preventiva  comunicazione  alle  Camere.  L'autorizzazione   non   e'
richiesta: 
a) per le assunzioni relative a tutti i  concorsi  banditi  entro  la
data di entrata in vigore della presente legge;  per  tali  concorsi,
qualora  non  abbiano  avuto  inizio  le  prove,  si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio  1987,  n.  56,
sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dello  stesso
articolo 16; 
b)  per  le  assunzioni  per  esigenze   stagionali,   temporanee   e
straordinarie  nei  limiti  corrispondenti  alla  media  della  spesa
sostenuta per  le  assunzioni  effettuate  per  le  stesse  finalita'
nell'ultimo triennio, ridotta del 10 per cento; 
c) per le assunzioni presso enti locali, le  istituzioni  locali,  le
loro aziende e consorzi nei posti che si siano resi vacanti a partire
dal 1› gennaio 1987. 
6. In materia di  assunzioni  di  personale  continua  ad  applicarsi
nell'anno 1988 la disposizione prevista dal comma 20 dell'articolo  6
della legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  richiamato  dal  comma  12
dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, utilizzando  le
graduatorie  ivi  indicate  la  cui  validita'  e'  prorogata  di  un
ulteriore anno. 
7. Per le unita' sanitarie locali e per gli altri enti amministrativi
dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga  sono  disposte  con
provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati  dagli  atti
di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo  9  della
legge 26 aprile 1983, n. 130. 
8. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale
volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio  del  personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia e del Corpo  nazionale  dei
vigili  del  fuoco,  fatte  salve  le   nomine   ad   ufficiale   dei
frequentatori delle accademie nonche' le immissioni in  servizio  dei
sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole
ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate
esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con
i Ministri  del  tesoro  e  per  la  funzione  pubblica,  sentito  il
Consiglio dei ministri. 
9. Sull'applicazione delle norme contenute nei  precedenti  commi  la
Presidenza del Consiglio dei ministri invia al Parlamento,  entro  il
30  settembre  di  ciascun  anno,  una  relazione   analitica   sulle
assunzioni in deroga. 
10. In relazione alle funzioni attribuite  al  Ministero  del  tesoro
dall'articolo 2,  si  provvede,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, da emanarsi entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro del tesoro,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  alla  rideterminazione  degli
Ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato,  elevando
il loro numero da sette  a  nove,  nonche'  alla  definizione  di  un
diverso livello funzionale  delle  ragionerie  centrali  di  maggiore
importanza nel numero massimo di cinque. Con lo  stesso  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  sono  soppressi  e  ridotti  posti  di
qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo, in  numero
tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
11. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 5  aprile  1985,  n.
135, come modificato dall'articolo  11,  comma  31,  della  legge  28
febbraio  1986,  n.  41,  dopo  le  parole:  "territori  ceduti  alla
Jugoslavia" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli della  ex
zona B". 
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di  ogni
ordine  e  grado,  nonche'  quello  che  risulti   eventualmente   in
soprannumero, e' utilizzato  prioritariamente  per  la  copertura  di
cattedre o posti di insegnamento, vacanti e disponibili  per  periodi
anche inferiori a cinque mesi e, soltanto nel limite del quindici per
cento, per lo svolgimento delle attivita' di cui  ai  commi  sesto  e
nono dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 
13. Nelle scuole materne ed elementari,  qualora  non  sia  possibile
sostituire  i  docenti  temporaneamente  assenti  con  personale   in
servizio  nel  circolo  didattico,  i  direttori  didattici  dovranno
utilizzare  personale  di  altri  circoli  didattici  viciniori,  che
saranno indicati dal provveditore agli  studi.  La  stessa  norma  si
applica altresi' agli  altri  ordini  di  scuola  limitatamente  agli
istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto. 
14. Le supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti  di  cui
all'articolo 15, terzo comma, della legge 20  maggio  1982,  n.  270,
sono conferite dal provveditore agli studi. 
15. Il personale supplente delle  scuole  di  istruzione  primaria  e
secondaria e degli istituti professionali e di istruzione  artistica,
di cui all'articolo 2, primo  comma,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre   1973,   n.   1092,   e'
assoggettato, a decorrere dal 1 gennaio 1988, alla ritenuta in  conto
entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i  dipendenti
civili e militari  dello  Stato.  Dalla  stessa  data  cessa  per  il
personale  medesimo  l'iscrizione,  ai  fini  di   quiescenza,   alla
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti. 
16. Nei confronti del personale di cui al comma 15  resta  ferma,  ai
fini  dell'indennita'  di   fine   rapporto,   l'applicazione   della
disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  4  aprile  1947,  n.  207,  e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
17. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2,  che  presentino,
un esubero di carico funzionale di personale non reimpiegabile  nelle
stesse amministrazioni, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge provvedono a comunicare  alla  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  gli  elenchi  nominativi  del  predetto
personale. 
18. Nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 17, il
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito  il  Ministro  per  la
funzione pubblica, con proprio  decreto,  provvede  a  trasferire  il
predetto personale in un  ruolo  speciale  da  costituire  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
19. I trasferimenti ad altre amministrazioni del personale di cui  al
comma 2 saranno attuati con procedure determinate da un  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sentite  le  organizzazioni
sindacali. 
20. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 non si  applicano  ai
fini della realizzazione dei  progetti  di  cui  all'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, per i
quali viene impiegato personale  gia'  in  servizio  o  personale  da
assumere a tale specifico fine  con  rapporto  a  tempo  determinato,
pieno o parziale, per un periodo corrispondente all'intera durata del
progetto e comunque per una durata non superiore all'anno, secondo le
norme da emanare in attuazione del citato articolo 3 del decreto  del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. 
21. Al fine di garantire nei territori ad alta concentrazione di beni
culturali, con particolare  riferimento  al  Mezzogiorno,  l'apertura
pomeridiana degli istituti museali,  complessi  monumentali  ed  aree
archeologiche per una fruibilita' continuata e  prolungata  nell'arco
dell'intero anno solare, in ottemperanza all'articolo 3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1  febbraio  1986,  n.  13  (progetti
finalizzati), e all'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8  maggio  1987,  n.  266   (piano   occupazionale),   e'
autorizzata la spesa di 15 miliardi per l'anno 1988. 
22. L'importo di cui  all'articolo  6,  ventisettesimo  comma,  della
legge 22 dicembre 1984, n. 887,  da  corrispondere  annualmente  alla
regione Sardegna, e' elevato, a partire dall'anno  1988,  da  lire  8
miliardi a lire  21  miliardi  e,  a  decorrere  dall'anno  1989,  e'
maggiorato secondo le modalita' stabilite dalle norme vigenti  per  i
trasferimenti correnti  per  la  finanza  locale.  Detto  importo  e'
ripartito fra  gli  enti  locali  della  Sardegna  per  le  finalita'
richiamate  nello  stesso  articolo  6,  ventisettesimo  comma,   ivi
compreso il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento  delle
piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni  attribuite
agli enti locali, in base al decreto del Presidente della  Repubblica
19 giugno 1979, n. 348. 
23. Al fine  di  corrispondere  anche  alle  eventuali  esigenze  dei
servizi della protezione civile  per  il  soccorso  alle  popolazioni
colpite da calamita', nonche' per altre emergenze di carattere socio-
sanitario, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi  per  ciascuno
degli anni dal 1988 al  1990  da  destinare  all'aeromobilita'  delle
Forze armate  mediante  l'acquisizione  di  elicotteri.  E'  altresi'
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annui nel medesimo  triennio
1988-1990  per  l'acquisizione  di   elicotteri,   nonche'   per   la
costituzione,  l'equipaggiamento   e   l'addestramento   di   reparti
operativi mobili delle Capitanerie di porto per la sorveglianza delle
coste ed il soccorso in mare, da iscrivere nello stato di  previsione
del Ministero della marina mercantile. 
24. Ferme restando le assegnazioni disposte annualmente a carico  del
Fondo sanitario nazionale in favore  dei  policlinici  e  cliniche  a
gestione diretta, annessi alle facolta' di medicina delle universita'
statali, il Ministero della  pubblica  istruzione  e'  autorizzato  a
concedere contributi per complessive lire 40 miliardi per l'anno 1988
e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per consentire
agli stessi policlinici di far fronte alle esigenze di  funzionamento
connesse con le attivita' didattico-scientifiche, comunque funzionali
alle  prestazioni  sanitarie.  A  decorrere  dall'anno   1991,   alla
quantifiazione  dell'onere  si  provvede  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984,
n. 887. La ripartizione annuale  dei  contributi  e'  effettuata  dal
Ministro della pubblica istruzione sulla base di parametri  oggettivi
che tengano anche conto del numero  delle  cattedre  e  dei  relativi
iscritti. 
25. La lettera b) dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1982,  n.  72,
e' sostituita dalla seguente: 
b)  corrispondere  alla  stessa  Amministrazione,  secondo  l'importo
determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento  all'intero
periodo di durata dell'occupazione e fino alla data  di  stipula  del
contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione
delle aree con ogni accessorio. Dagli indennizzi  saranno  scomputate
le somme eventualmente gia' anticipate allo stesso titolo". 
 
          Nota all'art. 24, comma 1:
             La  legge n. 14/1985 proroga i contributi a carico dello
          Stato in favore di associazioni per il sostegno della  loro
          azione di promozione sociale.
          Note all'art. 24, comma 2:
             -  L'art.  1  del  D.P.R.  n.  68/1986 (Determinazione e
          composizione dei comparti di contrattazione collettiva,  di
          cui  all'art.  5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
          marzo 1983, n. 93) determina i comparti  di  contrattazione
          collettiva.  Il  n.  6)  riguarda il comparto del personale
          delle   istituzioni   e   degli   enti   di    ricerca    e
          sperimentazione.
             -  Il  testo  dell'art.  6  del D.P.R. n. 13/1986 (Norme
          risultanti   dalla   disciplina    prevista    dall'accordo
          intercompartimentalle,  di  cui  all'art.  12  della legge-
          quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.  93, relativo
          al triennio 1985-87) e' il seguente:
             "Art. 6 (Mobilita'). - 1. I carichi funzionali di lavoro
          - condizione essenziale per avviare processi  di  mobilita'
          del  personale  -  saranno individuati e definiti a livelli
          territoriale per unita' organica complessa territoriale  al
          fine   di  consentire  la  determinazione  della  dotazione
          organica di personale a tale livello.
             2.   Definite   le   dotazioni   organiche   a   livello
          territoriale con atto previsto dai rispettivi  ordinamenti,
          le  amministrazioni  pubbliche  porteranno a conoscenza dei
          dipendenti, mediante avviso pubblico da emanare nel mese di
          gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi,  al  fine
          di  consentire  le  domande  di  trasferimento  da una sede
          all'altra nell'ambito di tali vacanze  secondo  graduatorie
          formulate  sulla  base  di  limiti e criteri adottati negli
          accordi di comparto. A tale  processo  di  mobilita'  -  al
          quale  si potra' ricorrere in relazione alle esigenze delle
          singole  amministrazioni  e  che  sara'  regolato,  secondo
          modalita' specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti
          territoriali,   negli   accordi   di   comparto  -  possono
          partecipare  dipendenti  di  altre  amministrazioni   dello
          stesso  comparto,  purche' appartenenti allo stesso profilo
          professionale.  Le  operazioni  dei  trasferimenti  debbono
          essere  concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il
          mese di giugno. I posti che  risulteranno  ancora  vacanti,
          dopo  l'effettuazione  dei  trasferimenti,  potranno essere
          messi a concorso,  anche  a  livello  provinciale,  per  la
          stessa qualifica o profilo professionale.
             3.  La  definizione  dei  carichi  di  lavoro  a livello
          territoriale  come  sopra  determinati  e  la   conseguente
          fissazione  degli  organici  con  atto dell'amministrazione
          mettera' in evidenza  casi  di  sovradimensionamento  e  di
          sottodimensionamento,  presupposto  oggettivo  per  avviare
          processi di mobilita' anche intersettoriali.
             4. Per i posti che risulteranno  scoperti  in  strutture
          sottodimensionate,  a  seguito  dei  processi  di mobilita'
          settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi
          appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte
          le  vacanze  comunque  determinatesi  per  cessazione   dal
          servizio  nelle  dotazioni  organiche complessive dell'ente
          interessato.
             5. Le  pubbliche  amministrazioni  e  le  confederazioni
          sindacali    individueranno    ai    diversi   livelli   di
          contrattazione procedure negoziali per  la  verifica  degli
          esuberi  di  personale  anche  in dipendenza di processi di
          riorganizzazione,    ristrutturazione     e     innovazione
          tecnologica  e conseguente sviluppo di riqualificazione dei
          servizi, al fine di attuare  mobilita'  di  contingenti  di
          personale  all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche
          da un comparto all'altro.
             6. Le stesse procedure negoziali  -  ferme  restando  le
          normative  vigenti  sui  trasferimenti d'ufficio di singoli
          dipendenti  per  motivate  ed  inderogabili   esigenze   di
          servizio  da  un ufficio territoriale all'altro nell'ambito
          delle dotazioni organiche stabilite  -  potranno  prevedere
          forme  di  garanzia  ed incentivi alla mobilita', oltre che
          processi  di  riconversione  e  di   riqualificazione   del
          personale trasferito.
             7.  L'utilizzazione della mobilita' come sopra descritta
          rimane nella  facolta'  delle  regioni  e  delle  autonomie
          locali  per  quanto  concerne le qualifiche dirigenziali, i
          dipendenti di ottavo livello apicale  e  quelli  di  ottava
          qualifica aventi responsabilita' di unita' organica".
          Note all'art. 24, comma 3:
             - Il D.P.C.M. n. 392/1987 reca: "Modalita' e criteri per
          l'avviamento   e  la  selezione  dei  lavoratori  ai  sensi
          dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.  56,  recante
          norme sull'organizzazione del mercato del lavoro".
             -  La  legge  n.  594/1957 reca: "Norme sul collocamento
          obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi".
             - La legge  n.  686/1961  reca  norme  sul  collocamento
          obbligatorio   dei   massaggiatori   e  massofisioterapisti
          ciechi.
             - L'art. 12 della legge n. 482/1968 (Disciplina generale
          delle   assunzioni   obbligatorie   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e le aziende private) riguarda l'obbligo di
          assunzione obbligatoria presso gli enti pubblici.
             -  La lettera i) del comma 11 dell'art. 6 della legge n.
          41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che non  rientrino
          nel  divieto  di  procedere  ad assunzioni di personale per
          l'anno     1986     le     assunzioni     del     personale
          dell'Amministrazione della giustizia, ivi comprese, entro i
          limiti  dell'autorizzazione  concessa  per  l'anno 1985, le
          assunzioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 21 settembre
          1973, n.  566, convertito, con modificazioni, nella legge 8
          novembre 1973, n.  685, disposte dal Ministero di grazia  e
          giustizia   a   copertura   dell'organico   dei  coadiutori
          dattilografi giudiziari e degli uffici unici  esecuzioni  e
          notificazioni,  nonche'  le  assunzioni  dei  vincitori del
          concorso   annuale   per   l'ammissione   nella    carriera
          diplomatica  del Ministero degli affari esteri ai sensi del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  la cui graduatoria di merito sia stata approvata entro
          il 31 dicembre 1985, nonche' le  assunzioni  dei  vincitori
          dei  concorsi  banditi  dal  Ministero delle finanze le cui
          graduatorie di merito siano state  approvate  entro  il  31
          dicembre 1985.
             -  Il  testo  dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme
          sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' il seguente:
             "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e  gli  enti
          pubblici).    - 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad
          ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non  economici  a
          carattere  nazionale,  per  i  posti da ricoprire nei ruoli
          periferici e per  relative  sedi  periferiche,  cosi'  come
          determinati  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1› febbraio  1986,  n.  13,  le
          province,  i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano
          le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per  le
          quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare
          nei  livelli  per  i  quali  e' richiesto il solo requisito
          della  scuola  dell'obbligo,  sulla   base   di   selezioni
          effettuate  tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
          in quelle di mobilita', a condizione  che  essi  abbiano  i
          requisiti  richiesti.  Essi sono avviati numericamente alla
          selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante  dalle
          liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
             2.  I  lavoratori  di  cui  al comma 1 hanno facolta' di
          iscriversi nella  lista  di  collocamento  di  una  seconda
          circoscrizione,   anche   di   altra   regione,  mantenendo
          l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata  presso
          quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
             3.  Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche'  le
          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le
          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
             5. Le Amministrazioni centrali  dello  Stato,  gli  enti
          pubblici  non  economici a carattere nazionale e quelli che
          svolgono  attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti   da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
             6.  Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della   pubblica
          Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
             8.  Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati.
             9.  Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e
          comunque non oltre i sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   della   presente   legge,  le  assunzioni  vengono
          effettuate secondo la normativa vigente".
             - Il comma 1 dell'art. 9 del D.L. n.  463/1983  (per  il
          titolo  si  veda  nelle  note all'art. 19, comma 9) prevede
          che:  "In  attesa  della  riforma  della  disciplina  delle
          assunzioni  obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro
          e   della   massima   occupazione,   prima   di   procedere
          all'avviamento  al  lavoro  dei  soggetti beneficiari della
          legge 2 aprile 1968, n. 482,  e  successive  modificazioni,
          provvedono  a  far  sottoporre  a  visita  medica, da parte
          dell'autorita' sanitaria competente, i soggetti stessi  che
          abbiano  un  grado di invalidita' inferiore al 50 per cento
          per controllare la permanenza dello stato  invalidante.  La
          visita  e'  disposta  entro  il  quindicesimo  giorno dalla
          decisione di avviamento al lavoro. In mancanza  si  procede
          in    ogni    caso    all'avviamento,    salvo   successivo
          accertamento".
          Nota all'art. 24, comma 4:
            Il primo  comma  dell'art.  9  della  legge  n.  207/1985
          (Disciplina  transitoria  per  l'inquadramento  diretto nei
          ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle
          unita' sanitarie locali) prevede che: "Per  un  periodo  di
          tre  anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente
          legge, in deroga alla normativa vigente  di  cui  ai  commi
          primo,  secondo  e  quinto  dell'art.  12  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.  761,  i
          concorsi  di  ammissione  all'impiego  sono  indetti  dalle
          unita' sanitarie locali,  previa  autorizzazione  da  parte
          della  regione  competente  territorialmente  da  concedere
          entro trenta  giorni  dalla  data  di  notificazione  della
          richiesta.   Trascorso  tale  periodo  l'autorizzazione  si
          intende   concessa.   Fermo   restando   quanto    previsto
          dall'articolo  2  del decreto del Ministro della sanita' 30
          gennaio  1982,  come  modificato  dal  presente  comma,  il
          termine    per    la   presentazione   delle   domande   di
          partecipazione  ai  concorsi  scade  il  quarantacinquesimo
          giorno  dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  Ai  fini  della
          determinazione  del  numero dei posti da mettere a concorso
          si considerano disponibili anche quelli che  si  renderanno
          vacanti nel biennio".
          Note all'art. 24, comma 5:
             - I primi due commi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 392/1987
          (per  il  titolo  si  veda nelle note all'art. 24, comma 3)
          cosi' dispongono:
             "1. Le amministrazioni e gli enti  di  cui  all'art.  1,
          comma  1,  attuano,  entro  il 30 aprile di ciascun anno, i
          processi di mobilita' previsti dall'art. 6 del decreto  del
          Presidente  della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e dai
          decreti recettivi dei conseguenti accordi di comparto.
             2. Le amministrazioni e gli enti  predetti  programmano,
          entro  il  30  giugno successivo, in base a quanto previsto
          dagli articoli 2 e 3 del decreto indicato nel comma  1,  il
          fabbisogno  di  personale da assumere ai sensi dell'art. 16
          della legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  in  rapporto  al
          contingente numerico di personale occorrente, suddiviso per
          profili  professionali,  e  da  assegnare distintamente per
          sedi centrali e sedi periferiche".
             - Per il testo dell'art. 16 della legge  n.  56/1987  si
          veda nelle note all'art. 24, comma 3.
          Note all'art. 24, comma 6:
             -  Il comma 20 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge
          finanziaria 1986) prevede che: "Le  assunzioni  autorizzate
          potranno  essere  effettuate, in misura non superiore al 50
          per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i
          tre  anni  precedenti  la   data   del   provvedimento   di
          autorizzazione.  Tale  limitazione  non  si  applica per le
          immissioni in servizio nelle Forze di polizia e  nel  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco".
             - Il comma 12 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge
          finanziaria 1987) prevede che: "In materia di assunzioni di
          personale   continuano  ad  applicarsi  nell'anno  1987  le
          disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art.  6  e  le
          disposizioni  dell'art.  7 della legge 28 febbraio 1986, n.
          41,   intendendosi   corrispondentemente    sostituiti    i
          riferimenti temporali in essi contenuti".
          Nota all'art. 24, comma 7:
             Il  testo  dell'art.  9  della  legge n. 130/1983 (Legge
          finanziaria 1983) e' il seguente:
             "Art. 9. - Per l'anno 1983 la spesa complessiva per  gli
          aumenti   dei  trattamenti  economici  di  attivita'  e  di
          quiescenza dei dipendenti e dei pensionati  dello  Stato  e
          del pubblico impiego, dovuti a qualsiasi titolo, compresi i
          miglioramenti  relativi  ai  rinnovi contrattuali, non deve
          superare il  13  per  cento  degli  oneri  previsti  per  i
          predetti  trattamenti nel 1982. Per la determinazione degli
          aumenti, la spesa di personale in attivita' di servizio per
          l'anno 1982 da assoggettare al limite del 13 per  cento  e'
          costituita,  per  ciascun  comparto  del  pubblico impiego,
          dallo stipendio,  dall'indennita'  integrativa  speciale  e
          dalla  tredicesima mensilita', con esclusione di ogni altro
          emolumento a qualsiasi titolo dovuto.
             Ai fini di quanto  previsto  dal  precedente  comma,  la
          spesa  per l'anno 1983 relativa ai rinnovi contrattuali per
          il triennio 1982-1984 del personale  delle  amministrazioni
          dello  Stato, compreso quello delle aziende autonome, ed ai
          miglioramenti al personale dirigente, non puo' eccedere, in
          ogni caso, l'importo complessivo di 1.350 miliardi di lire.
             Per l'anno 1983 e' fatto  divieto  alle  amministrazioni
          civili  e militari dello Stato, incluse le aziende autonome
          e le scuole di ogni ordine e  grado,  nonche'  al  servizio
          sanitario  nazionale, agli enti locali e alle loro aziende,
          comprese  quelle  municipalizzate,  e   agli   altri   enti
          pubblici,   compresi   gli   enti  pubblici  economici  con
          esclusione degli istituti di credito di diritto pubblico, e
          in generale tutti i comparti del pubblico impiego  -  fatto
          salvo quanto disposto nel successivo sesto comma in materia
          di  immissioni  in ruolo effettuate ai sensi della legge 20
          maggio 1982, n. 270, nonche' quanto previsto in materia dal
          decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n.
          382  -  di  procedere  ad  assunzioni  anche  temporanee  a
          qualsiasi  livello,  comprese  quelle  relative  a  vacanze
          organiche o comunque gia' programmate, con  esclusione  del
          conferimento  di  supplenze  annuali  e brevi del personale
          della scuola ai sensi  della  richiamata  legge  20  maggio
          1982,  n.  270.  Sono  parimenti  escluse  dal  divieto  le
          assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle
          leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  21  luglio  1961,  n.  686,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482.
             Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, valutate le
          eventuali necessita', determina con proprio decreto, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Ministro  del  tesoro,  i  casi  in  cui sia indispensabile
          procedere ad assunzione di personale nelle  amministrazioni
          e negli enti di cui al precedente comma.
             Per le esigenze del coordinamento della finanza pubblica
          di  cui alla presente legge il Consiglio dei ministri emana
          atti di indirizzo e coordinamento  per  le  amministrazioni
          regionali,  al  fine  di  delimitare  l'incidenza  di nuove
          assunzioni di loro competenza sulla spesa delle regioni  in
          armonia  con le disposizioni di cui ai due commi precedenti
          del presente articolo.
             Entro il termine di 60 giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge, il Ministero della pubblica
          istruzione  provvede  alla   ricognizione   di   tutte   le
          situazioni di soprannumero del personale docente, educativo
          e  non docente della scuola materna, elementare, secondaria
          ed  artistica  e  delle  istituzioni   educative   statali,
          conseguenti  anche  alle immissioni in ruolo effettuatte ai
          sensi della legge 20 maggio  1982,  n.  270,  e,  comunque,
          esistenti alla scadenza di detto termine.
             In  relazione  ai soprannumeri accertati ed alle vacanze
          esistenti nei ruoli organici  delle  amministrazioni  dello
          Stato,    anche    ad    ordinamento    autonomo,   inclusa
          l'amministrazione della pubblica istruzione, il  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  con  decreto  da emanare su
          proposta  del  Ministro  della  pubblica   istruzione,   di
          concerto  con  il Ministro del tesoro e con il Ministro per
          la funzione  pubblica,  sentiti  i  Ministri  eventualmente
          interessati, determina il contingente complessivo dei posti
          per  i  quali  sono  effettuabili  passaggi dai ruoli della
          scuola e, nell'ambito di esso, i contigenti  relativi  alle
          singole amministrazioni.
             Con il decreto di cui al precedente comma sono stabiliti
          i  criteri  e  le modalita' di passaggio, il termine per la
          presentazione  della  relativa  domanda  da   parte   degli
          interessati   e   la   corrispondenza   tra  le  qualifiche
          funzionali     del     comparto     scuola     e     quelle
          dell'amministrazione interessata.
             Sono  fatte  salve,  ai  fini  degli inquadramenti nelle
          nuove qualifiche, le  posizioni  giuridiche  ed  economiche
          acquisite.
             Le  tariffe  fissate  dagli  ordini  professionali  sono
          bloccate alla data del 31 luglio 1982.
             E' fatta salva la normativa recata dall'articolo 15  del
          decreto-legge   28   febbraio   1983,  n.  55,  concernente
          provvedimenti urgenti per il settore della  finanza  locale
          per l'anno 1983".
          Nota all'art. 24, comma 11:
             Il   testo   dell'art.   9   della   legge  n.  135/1985
          (Disposizioni  sulla   corresponsione   di   indennizzi   a
          cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori
          gia'  soggetti alla sovranita' italiana e all'estero), come
          modificato dall'art. 11, comma 31, della legge n.  41/1986,
          e dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 9. - La  liquidazione  degli  indennizzi  previsti
          dalla  presente  legge e' dalle leggi citate nei precedenti
          articoli verra' concessa in base ai seguenti criteri:
               a) reimpiego degli indennizzi;
               b) mancata effettuazione  di  qualsiasi  pagamento  ai
          sensi delle leggi sopra indicate;
               c) gravi infermita' o menomazioni;
               d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;
               e)     priorita'    inversa    rispetto    all'entita'
          dell'indennizzo.
             Per  la  liquidazione  degli  indennizzi   riferiti   ai
          territori  ceduti alla Iugoslavia ivi compresi quelli della
          ex zona B e' in ogni caso  riservata  una  percentuale  non
          inferiore   al   40   per  cento  della  quota  annuale  di
          finanziamento disponibile fino a concorrenza  del  relativo
          fabbisogno complessivo.
             Gli   interessati   faranno   valere   il  diritto  alla
          precedenza  mediante   domanda   munita   della   specifica
          documentazione, diretta al Ministero del tesoro.".
          Nota all'art. 24, comma 12:
             I  commi  sesto  e  nono  dell'art.  14  della  legge n.
          270/1982 (Revisione della disciplina del  reclutamento  del
          personale   docente   della   scuola  materna,  elementare,
          secondaria ed artistica, ristrutturazione  degli  organici,
          adozione  di  misure  idonee  ad  evitare  la formazione di
          precariato e sistemazione del personale precario esistente)
          sono cosi' formulati:
             "comma sesto. - Il personale docente di ruolo, incluso -
          nel rispetto delle priorita' indicate nel primo  comma  del
          presente  articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che
          sia  in  possesso  di  specifici  requisiti,  puo'   essere
          utilizzato  anche  per  periodi  di  tempo determinati, per
          tutto o parte del normale orario di servizio, in  attivita'
          didattico-educative   e  psico-pedagogiche  previste  dalla
          programmazione  di  ciascun  circolo  didattico  o  scuola,
          secondo  criteri e modalita' da definirsi mediante apposita
          ordinanza del Ministro della pubblica  istruzione,  sentito
          il  Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  con
          particolare riferimento  alle  attivita'  di  sostegno,  di
          recupero  e di integrazione degli alunni portatori di hand-
          icaps e di quelli che presentano specifiche difficolta'  di
          apprendimento nonche' per insegnamenti speciali e attivita'
          integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti".
             "Comma  nono.  -  L'utilizzazione  del personale docente
          secondo quanto  previsto  nei  commi  sesto  e  ottavo  del
          presente articolo e' disposta dal direttore didattico o dal
          capo  dell'istituto,  nei  limiti numerici risultanti dalla
          disponibilita' di personale di ruolo assegnato al circolo o
          alla  scuola, purche' il personale docente cosi' utilizzato
          sia  sostituibile  con  personale  di  ruolo  assegnato  al
          circolo   o   alla   scuola   media.   Nei   limiti   delle
          disponibilita' di  cui  al  presente  comma,  e'  possibile
          concedere  esoneri  parziali  o  totali  dal servizio per i
          docenti di  ruolo  che  siano  impegnati  in  attivita'  di
          aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il
          conseguimento   di   titoli   di   specializzazione   e  di
          perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti
          dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi  i
          corsi  di  cui  all'articolo  8  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31  ottobre  1975,   n.   970,   purche'
          organizzati,  nell'ambito  delle disponibilita' finanziarie
          previste dall'apposito capitolo dello stato  di  previsione
          della  spesa  del  Ministero  della  pubblica istruzione, o
          direttamente dal Ministero  della  pubblica  istruzione  o,
          sulla  base  di convenzioni a tal fine da questo stipulate,
          da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti
          universitari si applicano le disposizioni di  cui  all'art.
          66  del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980, n. 382".
          Nota all'art. 24, comma 14:
             Il terzo comma dell'art. 15 della legge n. 270/1982 (per
          il titolo si veda la nota all'art. 24,  comma  12)  prevede
          che:
             "Le   cattedre   e  i  posti  conferiti,  ai  sensi  dei
          precedenti primo e secondo  comma,  dal  provveditore  agli
          studi  per  supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la
          data  del  31  dicembre,  per  rinuncia  o  decadenza   del
          personale   cui  e'  stata  conferita  la  nomina,  saranno
          assegnati dal direttore didattico o preside  in  base  alle
          apposite graduatorie di circolo o di istituto".
            L'art.  2, primo comma, lettera b), del testo unico delle
          norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
          militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973  e'
          cosi' formulato:
             "Il  trattamento  di  quiescenza  previsto  dal presente
          testo unico non spetta:
               a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai  fini  di
          quiescenza,  a  casse o fondi speciali; per essi continuano
          ad applicarsi le  norme  dei  relativi  ordinamenti,  fatta
          eccezione  per  il  personale  dell'Azienda  autonoma delle
          ferrovie  dello  Stato,  per  il  quale  si  applicano   le
          disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del
          presente testo unico;
               b)   al   personale   civile   non  di  ruolo  assunto
          temporaneamente per  periodi  inferiori  a  un  anno  e  al
          personale  supplente  delle scuole di istruzione primaria e
          secondaria e degli istituti professionali e  di  istruzione
          artistica;  detti  dipendenti  sono  iscritti,  ai  fini di
          quiescenza,  all'assicurazione  generale  obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
               c)  ai  dipendenti  civili  non di ruolo che, ai sensi
          delle norme anteriori all'entrata in  vigore  del  presente
          testo  unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta
          assicurazione generale".
          Nota all'art. 24, comma 16:
             L'art.  9  del  D.L.C.P.S.  n.   207/1947   (Trattamento
          giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in
          servizio   nelle  amministrazioni  dello  Stato)  e'  cosi'
          formulato:
             "Art. 9. - A decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, in caso di cessazione del rapporto di
          impiego,  al  personale  assunto  con  una  qualsiasi delle
          qualifiche previste dal R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100,  ed
          avente  almeno  un anno di servizio continuativo, e' dovuta
          un'indennita' commisurata  ad  una  mensilita'  della  sola
          retribuzione  in  godimento  all'atto del licenziamento per
          ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei
          mesi.
             Il licenziamento per motivi non disciplinari deve essere
          proceduto da preavviso, di un mese se il dipendente non  di
          ruolo  abbia raggiunto cinque anni di servizio continuativo
          e di due mesi se abbia compiuto dieci anni di servizio.
             Nel  caso  di  decesso  del  dipendente  non  di   ruolo
          l'indennita'  deve  essere corrisposta al coniuge, ai figli
          minorenni e, se vivevano a carico del dipendente stesso, ai
          parenti entro il secondo grado.
             L'indennita' non e' dovuta nel caso di licenziamento per
          motivi  disciplinari  o  di  dimissioni  volontarie  o   di
          passaggio in ruolo.
             L'indennita'   non   e'   dovuta  inoltre  al  personale
          pensionato comunque  assunto  in  servizio  civile  non  di
          ruolo".
             La  Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 1976,
          n. 116 (Gazz. Uff. 26 maggio 1976, n. 139),  ha  dichiarato
          l'illegittimita'  costituzionale  dei commi primo e secondo
          dell'art. 9 soprariportato, nella parte in cui  si  dispone
          che  l'indennita' dovuta in caso di cessazione del rapporto
          e' commisurata alla sola retribuzione e nella parte in  cui
          prevede  la corresponsione dell'indennita' di preavviso per
          il solo caso di licenziamento per motivi non disciplinari e
          non anche per quello di decesso del dipendente.
             La Corte  costituzionale,  con  sentenza  9-21  novembre
          1973,  n.  156  (Gazz.  Uff.  28 novembre 1973, n. 307), ha
          dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma quarto
          dell'art. 9 soprariportato, nelle parti in cui dispone  che
          non  sia  dovuta  indennita'  di  anzianita'  nei  casi  di
          licenziamento  in   seguito   a   condanna   penale   o   a
          provvedimento  disciplinare  ed  in  seguito  a  dimissioni
          volontarie.
             La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 luglio  1974,
          n.  236  (Gazz. Uff. 24 luglio 1974, n. 194), ha dichiarato
          l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art.
          9 soprariportato.
          Nota all'art. 24, comma 20:
             Il  testo  dell'art.  3  del  D.P.R.  n. 13/1986 (per il
          titolo si veda nelle note  all'art.  24,  comma  2)  e'  il
          seguente:
             "Art. 3. (Progetti finalizzati). - 1. Le amministrazioni
          pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente
          rappresentative  su base nazionale, definiranno entro il 30
          aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel  quadro
          di  apposito  programma  predisposto  dal Governo, progetti
          speciali occupazionali, finalizzati alla  realizzazione  di
          nuovi  servizi  o  al  miglioramento  di  quelli esistenti,
          rispondenti  alla  necessita'  di  soddisfare   bisogni   a
          carattere  produttivo  e  sociale. Il programma predisposto
          dal Governo, ferme restando  le  intese  intervenute  negli
          accordi  di comparto, costituisce linea di indirizzo per le
          regioni a statuto ordinario e per le  autonomie  locali  in
          relazione alle specifiche esigenze opertive connesse con il
          loro particolare ordinamento.
             2.  I  progetti  finalizzati  di cui al comma precedente
          avranno  durata  non  superiore   ad   un   anno,   dandosi
          preferenza,  a  titolo  esemplificativo,  ai  settori della
          lotta all'evasione fiscale  e  contributiva,  del  catasto,
          della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia
          e  della  protezione  civile,  della  difesa del suolo, del
          patrimonio  idrico,  boschivo  e  floro-faunistico,   della
          difesa  del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei
          servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di  hand-
          icap ed ai progetti di formazione-lavoro.
             3.    Sulla    base   anche   di   specifiche   proposte
          del'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di  cui
          al  precedente  comma saranno definiti tutti gli aspetti di
          programmazione,  attuazione  e  gestione  dei  progetti   -
          assicurando   il   necessario   raccordo   con  l'attivita'
          ordinaria - con riferimento al numero,  alla  qualita',  ai
          regimi  di  orario  del  personale  necessario, il quale va
          individuato in parte tra quello gia' in servizio e in parte
          espressamente reclutato con rapporto  a  tempo  determinato
          limitato  alla  durata  del  progetto  con le modalita' che
          saranno previste  dalla  emananda  legge  sul  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale nel pubblico impiego, che dovra'
          anche disciplinare il rapporto a tempo determinato.
             4. Per il periodo di vigenza dell'accordo  indicato  nel
          precedente  art. 1 per il personale utilizzato nei progetti
          finalizzati indicati  in  precedenza,  tenuto  anche  conto
          degli  aspetti  formativi  degli stessi, i valori tabellari
          minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti  al  31
          dicembre 1985".
          Note all'art. 24, comma 21:
             - Per il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 13/1986 si veda
          la precedente nota all'art. 24, comma 20.
             - Il testo dell'art. 8 del  D.P.R.  n.  266/1987  (Norme
          risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo del 26
          marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente
          dai Ministeri) e' il seguente:
             "Art. 8. (Piano occupazionale). - 1. Le amministrazioni,
          di  intesa  con  le  organizzazioni  sindacali   firmatarie
          dell'accordo    recepito    con    il   presente   decreto,
          predispongono progetti speciali occupazionali che  dovranno
          interessare, preferibilmente, i seguenti settori:
               a) lotta all'evasione fiscale e contributiva;
               b) potenziamento del catasto statale;
               c) tutela del patrimonio culturale ed ambientale;
               d) difesa del suolo;
               e) ecologia e protezione civile;
               f)  difesa  del  patrimonio  idrico,  boschivo e floro
          faunistico;
               g) difesa del litorale;
               h) servizi di assistenza agli anziani e  portatori  di
          handicaps;
               i) formazione lavoro;
               l) motorizzazione civile;
               m)    repressione   delle   sofisticazioni   e   frodi
          alimentari.
             2. I progetti occupazionali prevedono gli  obiettivi  da
          conseguire;  le  professionalita'  occorrenti  distinte per
          profilo professionale; la quantita' di ore  necessarie  per
          la realizzazione del progetto occupazionale nonche' il tipo
          di contratto utilizzato per l'assunzione.
             3.  Tali  progetti  sono trasmessi al Dipartimento della
          funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun  anno  e
          costituiranno  le  indicazioni  richieste  dall'art.  2 del
          decreto del Presidente della Repubblica 1›  febbraio  1986,
          n.  13,  per  la predisposizione del piano occupazionale da
          parte del Governo.
             4.  Per   il   trattamento   economico   del   personale
          utilizzato, si fa riferimento al disposto di cui al comma 4
          dell'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 1›
          febbraio 1986, n. 13".
          Note all'art. 24, comma 22:
             - Il ventisettesimo comma dell'art.  6  della  legge  n.
          887/1984   (Legge  finanziaria  1985)  prevede  che:  "Alla
          ripartizione fra i comuni della Sardegna delle  somme  loro
          spettanti  per  lo svolgimento delle funzioni attribuite in
          base al decreto del Presidente della Repubblica  19  giugno
          1979, n. 348, provvede la regione Sardegna con i criteri di
          cui  all'articolo  132  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616.  Le  somme  all'uopo
          occorrenti   sono   annualmente  corrisposte  alla  regione
          Sardegna dal Ministero del tesoro. A partire dall'anno 1985
          l'importo  complessivo  da  ripartire  fra  i  comuni della
          Sardegna e' determinato in lire 8 miliardi".
             - Il D.P.R. n. 348/1979 reca: "Norme di attuazione dello
          statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla  legge
          22  luglio  1975, n.  382 e al decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977, n.  616".
          Nota all'art. 24, comma 24:
             Il testo del quattordicesimo comma  dell'art.  19  della
          legge n. 887/1984 e' riportato nella nota all'art. 1, comma
          6.
          Nota all'art. 24, comma 25:
             Il  testo  dell'art.  2 della legge n. 72/1982, recante:
          "Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia  (Venezia)
          delle   aree   di   proprieta'   dello  Stato  situate  nel
          comprensorio  denominato  'Ex  Forte  di  Brondolo'",  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Nell'atto  di  vendita di cui all'articolo
          precedente il comune di Chioggia deve impegnarsi a:
               a) versare all'Amministrazione finanziaria dello Stato
          per la cessione dell'area la somma  che  l'ufficio  tecnico
          erariale  stimera' con riferimento alla data di stipula del
          contratto,  in  aggiornamento  di  quella  provvisoriamente
          determinata in L. 4.500 per metro quadrato;
              b)  corrispondere  alla stessa Amministrazione, secondo
          l'importo determinato  dall'Ufficio  tecnico  erariale  con
          riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e
          fino  alla  data  di  stipula  del  contratto  di  cessione
          dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle  aree
          con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le
          somme eventualmente gia' anticipate allo stesso titolo;
              c)  sollevare l'Amministrazione finanziaria dello Stato
          da ogni onere, obbligo e responsabilita'  relativamente  ai
          procedimenti  giudiziari in corso con gli attuali detentori
          delle aree e da ogni pretesa di terzi costruttori;
               d) realizzare le opere di  urbanizzazione  primaria  e
          secondaria  e  quanto  altro  serve  all'urbanizzazione del
          comprensorio  di  cui  all'articolo   1,   in   particolare
          riservando  a  servizi  sociali,  verde  pubblico,  strade,
          edilizia economica e popolare  tutte  le  aree  finora  non
          occupate.