Art. 24.
1. E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi nel triennio
1988-1990, in ragione di lire 10 miliardi annui, per contributi alle
associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla
legge 6 febbraio 1985, n. 14, e successive modificazioni.
2. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni
statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici - con
esclusione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, del
Consiglio nazionale delle ricerche, del Consorzio obbligatorio per
l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca
scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per la
societa' e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che
esercitano attivita' creditizie, nonche' degli enti ed istituti di
cui al numero 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 -, gli enti locali e le loro aziende,
le unita' sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione
commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di
personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi
funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto
della mobilita', ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in
materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi di
lavoro.
3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso
per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata
la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno
precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di
cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed
integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e
integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonche' quelle di cui
all'articolo 6, comma 11, lettera i), della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno
1988, alle assunzioni di personale per il quale, alla data di entrata
in vigore della presente legge, siano stati banditi i relativi
concorsi, ma non ancora effettuate le prove, si applicano le
disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo
16 della citata legge n. 56 del 1987. Per le assunzioni obbligatorie
di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, devono essere
sottoposti alla visita medica prevista dal comma 1 dell'articolo 9
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche i soggetti
che abbiano un grado di invalidita' superiore al 50 per cento. La
visita e' disposta entro il trentesimo giorno dalla decisione di
avviamento al lavoro e in mancanza di essa non si procede
all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle assunzioni
obbligatorie di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.
482, deve esssere effettuata sulla base del maggior grado di
mutilazione o invalidita' del soggetto, dell'idoneita' del soggetto
allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del
possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego,
salvo quello dell'idoneita' fisica.
4. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n.
207, sono prorogati al 30 maggio 1989.
5. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 2,
nonche' quelle previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392,
in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilita',
non risultino completate entro i termini per esse previsti a causa di
effettive e documentate difficolta', il Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e, per gli enti
locali territoriali, con il Ministro dell'interno, sentito il
Consiglio dei ministri, puo' autorizzare assunzioni in deroga al
disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessita'. Ove
non siano state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di
collocamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 18 settembre 1987, n. 392, le amministrazioni e gli enti
pubblici ai quali si applicano le disposizioni del decreto stesso,
possono essere autorizzati, limitatamente al primo semestre dell'anno
1988, ad assumere personale sulla base delle precedenti graduatorie.
Delle autorizzazioni previste dal presente comma il Governo da'
preventiva comunicazione alle Camere. L'autorizzazione non e'
richiesta:
a) per le assunzioni relative a tutti i concorsi banditi entro la
data di entrata in vigore della presente legge; per tali concorsi,
qualora non abbiano avuto inizio le prove, si applicano le
disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dello stesso
articolo 16;
b) per le assunzioni per esigenze stagionali, temporanee e
straordinarie nei limiti corrispondenti alla media della spesa
sostenuta per le assunzioni effettuate per le stesse finalita'
nell'ultimo triennio, ridotta del 10 per cento;
c) per le assunzioni presso enti locali, le istituzioni locali, le
loro aziende e consorzi nei posti che si siano resi vacanti a partire
dal 1 gennaio 1987.
6. In materia di assunzioni di personale continua ad applicarsi
nell'anno 1988 la disposizione prevista dal comma 20 dell'articolo 6
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, richiamato dal comma 12
dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, utilizzando le
graduatorie ivi indicate la cui validita' e' prorogata di un
ulteriore anno.
7. Per le unita' sanitarie locali e per gli altri enti amministrativi
dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con
provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti
di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della
legge 26 aprile 1983, n. 130.
8. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale
volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei
frequentatori delle accademie nonche' le immissioni in servizio dei
sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole
ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate
esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il
Consiglio dei ministri.
9. Sull'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi la
Presidenza del Consiglio dei ministri invia al Parlamento, entro il
30 settembre di ciascun anno, una relazione analitica sulle
assunzioni in deroga.
10. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro
dall'articolo 2, si provvede, con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, alla rideterminazione degli
Ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando
il loro numero da sette a nove, nonche' alla definizione di un
diverso livello funzionale delle ragionerie centrali di maggiore
importanza nel numero massimo di cinque. Con lo stesso decreto del
Presidente della Repubblica sono soppressi e ridotti posti di
qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo, in numero
tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del
bilancio dello Stato.
11. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n.
135, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "territori ceduti alla
Jugoslavia" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli della ex
zona B".
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni
ordine e grado, nonche' quello che risulti eventualmente in
soprannumero, e' utilizzato prioritariamente per la copertura di
cattedre o posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi
anche inferiori a cinque mesi e, soltanto nel limite del quindici per
cento, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi sesto e
nono dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
13. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile
sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in
servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno
utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che
saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si
applica altresi' agli altri ordini di scuola limitatamente agli
istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.
14. Le supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti di cui
all'articolo 15, terzo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270,
sono conferite dal provveditore agli studi.
15. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e
secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica,
di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e'
assoggettato, a decorrere dal 1 gennaio 1988, alla ritenuta in conto
entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti
civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il
personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti.
16. Nei confronti del personale di cui al comma 15 resta ferma, ai
fini dell'indennita' di fine rapporto, l'applicazione della
disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive
modificazioni ed integrazioni.
17. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, che presentino,
un esubero di carico funzionale di personale non reimpiegabile nelle
stesse amministrazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge provvedono a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi del predetto
personale.
18. Nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 17, il
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la
funzione pubblica, con proprio decreto, provvede a trasferire il
predetto personale in un ruolo speciale da costituire presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
19. I trasferimenti ad altre amministrazioni del personale di cui al
comma 2 saranno attuati con procedure determinate da un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni
sindacali.
20. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 non si applicano ai
fini della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, per i
quali viene impiegato personale gia' in servizio o personale da
assumere a tale specifico fine con rapporto a tempo determinato,
pieno o parziale, per un periodo corrispondente all'intera durata del
progetto e comunque per una durata non superiore all'anno, secondo le
norme da emanare in attuazione del citato articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
21. Al fine di garantire nei territori ad alta concentrazione di beni
culturali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, l'apertura
pomeridiana degli istituti museali, complessi monumentali ed aree
archeologiche per una fruibilita' continuata e prolungata nell'arco
dell'intero anno solare, in ottemperanza all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (progetti
finalizzati), e all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (piano occupazionale), e'
autorizzata la spesa di 15 miliardi per l'anno 1988.
22. L'importo di cui all'articolo 6, ventisettesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, da corrispondere annualmente alla
regione Sardegna, e' elevato, a partire dall'anno 1988, da lire 8
miliardi a lire 21 miliardi e, a decorrere dall'anno 1989, e'
maggiorato secondo le modalita' stabilite dalle norme vigenti per i
trasferimenti correnti per la finanza locale. Detto importo e'
ripartito fra gli enti locali della Sardegna per le finalita'
richiamate nello stesso articolo 6, ventisettesimo comma, ivi
compreso il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle
piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite
agli enti locali, in base al decreto del Presidente della Repubblica
19 giugno 1979, n. 348.
23. Al fine di corrispondere anche alle eventuali esigenze dei
servizi della protezione civile per il soccorso alle popolazioni
colpite da calamita', nonche' per altre emergenze di carattere socio-
sanitario, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno
degli anni dal 1988 al 1990 da destinare all'aeromobilita' delle
Forze armate mediante l'acquisizione di elicotteri. E' altresi'
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annui nel medesimo triennio
1988-1990 per l'acquisizione di elicotteri, nonche' per la
costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti
operativi mobili delle Capitanerie di porto per la sorveglianza delle
coste ed il soccorso in mare, da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero della marina mercantile.
24. Ferme restando le assegnazioni disposte annualmente a carico del
Fondo sanitario nazionale in favore dei policlinici e cliniche a
gestione diretta, annessi alle facolta' di medicina delle universita'
statali, il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a
concedere contributi per complessive lire 40 miliardi per l'anno 1988
e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per consentire
agli stessi policlinici di far fronte alle esigenze di funzionamento
connesse con le attivita' didattico-scientifiche, comunque funzionali
alle prestazioni sanitarie. A decorrere dall'anno 1991, alla
quantifiazione dell'onere si provvede con le modalita' di cui
all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984,
n. 887. La ripartizione annuale dei contributi e' effettuata dal
Ministro della pubblica istruzione sulla base di parametri oggettivi
che tengano anche conto del numero delle cattedre e dei relativi
iscritti.
25. La lettera b) dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1982, n. 72,
e' sostituita dalla seguente:
b) corrispondere alla stessa Amministrazione, secondo l'importo
determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero
periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del
contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione
delle aree con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate
le somme eventualmente gia' anticipate allo stesso titolo".
Nota all'art. 24, comma 1:
La legge n. 14/1985 proroga i contributi a carico dello
Stato in favore di associazioni per il sostegno della loro
azione di promozione sociale.
Note all'art. 24, comma 2:
- L'art. 1 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e
composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di
cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
marzo 1983, n. 93) determina i comparti di contrattazione
collettiva. Il n. 6) riguarda il comparto del personale
delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione.
- Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
intercompartimentalle, di cui all'art. 12 della legge-
quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo
al triennio 1985-87) e' il seguente:
"Art. 6 (Mobilita'). - 1. I carichi funzionali di lavoro
- condizione essenziale per avviare processi di mobilita'
del personale - saranno individuati e definiti a livelli
territoriale per unita' organica complessa territoriale al
fine di consentire la determinazione della dotazione
organica di personale a tale livello.
2. Definite le dotazioni organiche a livello
territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti,
le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei
dipendenti, mediante avviso pubblico da emanare nel mese di
gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine
di consentire le domande di trasferimento da una sede
all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie
formulate sulla base di limiti e criteri adottati negli
accordi di comparto. A tale processo di mobilita' - al
quale si potra' ricorrere in relazione alle esigenze delle
singole amministrazioni e che sara' regolato, secondo
modalita' specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti
territoriali, negli accordi di comparto - possono
partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello
stesso comparto, purche' appartenenti allo stesso profilo
professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono
essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il
mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti,
dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere
messi a concorso, anche a livello provinciale, per la
stessa qualifica o profilo professionale.
3. La definizione dei carichi di lavoro a livello
territoriale come sopra determinati e la conseguente
fissazione degli organici con atto dell'amministrazione
mettera' in evidenza casi di sovradimensionamento e di
sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare
processi di mobilita' anche intersettoriali.
4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture
sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilita'
settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi
appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte
le vacanze comunque determinatesi per cessazione dal
servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente
interessato.
5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni
sindacali individueranno ai diversi livelli di
contrattazione procedure negoziali per la verifica degli
esuberi di personale anche in dipendenza di processi di
riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione
tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei
servizi, al fine di attuare mobilita' di contingenti di
personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche
da un comparto all'altro.
6. Le stesse procedure negoziali - ferme restando le
normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli
dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di
servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito
delle dotazioni organiche stabilite - potranno prevedere
forme di garanzia ed incentivi alla mobilita', oltre che
processi di riconversione e di riqualificazione del
personale trasferito.
7. L'utilizzazione della mobilita' come sopra descritta
rimane nella facolta' delle regioni e delle autonomie
locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i
dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava
qualifica aventi responsabilita' di unita' organica".
Note all'art. 24, comma 3:
- Il D.P.C.M. n. 392/1987 reca: "Modalita' e criteri per
l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi
dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante
norme sull'organizzazione del mercato del lavoro".
- La legge n. 594/1957 reca: "Norme sul collocamento
obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi".
- La legge n. 686/1961 reca norme sul collocamento
obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti
ciechi.
- L'art. 12 della legge n. 482/1968 (Disciplina generale
delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private) riguarda l'obbligo di
assunzione obbligatoria presso gli enti pubblici.
- La lettera i) del comma 11 dell'art. 6 della legge n.
41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che non rientrino
nel divieto di procedere ad assunzioni di personale per
l'anno 1986 le assunzioni del personale
dell'Amministrazione della giustizia, ivi comprese, entro i
limiti dell'autorizzazione concessa per l'anno 1985, le
assunzioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 21 settembre
1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8
novembre 1973, n. 685, disposte dal Ministero di grazia e
giustizia a copertura dell'organico dei coadiutori
dattilografi giudiziari e degli uffici unici esecuzioni e
notificazioni, nonche' le assunzioni dei vincitori del
concorso annuale per l'ammissione nella carriera
diplomatica del Ministero degli affari esteri ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, la cui graduatoria di merito sia stata approvata entro
il 31 dicembre 1985, nonche' le assunzioni dei vincitori
dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze le cui
graduatorie di merito siano state approvate entro il 31
dicembre 1985.
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
pubblici). - 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a
carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli
periferici e per relative sedi periferiche, cosi' come
determinati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le
province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano
le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le
quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare
nei livelli per i quali e' richiesto il solo requisito
della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
in quelle di mobilita', a condizione che essi abbiano i
requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla
selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle
liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di
iscriversi nella lista di collocamento di una seconda
circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo
l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso
quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle
graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la
cui attivita' si esplichi nel territorio di piu'
circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle
circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
si esplichi nell'intero territorio regionale, con
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni
della regione, secondo un sistema integrato definito ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori
avviati sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che
svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da
ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
della graduatoria delle domande presentate dagli
interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono
stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria
unica nonche' i criteri e le modalita' per la
informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica
Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal
Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
di principio e di indirizzo per la legislazione delle
regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo
le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili
militarmente ordinati.
9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e
comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le assunzioni vengono
effettuate secondo la normativa vigente".
- Il comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 463/1983 (per il
titolo si veda nelle note all'art. 19, comma 9) prevede
che: "In attesa della riforma della disciplina delle
assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione, prima di procedere
all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della
legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni,
provvedono a far sottoporre a visita medica, da parte
dell'autorita' sanitaria competente, i soggetti stessi che
abbiano un grado di invalidita' inferiore al 50 per cento
per controllare la permanenza dello stato invalidante. La
visita e' disposta entro il quindicesimo giorno dalla
decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede
in ogni caso all'avviamento, salvo successivo
accertamento".
Nota all'art. 24, comma 4:
Il primo comma dell'art. 9 della legge n. 207/1985
(Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei
ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle
unita' sanitarie locali) prevede che: "Per un periodo di
tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi
primo, secondo e quinto dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i
concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle
unita' sanitarie locali, previa autorizzazione da parte
della regione competente territorialmente da concedere
entro trenta giorni dalla data di notificazione della
richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si
intende concessa. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanita' 30
gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il
termine per la presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ai fini della
determinazione del numero dei posti da mettere a concorso
si considerano disponibili anche quelli che si renderanno
vacanti nel biennio".
Note all'art. 24, comma 5:
- I primi due commi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 392/1987
(per il titolo si veda nelle note all'art. 24, comma 3)
cosi' dispongono:
"1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1,
comma 1, attuano, entro il 30 aprile di ciascun anno, i
processi di mobilita' previsti dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e dai
decreti recettivi dei conseguenti accordi di comparto.
2. Le amministrazioni e gli enti predetti programmano,
entro il 30 giugno successivo, in base a quanto previsto
dagli articoli 2 e 3 del decreto indicato nel comma 1, il
fabbisogno di personale da assumere ai sensi dell'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in rapporto al
contingente numerico di personale occorrente, suddiviso per
profili professionali, e da assegnare distintamente per
sedi centrali e sedi periferiche".
- Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 si
veda nelle note all'art. 24, comma 3.
Note all'art. 24, comma 6:
- Il comma 20 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge
finanziaria 1986) prevede che: "Le assunzioni autorizzate
potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50
per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i
tre anni precedenti la data del provvedimento di
autorizzazione. Tale limitazione non si applica per le
immissioni in servizio nelle Forze di polizia e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco".
- Il comma 12 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge
finanziaria 1987) prevede che: "In materia di assunzioni di
personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le
disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 e le
disposizioni dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, intendendosi corrispondentemente sostituiti i
riferimenti temporali in essi contenuti".
Nota all'art. 24, comma 7:
Il testo dell'art. 9 della legge n. 130/1983 (Legge
finanziaria 1983) e' il seguente:
"Art. 9. - Per l'anno 1983 la spesa complessiva per gli
aumenti dei trattamenti economici di attivita' e di
quiescenza dei dipendenti e dei pensionati dello Stato e
del pubblico impiego, dovuti a qualsiasi titolo, compresi i
miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve
superare il 13 per cento degli oneri previsti per i
predetti trattamenti nel 1982. Per la determinazione degli
aumenti, la spesa di personale in attivita' di servizio per
l'anno 1982 da assoggettare al limite del 13 per cento e'
costituita, per ciascun comparto del pubblico impiego,
dallo stipendio, dall'indennita' integrativa speciale e
dalla tredicesima mensilita', con esclusione di ogni altro
emolumento a qualsiasi titolo dovuto.
Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, la
spesa per l'anno 1983 relativa ai rinnovi contrattuali per
il triennio 1982-1984 del personale delle amministrazioni
dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, ed ai
miglioramenti al personale dirigente, non puo' eccedere, in
ogni caso, l'importo complessivo di 1.350 miliardi di lire.
Per l'anno 1983 e' fatto divieto alle amministrazioni
civili e militari dello Stato, incluse le aziende autonome
e le scuole di ogni ordine e grado, nonche' al servizio
sanitario nazionale, agli enti locali e alle loro aziende,
comprese quelle municipalizzate, e agli altri enti
pubblici, compresi gli enti pubblici economici con
esclusione degli istituti di credito di diritto pubblico, e
in generale tutti i comparti del pubblico impiego - fatto
salvo quanto disposto nel successivo sesto comma in materia
di immissioni in ruolo effettuate ai sensi della legge 20
maggio 1982, n. 270, nonche' quanto previsto in materia dal
decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n.
382 - di procedere ad assunzioni anche temporanee a
qualsiasi livello, comprese quelle relative a vacanze
organiche o comunque gia' programmate, con esclusione del
conferimento di supplenze annuali e brevi del personale
della scuola ai sensi della richiamata legge 20 maggio
1982, n. 270. Sono parimenti escluse dal divieto le
assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle
leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed
integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutate le
eventuali necessita', determina con proprio decreto, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministro del tesoro, i casi in cui sia indispensabile
procedere ad assunzione di personale nelle amministrazioni
e negli enti di cui al precedente comma.
Per le esigenze del coordinamento della finanza pubblica
di cui alla presente legge il Consiglio dei ministri emana
atti di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni
regionali, al fine di delimitare l'incidenza di nuove
assunzioni di loro competenza sulla spesa delle regioni in
armonia con le disposizioni di cui ai due commi precedenti
del presente articolo.
Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero della pubblica
istruzione provvede alla ricognizione di tutte le
situazioni di soprannumero del personale docente, educativo
e non docente della scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica e delle istituzioni educative statali,
conseguenti anche alle immissioni in ruolo effettuatte ai
sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, e, comunque,
esistenti alla scadenza di detto termine.
In relazione ai soprannumeri accertati ed alle vacanze
esistenti nei ruoli organici delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, inclusa
l'amministrazione della pubblica istruzione, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con decreto da emanare su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per
la funzione pubblica, sentiti i Ministri eventualmente
interessati, determina il contingente complessivo dei posti
per i quali sono effettuabili passaggi dai ruoli della
scuola e, nell'ambito di esso, i contigenti relativi alle
singole amministrazioni.
Con il decreto di cui al precedente comma sono stabiliti
i criteri e le modalita' di passaggio, il termine per la
presentazione della relativa domanda da parte degli
interessati e la corrispondenza tra le qualifiche
funzionali del comparto scuola e quelle
dell'amministrazione interessata.
Sono fatte salve, ai fini degli inquadramenti nelle
nuove qualifiche, le posizioni giuridiche ed economiche
acquisite.
Le tariffe fissate dagli ordini professionali sono
bloccate alla data del 31 luglio 1982.
E' fatta salva la normativa recata dall'articolo 15 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, concernente
provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale
per l'anno 1983".
Nota all'art. 24, comma 11:
Il testo dell'art. 9 della legge n. 135/1985
(Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a
cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori
gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero), come
modificato dall'art. 11, comma 31, della legge n. 41/1986,
e dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9. - La liquidazione degli indennizzi previsti
dalla presente legge e' dalle leggi citate nei precedenti
articoli verra' concessa in base ai seguenti criteri:
a) reimpiego degli indennizzi;
b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai
sensi delle leggi sopra indicate;
c) gravi infermita' o menomazioni;
d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;
e) priorita' inversa rispetto all'entita'
dell'indennizzo.
Per la liquidazione degli indennizzi riferiti ai
territori ceduti alla Iugoslavia ivi compresi quelli della
ex zona B e' in ogni caso riservata una percentuale non
inferiore al 40 per cento della quota annuale di
finanziamento disponibile fino a concorrenza del relativo
fabbisogno complessivo.
Gli interessati faranno valere il diritto alla
precedenza mediante domanda munita della specifica
documentazione, diretta al Ministero del tesoro.".
Nota all'art. 24, comma 12:
I commi sesto e nono dell'art. 14 della legge n.
270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del
personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici,
adozione di misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale precario esistente)
sono cosi' formulati:
"comma sesto. - Il personale docente di ruolo, incluso -
nel rispetto delle priorita' indicate nel primo comma del
presente articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che
sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere
utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per
tutto o parte del normale orario di servizio, in attivita'
didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla
programmazione di ciascun circolo didattico o scuola,
secondo criteri e modalita' da definirsi mediante apposita
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con
particolare riferimento alle attivita' di sostegno, di
recupero e di integrazione degli alunni portatori di hand-
icaps e di quelli che presentano specifiche difficolta' di
apprendimento nonche' per insegnamenti speciali e attivita'
integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti".
"Comma nono. - L'utilizzazione del personale docente
secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo del
presente articolo e' disposta dal direttore didattico o dal
capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla
disponibilita' di personale di ruolo assegnato al circolo o
alla scuola, purche' il personale docente cosi' utilizzato
sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al
circolo o alla scuola media. Nei limiti delle
disponibilita' di cui al presente comma, e' possibile
concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i
docenti di ruolo che siano impegnati in attivita' di
aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il
conseguimento di titoli di specializzazione e di
perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti
dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i
corsi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, purche'
organizzati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie
previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o
direttamente dal Ministero della pubblica istruzione o,
sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate,
da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti
universitari si applicano le disposizioni di cui all'art.
66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382".
Nota all'art. 24, comma 14:
Il terzo comma dell'art. 15 della legge n. 270/1982 (per
il titolo si veda la nota all'art. 24, comma 12) prevede
che:
"Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei
precedenti primo e secondo comma, dal provveditore agli
studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la
data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del
personale cui e' stata conferita la nomina, saranno
assegnati dal direttore didattico o preside in base alle
apposite graduatorie di circolo o di istituto".
L'art. 2, primo comma, lettera b), del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973 e'
cosi' formulato:
"Il trattamento di quiescenza previsto dal presente
testo unico non spetta:
a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di
quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano
ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, fatta
eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le
disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del
presente testo unico;
b) al personale civile non di ruolo assunto
temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al
personale supplente delle scuole di istruzione primaria e
secondaria e degli istituti professionali e di istruzione
artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di
quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi
delle norme anteriori all'entrata in vigore del presente
testo unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta
assicurazione generale".
Nota all'art. 24, comma 16:
L'art. 9 del D.L.C.P.S. n. 207/1947 (Trattamento
giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in
servizio nelle amministrazioni dello Stato) e' cosi'
formulato:
"Art. 9. - A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in caso di cessazione del rapporto di
impiego, al personale assunto con una qualsiasi delle
qualifiche previste dal R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, ed
avente almeno un anno di servizio continuativo, e' dovuta
un'indennita' commisurata ad una mensilita' della sola
retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per
ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei
mesi.
Il licenziamento per motivi non disciplinari deve essere
proceduto da preavviso, di un mese se il dipendente non di
ruolo abbia raggiunto cinque anni di servizio continuativo
e di due mesi se abbia compiuto dieci anni di servizio.
Nel caso di decesso del dipendente non di ruolo
l'indennita' deve essere corrisposta al coniuge, ai figli
minorenni e, se vivevano a carico del dipendente stesso, ai
parenti entro il secondo grado.
L'indennita' non e' dovuta nel caso di licenziamento per
motivi disciplinari o di dimissioni volontarie o di
passaggio in ruolo.
L'indennita' non e' dovuta inoltre al personale
pensionato comunque assunto in servizio civile non di
ruolo".
La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 1976,
n. 116 (Gazz. Uff. 26 maggio 1976, n. 139), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dei commi primo e secondo
dell'art. 9 soprariportato, nella parte in cui si dispone
che l'indennita' dovuta in caso di cessazione del rapporto
e' commisurata alla sola retribuzione e nella parte in cui
prevede la corresponsione dell'indennita' di preavviso per
il solo caso di licenziamento per motivi non disciplinari e
non anche per quello di decesso del dipendente.
La Corte costituzionale, con sentenza 9-21 novembre
1973, n. 156 (Gazz. Uff. 28 novembre 1973, n. 307), ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma quarto
dell'art. 9 soprariportato, nelle parti in cui dispone che
non sia dovuta indennita' di anzianita' nei casi di
licenziamento in seguito a condanna penale o a
provvedimento disciplinare ed in seguito a dimissioni
volontarie.
La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 luglio 1974,
n. 236 (Gazz. Uff. 24 luglio 1974, n. 194), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art.
9 soprariportato.
Nota all'art. 24, comma 20:
Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 13/1986 (per il
titolo si veda nelle note all'art. 24, comma 2) e' il
seguente:
"Art. 3. (Progetti finalizzati). - 1. Le amministrazioni
pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30
aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro
di apposito programma predisposto dal Governo, progetti
speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di
nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti,
rispondenti alla necessita' di soddisfare bisogni a
carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto
dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli
accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le
regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in
relazione alle specifiche esigenze opertive connesse con il
loro particolare ordinamento.
2. I progetti finalizzati di cui al comma precedente
avranno durata non superiore ad un anno, dandosi
preferenza, a titolo esemplificativo, ai settori della
lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto,
della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia
e della protezione civile, della difesa del suolo, del
patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della
difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei
servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di hand-
icap ed ai progetti di formazione-lavoro.
3. Sulla base anche di specifiche proposte
del'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui
al precedente comma saranno definiti tutti gli aspetti di
programmazione, attuazione e gestione dei progetti -
assicurando il necessario raccordo con l'attivita'
ordinaria - con riferimento al numero, alla qualita', ai
regimi di orario del personale necessario, il quale va
individuato in parte tra quello gia' in servizio e in parte
espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato
limitato alla durata del progetto con le modalita' che
saranno previste dalla emananda legge sul rapporto di
lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, che dovra'
anche disciplinare il rapporto a tempo determinato.
4. Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel
precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti
finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto
degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari
minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31
dicembre 1985".
Note all'art. 24, comma 21:
- Per il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 13/1986 si veda
la precedente nota all'art. 24, comma 20.
- Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 266/1987 (Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26
marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente
dai Ministeri) e' il seguente:
"Art. 8. (Piano occupazionale). - 1. Le amministrazioni,
di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito con il presente decreto,
predispongono progetti speciali occupazionali che dovranno
interessare, preferibilmente, i seguenti settori:
a) lotta all'evasione fiscale e contributiva;
b) potenziamento del catasto statale;
c) tutela del patrimonio culturale ed ambientale;
d) difesa del suolo;
e) ecologia e protezione civile;
f) difesa del patrimonio idrico, boschivo e floro
faunistico;
g) difesa del litorale;
h) servizi di assistenza agli anziani e portatori di
handicaps;
i) formazione lavoro;
l) motorizzazione civile;
m) repressione delle sofisticazioni e frodi
alimentari.
2. I progetti occupazionali prevedono gli obiettivi da
conseguire; le professionalita' occorrenti distinte per
profilo professionale; la quantita' di ore necessarie per
la realizzazione del progetto occupazionale nonche' il tipo
di contratto utilizzato per l'assunzione.
3. Tali progetti sono trasmessi al Dipartimento della
funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno e
costituiranno le indicazioni richieste dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n. 13, per la predisposizione del piano occupazionale da
parte del Governo.
4. Per il trattamento economico del personale
utilizzato, si fa riferimento al disposto di cui al comma 4
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986, n. 13".
Note all'art. 24, comma 22:
- Il ventisettesimo comma dell'art. 6 della legge n.
887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Alla
ripartizione fra i comuni della Sardegna delle somme loro
spettanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite in
base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1979, n. 348, provvede la regione Sardegna con i criteri di
cui all'articolo 132 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le somme all'uopo
occorrenti sono annualmente corrisposte alla regione
Sardegna dal Ministero del tesoro. A partire dall'anno 1985
l'importo complessivo da ripartire fra i comuni della
Sardegna e' determinato in lire 8 miliardi".
- Il D.P.R. n. 348/1979 reca: "Norme di attuazione dello
statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge
22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
Nota all'art. 24, comma 24:
Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della
legge n. 887/1984 e' riportato nella nota all'art. 1, comma
6.
Nota all'art. 24, comma 25:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 72/1982, recante:
"Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia (Venezia)
delle aree di proprieta' dello Stato situate nel
comprensorio denominato 'Ex Forte di Brondolo'", come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - Nell'atto di vendita di cui all'articolo
precedente il comune di Chioggia deve impegnarsi a:
a) versare all'Amministrazione finanziaria dello Stato
per la cessione dell'area la somma che l'ufficio tecnico
erariale stimera' con riferimento alla data di stipula del
contratto, in aggiornamento di quella provvisoriamente
determinata in L. 4.500 per metro quadrato;
b) corrispondere alla stessa Amministrazione, secondo
l'importo determinato dall'Ufficio tecnico erariale con
riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e
fino alla data di stipula del contratto di cessione
dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree
con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le
somme eventualmente gia' anticipate allo stesso titolo;
c) sollevare l'Amministrazione finanziaria dello Stato
da ogni onere, obbligo e responsabilita' relativamente ai
procedimenti giudiziari in corso con gli attuali detentori
delle aree e da ogni pretesa di terzi costruttori;
d) realizzare le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e quanto altro serve all'urbanizzazione del
comprensorio di cui all'articolo 1, in particolare
riservando a servizi sociali, verde pubblico, strade,
edilizia economica e popolare tutte le aree finora non
occupate.