Art. 24. 1. E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1988-1990, in ragione di lire 10 miliardi annui, per contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14, e successive modificazioni. 2. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici - con esclusione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per la societa' e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attivita' creditizie, nonche' degli enti ed istituti di cui al numero 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 -, gli enti locali e le loro aziende, le unita' sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilita', ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi di lavoro. 3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonche' quelle di cui all'articolo 6, comma 11, lettera i), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988, alle assunzioni di personale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate le prove, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 16 della citata legge n. 56 del 1987. Per le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, devono essere sottoposti alla visita medica prevista dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche i soggetti che abbiano un grado di invalidita' superiore al 50 per cento. La visita e' disposta entro il trentesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro e in mancanza di essa non si procede all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, deve esssere effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidita' del soggetto, dell'idoneita' del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneita' fisica. 4. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 30 maggio 1989. 5. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 2, nonche' quelle previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilita', non risultino completate entro i termini per esse previsti a causa di effettive e documentate difficolta', il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e, per gli enti locali territoriali, con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, puo' autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessita'. Ove non siano state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, le amministrazioni e gli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni del decreto stesso, possono essere autorizzati, limitatamente al primo semestre dell'anno 1988, ad assumere personale sulla base delle precedenti graduatorie. Delle autorizzazioni previste dal presente comma il Governo da' preventiva comunicazione alle Camere. L'autorizzazione non e' richiesta: a) per le assunzioni relative a tutti i concorsi banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge; per tali concorsi, qualora non abbiano avuto inizio le prove, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 16; b) per le assunzioni per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie nei limiti corrispondenti alla media della spesa sostenuta per le assunzioni effettuate per le stesse finalita' nell'ultimo triennio, ridotta del 10 per cento; c) per le assunzioni presso enti locali, le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi nei posti che si siano resi vacanti a partire dal 1 gennaio 1987. 6. In materia di assunzioni di personale continua ad applicarsi nell'anno 1988 la disposizione prevista dal comma 20 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, richiamato dal comma 12 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, utilizzando le graduatorie ivi indicate la cui validita' e' prorogata di un ulteriore anno. 7. Per le unita' sanitarie locali e per gli altri enti amministrativi dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130. 8. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonche' le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri. 9. Sull'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi la Presidenza del Consiglio dei ministri invia al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione analitica sulle assunzioni in deroga. 10. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro dall'articolo 2, si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, alla rideterminazione degli Ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando il loro numero da sette a nove, nonche' alla definizione di un diverso livello funzionale delle ragionerie centrali di maggiore importanza nel numero massimo di cinque. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono soppressi e ridotti posti di qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo, in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato. 11. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "territori ceduti alla Jugoslavia" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli della ex zona B". 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' quello che risulti eventualmente in soprannumero, e' utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e, soltanto nel limite del quindici per cento, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi sesto e nono dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 13. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresi' agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto. 14. Le supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono conferite dal provveditore agli studi. 15. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' assoggettato, a decorrere dal 1 gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. 16. Nei confronti del personale di cui al comma 15 resta ferma, ai fini dell'indennita' di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni. 17. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, che presentino, un esubero di carico funzionale di personale non reimpiegabile nelle stesse amministrazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi del predetto personale. 18. Nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 17, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto, provvede a trasferire il predetto personale in un ruolo speciale da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 19. I trasferimenti ad altre amministrazioni del personale di cui al comma 2 saranno attuati con procedure determinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali. 20. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 non si applicano ai fini della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, per i quali viene impiegato personale gia' in servizio o personale da assumere a tale specifico fine con rapporto a tempo determinato, pieno o parziale, per un periodo corrispondente all'intera durata del progetto e comunque per una durata non superiore all'anno, secondo le norme da emanare in attuazione del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. 21. Al fine di garantire nei territori ad alta concentrazione di beni culturali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, l'apertura pomeridiana degli istituti museali, complessi monumentali ed aree archeologiche per una fruibilita' continuata e prolungata nell'arco dell'intero anno solare, in ottemperanza all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (progetti finalizzati), e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (piano occupazionale), e' autorizzata la spesa di 15 miliardi per l'anno 1988. 22. L'importo di cui all'articolo 6, ventisettesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da corrispondere annualmente alla regione Sardegna, e' elevato, a partire dall'anno 1988, da lire 8 miliardi a lire 21 miliardi e, a decorrere dall'anno 1989, e' maggiorato secondo le modalita' stabilite dalle norme vigenti per i trasferimenti correnti per la finanza locale. Detto importo e' ripartito fra gli enti locali della Sardegna per le finalita' richiamate nello stesso articolo 6, ventisettesimo comma, ivi compreso il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali, in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. 23. Al fine di corrispondere anche alle eventuali esigenze dei servizi della protezione civile per il soccorso alle popolazioni colpite da calamita', nonche' per altre emergenze di carattere socio- sanitario, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 da destinare all'aeromobilita' delle Forze armate mediante l'acquisizione di elicotteri. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annui nel medesimo triennio 1988-1990 per l'acquisizione di elicotteri, nonche' per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle Capitanerie di porto per la sorveglianza delle coste ed il soccorso in mare, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. 24. Ferme restando le assegnazioni disposte annualmente a carico del Fondo sanitario nazionale in favore dei policlinici e cliniche a gestione diretta, annessi alle facolta' di medicina delle universita' statali, il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a concedere contributi per complessive lire 40 miliardi per l'anno 1988 e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per consentire agli stessi policlinici di far fronte alle esigenze di funzionamento connesse con le attivita' didattico-scientifiche, comunque funzionali alle prestazioni sanitarie. A decorrere dall'anno 1991, alla quantifiazione dell'onere si provvede con le modalita' di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. La ripartizione annuale dei contributi e' effettuata dal Ministro della pubblica istruzione sulla base di parametri oggettivi che tengano anche conto del numero delle cattedre e dei relativi iscritti. 25. La lettera b) dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1982, n. 72, e' sostituita dalla seguente: b) corrispondere alla stessa Amministrazione, secondo l'importo determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le somme eventualmente gia' anticipate allo stesso titolo".
Nota all'art. 24, comma 1: La legge n. 14/1985 proroga i contributi a carico dello Stato in favore di associazioni per il sostegno della loro azione di promozione sociale. Note all'art. 24, comma 2: - L'art. 1 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) determina i comparti di contrattazione collettiva. Il n. 6) riguarda il comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentalle, di cui all'art. 12 della legge- quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87) e' il seguente: "Art. 6 (Mobilita'). - 1. I carichi funzionali di lavoro - condizione essenziale per avviare processi di mobilita' del personale - saranno individuati e definiti a livelli territoriale per unita' organica complessa territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello. 2. Definite le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti, mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base di limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilita' - al quale si potra' ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sara' regolato, secondo modalita' specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto - possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purche' appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale. 3. La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione mettera' in evidenza casi di sovradimensionamento e di sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi di mobilita' anche intersettoriali. 4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilita' settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato. 5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilita' di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro. 6. Le stesse procedure negoziali - ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite - potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilita', oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito. 7. L'utilizzazione della mobilita' come sopra descritta rimane nella facolta' delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica aventi responsabilita' di unita' organica". Note all'art. 24, comma 3: - Il D.P.C.M. n. 392/1987 reca: "Modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro". - La legge n. 594/1957 reca: "Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi". - La legge n. 686/1961 reca norme sul collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi. - L'art. 12 della legge n. 482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) riguarda l'obbligo di assunzione obbligatoria presso gli enti pubblici. - La lettera i) del comma 11 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che non rientrino nel divieto di procedere ad assunzioni di personale per l'anno 1986 le assunzioni del personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi comprese, entro i limiti dell'autorizzazione concessa per l'anno 1985, le assunzioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685, disposte dal Ministero di grazia e giustizia a copertura dell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari e degli uffici unici esecuzioni e notificazioni, nonche' le assunzioni dei vincitori del concorso annuale per l'ammissione nella carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la cui graduatoria di merito sia stata approvata entro il 31 dicembre 1985, nonche' le assunzioni dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze le cui graduatorie di merito siano state approvate entro il 31 dicembre 1985. - Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' il seguente: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, cosi' come determinati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati. 9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente". - Il comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 463/1983 (per il titolo si veda nelle note all'art. 19, comma 9) prevede che: "In attesa della riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, provvedono a far sottoporre a visita medica, da parte dell'autorita' sanitaria competente, i soggetti stessi che abbiano un grado di invalidita' inferiore al 50 per cento per controllare la permanenza dello stato invalidante. La visita e' disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede in ogni caso all'avviamento, salvo successivo accertamento". Nota all'art. 24, comma 4: Il primo comma dell'art. 9 della legge n. 207/1985 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali) prevede che: "Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unita' sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio". Note all'art. 24, comma 5: - I primi due commi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 392/1987 (per il titolo si veda nelle note all'art. 24, comma 3) cosi' dispongono: "1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, attuano, entro il 30 aprile di ciascun anno, i processi di mobilita' previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei conseguenti accordi di comparto. 2. Le amministrazioni e gli enti predetti programmano, entro il 30 giugno successivo, in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto indicato nel comma 1, il fabbisogno di personale da assumere ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in rapporto al contingente numerico di personale occorrente, suddiviso per profili professionali, e da assegnare distintamente per sedi centrali e sedi periferiche". - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 si veda nelle note all'art. 24, comma 3. Note all'art. 24, comma 6: - Il comma 20 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: "Le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i tre anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione. Tale limitazione non si applica per le immissioni in servizio nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco". - Il comma 12 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede che: "In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 e le disposizioni dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti". Nota all'art. 24, comma 7: Il testo dell'art. 9 della legge n. 130/1983 (Legge finanziaria 1983) e' il seguente: "Art. 9. - Per l'anno 1983 la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici di attivita' e di quiescenza dei dipendenti e dei pensionati dello Stato e del pubblico impiego, dovuti a qualsiasi titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il 13 per cento degli oneri previsti per i predetti trattamenti nel 1982. Per la determinazione degli aumenti, la spesa di personale in attivita' di servizio per l'anno 1982 da assoggettare al limite del 13 per cento e' costituita, per ciascun comparto del pubblico impiego, dallo stipendio, dall'indennita' integrativa speciale e dalla tredicesima mensilita', con esclusione di ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, la spesa per l'anno 1983 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1982-1984 del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, ed ai miglioramenti al personale dirigente, non puo' eccedere, in ogni caso, l'importo complessivo di 1.350 miliardi di lire. Per l'anno 1983 e' fatto divieto alle amministrazioni civili e militari dello Stato, incluse le aziende autonome e le scuole di ogni ordine e grado, nonche' al servizio sanitario nazionale, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, e agli altri enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici con esclusione degli istituti di credito di diritto pubblico, e in generale tutti i comparti del pubblico impiego - fatto salvo quanto disposto nel successivo sesto comma in materia di immissioni in ruolo effettuate ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonche' quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382 - di procedere ad assunzioni anche temporanee a qualsiasi livello, comprese quelle relative a vacanze organiche o comunque gia' programmate, con esclusione del conferimento di supplenze annuali e brevi del personale della scuola ai sensi della richiamata legge 20 maggio 1982, n. 270. Sono parimenti escluse dal divieto le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutate le eventuali necessita', determina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, i casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale nelle amministrazioni e negli enti di cui al precedente comma. Per le esigenze del coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge il Consiglio dei ministri emana atti di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni regionali, al fine di delimitare l'incidenza di nuove assunzioni di loro competenza sulla spesa delle regioni in armonia con le disposizioni di cui ai due commi precedenti del presente articolo. Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione provvede alla ricognizione di tutte le situazioni di soprannumero del personale docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e delle istituzioni educative statali, conseguenti anche alle immissioni in ruolo effettuatte ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, e, comunque, esistenti alla scadenza di detto termine. In relazione ai soprannumeri accertati ed alle vacanze esistenti nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, inclusa l'amministrazione della pubblica istruzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti i Ministri eventualmente interessati, determina il contingente complessivo dei posti per i quali sono effettuabili passaggi dai ruoli della scuola e, nell'ambito di esso, i contigenti relativi alle singole amministrazioni. Con il decreto di cui al precedente comma sono stabiliti i criteri e le modalita' di passaggio, il termine per la presentazione della relativa domanda da parte degli interessati e la corrispondenza tra le qualifiche funzionali del comparto scuola e quelle dell'amministrazione interessata. Sono fatte salve, ai fini degli inquadramenti nelle nuove qualifiche, le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Le tariffe fissate dagli ordini professionali sono bloccate alla data del 31 luglio 1982. E' fatta salva la normativa recata dall'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, concernente provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983". Nota all'art. 24, comma 11: Il testo dell'art. 9 della legge n. 135/1985 (Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero), come modificato dall'art. 11, comma 31, della legge n. 41/1986, e dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 9. - La liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e' dalle leggi citate nei precedenti articoli verra' concessa in base ai seguenti criteri: a) reimpiego degli indennizzi; b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate; c) gravi infermita' o menomazioni; d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite; e) priorita' inversa rispetto all'entita' dell'indennizzo. Per la liquidazione degli indennizzi riferiti ai territori ceduti alla Iugoslavia ivi compresi quelli della ex zona B e' in ogni caso riservata una percentuale non inferiore al 40 per cento della quota annuale di finanziamento disponibile fino a concorrenza del relativo fabbisogno complessivo. Gli interessati faranno valere il diritto alla precedenza mediante domanda munita della specifica documentazione, diretta al Ministero del tesoro.". Nota all'art. 24, comma 12: I commi sesto e nono dell'art. 14 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) sono cosi' formulati: "comma sesto. - Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle priorita' indicate nel primo comma del presente articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attivita' didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attivita' di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di hand- icaps e di quelli che presentano specifiche difficolta' di apprendimento nonche' per insegnamenti speciali e attivita' integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti". "Comma nono. - L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo e' disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilita' di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purche' il personale docente cosi' utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilita' di cui al presente comma, e' possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione o, sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382". Nota all'art. 24, comma 14: Il terzo comma dell'art. 15 della legge n. 270/1982 (per il titolo si veda la nota all'art. 24, comma 12) prevede che: "Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui e' stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto". L'art. 2, primo comma, lettera b), del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973 e' cosi' formulato: "Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta: a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo unico; b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale". Nota all'art. 24, comma 16: L'art. 9 del D.L.C.P.S. n. 207/1947 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato) e' cosi' formulato: "Art. 9. - A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di cessazione del rapporto di impiego, al personale assunto con una qualsiasi delle qualifiche previste dal R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, ed avente almeno un anno di servizio continuativo, e' dovuta un'indennita' commisurata ad una mensilita' della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. Il licenziamento per motivi non disciplinari deve essere proceduto da preavviso, di un mese se il dipendente non di ruolo abbia raggiunto cinque anni di servizio continuativo e di due mesi se abbia compiuto dieci anni di servizio. Nel caso di decesso del dipendente non di ruolo l'indennita' deve essere corrisposta al coniuge, ai figli minorenni e, se vivevano a carico del dipendente stesso, ai parenti entro il secondo grado. L'indennita' non e' dovuta nel caso di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie o di passaggio in ruolo. L'indennita' non e' dovuta inoltre al personale pensionato comunque assunto in servizio civile non di ruolo". La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 1976, n. 116 (Gazz. Uff. 26 maggio 1976, n. 139), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi primo e secondo dell'art. 9 soprariportato, nella parte in cui si dispone che l'indennita' dovuta in caso di cessazione del rapporto e' commisurata alla sola retribuzione e nella parte in cui prevede la corresponsione dell'indennita' di preavviso per il solo caso di licenziamento per motivi non disciplinari e non anche per quello di decesso del dipendente. La Corte costituzionale, con sentenza 9-21 novembre 1973, n. 156 (Gazz. Uff. 28 novembre 1973, n. 307), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma quarto dell'art. 9 soprariportato, nelle parti in cui dispone che non sia dovuta indennita' di anzianita' nei casi di licenziamento in seguito a condanna penale o a provvedimento disciplinare ed in seguito a dimissioni volontarie. La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 luglio 1974, n. 236 (Gazz. Uff. 24 luglio 1974, n. 194), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 9 soprariportato. Nota all'art. 24, comma 20: Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 13/1986 (per il titolo si veda nelle note all'art. 24, comma 2) e' il seguente: "Art. 3. (Progetti finalizzati). - 1. Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessita' di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze opertive connesse con il loro particolare ordinamento. 2. I progetti finalizzati di cui al comma precedente avranno durata non superiore ad un anno, dandosi preferenza, a titolo esemplificativo, ai settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del suolo, del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di hand- icap ed ai progetti di formazione-lavoro. 3. Sulla base anche di specifiche proposte del'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui al precedente comma saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione e gestione dei progetti - assicurando il necessario raccordo con l'attivita' ordinaria - con riferimento al numero, alla qualita', ai regimi di orario del personale necessario, il quale va individuato in parte tra quello gia' in servizio e in parte espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto con le modalita' che saranno previste dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, che dovra' anche disciplinare il rapporto a tempo determinato. 4. Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985". Note all'art. 24, comma 21: - Per il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 13/1986 si veda la precedente nota all'art. 24, comma 20. - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri) e' il seguente: "Art. 8. (Piano occupazionale). - 1. Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, predispongono progetti speciali occupazionali che dovranno interessare, preferibilmente, i seguenti settori: a) lotta all'evasione fiscale e contributiva; b) potenziamento del catasto statale; c) tutela del patrimonio culturale ed ambientale; d) difesa del suolo; e) ecologia e protezione civile; f) difesa del patrimonio idrico, boschivo e floro faunistico; g) difesa del litorale; h) servizi di assistenza agli anziani e portatori di handicaps; i) formazione lavoro; l) motorizzazione civile; m) repressione delle sofisticazioni e frodi alimentari. 2. I progetti occupazionali prevedono gli obiettivi da conseguire; le professionalita' occorrenti distinte per profilo professionale; la quantita' di ore necessarie per la realizzazione del progetto occupazionale nonche' il tipo di contratto utilizzato per l'assunzione. 3. Tali progetti sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno e costituiranno le indicazioni richieste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, per la predisposizione del piano occupazionale da parte del Governo. 4. Per il trattamento economico del personale utilizzato, si fa riferimento al disposto di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13". Note all'art. 24, comma 22: - Il ventisettesimo comma dell'art. 6 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Alla ripartizione fra i comuni della Sardegna delle somme loro spettanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, provvede la regione Sardegna con i criteri di cui all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le somme all'uopo occorrenti sono annualmente corrisposte alla regione Sardegna dal Ministero del tesoro. A partire dall'anno 1985 l'importo complessivo da ripartire fra i comuni della Sardegna e' determinato in lire 8 miliardi". - Il D.P.R. n. 348/1979 reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". Nota all'art. 24, comma 24: Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 e' riportato nella nota all'art. 1, comma 6. Nota all'art. 24, comma 25: Il testo dell'art. 2 della legge n. 72/1982, recante: "Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprieta' dello Stato situate nel comprensorio denominato 'Ex Forte di Brondolo'", come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2. - Nell'atto di vendita di cui all'articolo precedente il comune di Chioggia deve impegnarsi a: a) versare all'Amministrazione finanziaria dello Stato per la cessione dell'area la somma che l'ufficio tecnico erariale stimera' con riferimento alla data di stipula del contratto, in aggiornamento di quella provvisoriamente determinata in L. 4.500 per metro quadrato; b) corrispondere alla stessa Amministrazione, secondo l'importo determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le somme eventualmente gia' anticipate allo stesso titolo; c) sollevare l'Amministrazione finanziaria dello Stato da ogni onere, obbligo e responsabilita' relativamente ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali detentori delle aree e da ogni pretesa di terzi costruttori; d) realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quanto altro serve all'urbanizzazione del comprensorio di cui all'articolo 1, in particolare riservando a servizi sociali, verde pubblico, strade, edilizia economica e popolare tutte le aree finora non occupate.