Art. 26. 
1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati  all'ampliamento  ed
al miglioramento dei  servizi,  dei  progetti  sperimentali  di  tipo
strumentale e per obiettivi, e  dei  progetti-pilota  finalizzati  al
recupero della produttivita', previsti rispettivamente dagli articoli
3, 12 e 13 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1  febbraio
1986, n. 13, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno  degli
anni 1988, 1989 e 1990. 
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite  massimo
del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il
fondo residuo e' destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai
progetti finalizzati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il  50  per  cento  ai
progetti-pilota di cui all'articolo 13 del suddetto decreto;  per  il
secondo  anno,  e'  destinato  per  il  50  per  cento  ai   progetti
finalizzati, per il 20 per cento ai  progetti  sperimentali  di  tipo
strumentale e di risultato, di cui all'articolo 12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il  30  per
cento ai progetti-pilota. 
3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui  al  precedente
comma 1 dovranno essere realizzati  nei  seguenti  settori  e  per  i
seguenti scopi: 
a) fisco, per  conseguire  tempestivi  adempimenti  istituzionali  da
parte degli uffici finanziari dello Stato; 
b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari
e il loro aggiornamento; 
c) previdenza sociale pubblica e  privata,  per  impedire  l'evasione
contributiva,  nonche'  per  eliminare  gradualmente   le   procedure
arretrate e garantire la tempestivita'  delle  liquidazioni  e  delle
decisioni amministrative; 
d) informatizzazione  della  Pubblica  amministrazione,  al  fine  di
consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli
sprechi; 
e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore
efficienza dei mezzi e del personale; 
f) tutela e recupero del patrimonio artistico. 
4. I predetti progetti dovranno contenere: 
a)  un  piano  di  spesa  con  l'indicazione   delle   disponibilita'
finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme  in  conto
competenza e quelle in conto residui; 
b)  gli  obiettivi  che  si  intendono  conseguire  in   termini   di
produttivita', con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e
costi-attivita'; 
c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse  umane
da applicare alla  gestione  dei  progetti,  con  l'indicazione,  ove
necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionali,
di mobilita' anche intercompartimentale  e  territoriale  sulla  base
delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attivita'
lavorative per turni o a tempo  parziale  laddove  fosse  necessario,
nonche' le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento
degli obiettivi indicati; 
d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata
la responsabilita' dell'attuazione dei progetti; 
e) i criteri operativi per  poter  elaborare  indici  di  valutazione
idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici. 
5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero
di produttivita' ex articolo 12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 febbraio 1986, n.  13,  le  amministrazioni  interessate
sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di  spesa  che,
attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tale economie,  una
volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito  del  finanziamento
assegnato ai progetti medesimi. 
6.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  d'intesa   con   le
amministrazioni interessate e  sentiti  l'Osservatorio  del  pubblico
impiego,  di  cui  alla  legge  22  agosto  1985,  n.   444,   e   le
confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici
o  a  controllo  pubblico,  mediante  la  stipulazione  di   apposite
convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne' controllo
l'attuazione e verifica  i  risultati  conseguiti.  Alle  convenzioni
sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale  sono
rappresentati   il   Dipartimento   della   funzione    pubblica    e
l'Osservatorio per il pubblico  impiego,  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovra'
comunque  essere  completata  entro  il  termine   di   cinque   mesi
dall'entrata in vigore della presente legge. 
8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di
cui ai commi precedenti sono  finanziate  con  l'utilizzo  del  fondo
indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti  del  Ministro
del  tesoro,  in  appositi  capitoli  di  bilancio  anche  di   nuova
istituzione. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato, mediante
proprio  decreto,  ad  apportare  le  variazioni  in  diminuzione  ai
capitoli di spesa  per  i  quali  si  siano  realizzate  le  economie
previste dal comma 5. 
 
          Nota all'art. 26, commi 1 e 2:
             Il testo degli articoli 12 e 13 del  D.P.R.  n.  13/1986
          (per  il  testo  dell'art.  3  si veda la nota all'art. 24,
          comma 20) e' il seguente:
             "Art. 12. (Produttivita'). - 1. La  produttivita'  nelle
          pubbliche  amministrazioni va direttamente collegata ad una
          programmazione per obiettivi da  raggiungere  in  un  certo
          tempo  e  con  determinate  risorse  e  ad  una valutazione
          sperimentale degli standards medi  di  esecuzione,  tenendo
          conto della peculiarita' di taluni servizi.
             2.  A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni,
          iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere
          gradualmente  a  sistemi  effettivi  di   controllo   della
          produttivita'-efficienza  e  della  produttivita'-efficacia
          delle attivita' di settore opportunamente programmate.
             3.  Con   le   confederazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano
          di  progetti,  diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza
          degli  accordi  di  comparto,  significativi  recuperi   di
          funzionalita' e di produttivita'.
             4.  Il  piano  sara'  costituito  da  progetti  di  tipo
          strumentale e progetti di risultato.
             5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad
          acquisire  nella  pubblica   amministrazione   metodologie,
          strutture   e   tecniche  per  un  corretto  governo  delle
          problematiche  gestionali   dell'amministrazione   pubblica
          (organizzazione  e  programmazione,  tecniche  di gestione,
          nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione
          e procedure informatizzate).
             6. I progetti di risultato saranno  diretti  a  influire
          sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente
          produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva
          e di singole linee di prodotto.
             7.  I  progetti  saranno  normalmente  individuati nella
          contrattazione  di  comparto  o  di  settore,  che   dovra'
          indicare  criteri  e  strumenti  per  la  loro attuazione e
          verifica a livello decentrato.
             8. Il Governo e le altre componenti  la  delegazione  di
          parte   pubblica   attiveranno,   per   le  parti  di  loro
          competenza, tutte le inziative necessarie per rimuovere gli
          ostacoli di tipo procedurale,  amministrativo  e  contabile
          alla realizzazione del piano.
             9.   A   ogni   livello  negoziale  cui  i  progetti  si
          riferiscono potranno essere costituiti appositi  nuclei  di
          valutazione   (amministrazione-sindacato)  che,  servendosi
          eventualmente  di  centri  specializzati   anche   esterni,
          definiranno  l'impostazione complessiva dei progetti stessi
          e  ne  verificheranno  periodicamente  l'attuazione  ed   i
          risultati.
             10.  Il  premio  di  produttivita'  verra' corrisposto a
          obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di  parametri
          oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita',
          ma  anche  delle  capacita'  di  iniziativa  e dell'impegno
          partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la
          valutazione di questi ultimi elementi compete,  nell'ambito
          di  criteri  generali definti negli accordi di comparto, al
          dirigente responsabile del progetto.
             Art. 13. (Progetti-pilota).  -  1.  In  una  prima  fase
          sperimentale  saranno  predisposti  alcuni  progetti-pilota
          finalizzati al recupero della produttivita'. Dato  il  loro
          carattere  sperimentale,  tali  progetti  riguarderanno  un
          numero  molto  limitato  di  amministrazioni,   anche   per
          contenere  la  spesa  di  avvio  e per rendere possibile la
          tempestiva verifica  operativa  del  loro  svolgimento.  Il
          programma  operativo  sara'  predisposto dal Presidente del
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          funzione  pubblica,  previe  intese  con  le Confederazioni
          sindacali firmatarie dell'accordo  intercompartimentale  di
          cui  all'art.  12  della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93,
          recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal
          Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi
          di comparto, costituira' linea di indirizzo per le  regioni
          a  statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione
          alle specifiche esigenze operative  connesse  con  il  loro
          particolare ordinamento.
             2.   Alla   formulazione,   attuazione  e  verifica  dei
          progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione
          pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati
          di comparto e le amministrazioni interessate, che  potranno
          avvalersi  anche dell'apporto di enti e istituti di provata
          esperienza e capacita' professionale in materia di  ricerca
          e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.
             3.   I   risultati  di  queste  sperimentazioni  saranno
          utilizzati  per  la  definizione  di  nuovi  standards   di
          efficienza e di produttivita' e costituiranno la base per i
          piani  di  riordino  dell'organizzazione del lavoro e delle
          strutture interessate, orientati al migliore  funzionamento
          a regime.
             4.  La predisposizione dei progetti sara' ultimata entro
          cinque mesi.
             5. Il  Governo  e  le  altre  pubbliche  amministrazioni
          provvederanno  a  finanziare  i progetti-pilota nelle forme
          istituzionali previste, eventualmente utilizzando anche  il
          fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14".
          Nota all'art. 26, comma 5:
             Per  il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 13/1986 si veda
          la nota all'art. 26, commi 1 e 2.
          Nota all'art. 26, comma 6:
             La legge n.  444/1985  reca:  "Provvedimenti  intesi  al
          sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura  dei  posti
          disponibili  nelle  Amministrazioni   statali,   anche   ad
          ordinamento autonomo, e negli enti locali".