Art. 25.
1. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla
legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificato dalla legge 29 gennaio
1986, n. 26, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
in relazione all'andamento del mercato finanziario.
2. Alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative
economiche nelle province di Trieste e Gorizia, di cui all'articolo 2
della legge 30 aprile 1976, n. 198, e' conferita la somma di lire 15
miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
Nota all'art. 25, comma 1:
La legge n. 908/1955 riguarda la costituzione del Fondo
di rotazione per iniziative economiche nel territorio di
Trieste e nella provincia di Gorizia.
Nota all'art. 25, comma 2:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 198/1976 (Aumento
del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste
e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908) e' il
seguente:
"Art. 2. - La somma conferita ai sensi dell'articolo
precedente dovra' costituire, nell'ambito del fondo di
rotazione, una gestione separata, sia per l'erogazione che
per i rientri dei mutui da concedere a valere sulle
disponibilita' del nuovo conferimento.
Le somme di cui al precedente comma dovranno essere
prioritariamente destinate ad iniziative da realizzarsi da
piccole e medie imprese anche a carattere artigianale.
Le somme affluite alla gestione separata di cui al primo
comma per quote di ammortamento, per capitale ed interesse,
per gli altri interessi di qualsiasi natura, nonche' per
recuperi ed estinzione anticipata dei mutui, potranno
essere destinate a promuovere iniziative economiche in
tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con
le modalita' e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970,
n. 8".