Art. 25. 1. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificato dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario. 2. Alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, e' conferita la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
Nota all'art. 25, comma 1: La legge n. 908/1955 riguarda la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. Nota all'art. 25, comma 2: Il testo dell'art. 2 della legge n. 198/1976 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908) e' il seguente: "Art. 2. - La somma conferita ai sensi dell'articolo precedente dovra' costituire, nell'ambito del fondo di rotazione, una gestione separata, sia per l'erogazione che per i rientri dei mutui da concedere a valere sulle disponibilita' del nuovo conferimento. Le somme di cui al precedente comma dovranno essere prioritariamente destinate ad iniziative da realizzarsi da piccole e medie imprese anche a carattere artigianale. Le somme affluite alla gestione separata di cui al primo comma per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per gli altri interessi di qualsiasi natura, nonche' per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui, potranno essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalita' e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8".