Art. 26.
1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed
al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo
strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al
recupero della produttivita', previsti rispettivamente dagli articoli
3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio
1986, n. 13, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni 1988, 1989 e 1990.
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo
del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il
fondo residuo e' destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai
progetti finalizzati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il 50 per cento ai
progetti-pilota di cui all'articolo 13 del suddetto decreto; per il
secondo anno, e' destinato per il 50 per cento ai progetti
finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo
strumentale e di risultato, di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per
cento ai progetti-pilota.
3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al precedente
comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i
seguenti scopi:
a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da
parte degli uffici finanziari dello Stato;
b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari
e il loro aggiornamento;
c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione
contributiva, nonche' per eliminare gradualmente le procedure
arretrate e garantire la tempestivita' delle liquidazioni e delle
decisioni amministrative;
d) informatizzazione della Pubblica amministrazione, al fine di
consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli
sprechi;
e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore
efficienza dei mezzi e del personale;
f) tutela e recupero del patrimonio artistico.
4. I predetti progetti dovranno contenere:
a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilita'
finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto
competenza e quelle in conto residui;
b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di
produttivita', con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e
costi-attivita';
c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane
da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove
necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionali,
di mobilita' anche intercompartimentale e territoriale sulla base
delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attivita'
lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario,
nonche' le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento
degli obiettivi indicati;
d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata
la responsabilita' dell'attuazione dei progetti;
e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione
idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici.
5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero
di produttivita' ex articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate
sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che,
attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tale economie, una
volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento
assegnato ai progetti medesimi.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le
amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico
impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici
o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite
convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne' controllo
l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni
sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono
rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e
l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovra'
comunque essere completata entro il termine di cinque mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di
cui ai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo del fondo
indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro
del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova
istituzione. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato, mediante
proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai
capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie
previste dal comma 5.
Nota all'art. 26, commi 1 e 2:
Il testo degli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 13/1986
(per il testo dell'art. 3 si veda la nota all'art. 24,
comma 20) e' il seguente:
"Art. 12. (Produttivita'). - 1. La produttivita' nelle
pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una
programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo
tempo e con determinate risorse e ad una valutazione
sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo
conto della peculiarita' di taluni servizi.
2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni,
iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere
gradualmente a sistemi effettivi di controllo della
produttivita'-efficienza e della produttivita'-efficacia
delle attivita' di settore opportunamente programmate.
3. Con le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano
di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza
degli accordi di comparto, significativi recuperi di
funzionalita' e di produttivita'.
4. Il piano sara' costituito da progetti di tipo
strumentale e progetti di risultato.
5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad
acquisire nella pubblica amministrazione metodologie,
strutture e tecniche per un corretto governo delle
problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica
(organizzazione e programmazione, tecniche di gestione,
nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione
e procedure informatizzate).
6. I progetti di risultato saranno diretti a influire
sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente
produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva
e di singole linee di prodotto.
7. I progetti saranno normalmente individuati nella
contrattazione di comparto o di settore, che dovra'
indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e
verifica a livello decentrato.
8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di
parte pubblica attiveranno, per le parti di loro
competenza, tutte le inziative necessarie per rimuovere gli
ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile
alla realizzazione del piano.
9. A ogni livello negoziale cui i progetti si
riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di
valutazione (amministrazione-sindacato) che, servendosi
eventualmente di centri specializzati anche esterni,
definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi
e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i
risultati.
10. Il premio di produttivita' verra' corrisposto a
obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri
oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita',
ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno
partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la
valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito
di criteri generali definti negli accordi di comparto, al
dirigente responsabile del progetto.
Art. 13. (Progetti-pilota). - 1. In una prima fase
sperimentale saranno predisposti alcuni progetti-pilota
finalizzati al recupero della produttivita'. Dato il loro
carattere sperimentale, tali progetti riguarderanno un
numero molto limitato di amministrazioni, anche per
contenere la spesa di avvio e per rendere possibile la
tempestiva verifica operativa del loro svolgimento. Il
programma operativo sara' predisposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, previe intese con le Confederazioni
sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale di
cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93,
recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal
Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi
di comparto, costituira' linea di indirizzo per le regioni
a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione
alle specifiche esigenze operative connesse con il loro
particolare ordinamento.
2. Alla formulazione, attuazione e verifica dei
progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione
pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati
di comparto e le amministrazioni interessate, che potranno
avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti di provata
esperienza e capacita' professionale in materia di ricerca
e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.
3. I risultati di queste sperimentazioni saranno
utilizzati per la definizione di nuovi standards di
efficienza e di produttivita' e costituiranno la base per i
piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle
strutture interessate, orientati al migliore funzionamento
a regime.
4. La predisposizione dei progetti sara' ultimata entro
cinque mesi.
5. Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni
provvederanno a finanziare i progetti-pilota nelle forme
istituzionali previste, eventualmente utilizzando anche il
fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14".
Nota all'art. 26, comma 5:
Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 13/1986 si veda
la nota all'art. 26, commi 1 e 2.
Nota all'art. 26, comma 6:
La legge n. 444/1985 reca: "Provvedimenti intesi al
sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti locali".