Art. 27. 
1. Per le opere e programmi di opere a carico o con contributo  dello
Stato  dichiarati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  di  preminente
interesse nazionale, nonche' per le opere pubbliche dello Stato anche
articolate in lotti di importo  non  inferiore  a  lire  80  miliardi
riferito al valore iniziale dell'intero progetto, le  amministrazioni
e gli altri  soggetti  preposti  alla  realizzazione  sono  tenuti  a
comunicare trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
lo stato di attuazione  dei  procedimenti.  Per  le  medesime  opere,
nonche' per quelle necessarie ed urgenti individuate su proposta  del
ministro competente e per le opere di competenza delle regioni, prov-
ince e comuni e di altri enti pubblici dichiarate, su loro richiesta,
di "rilevante interesse" dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,
gli atti di intesa, autorizzazione, approvazione  o  nulla  osta  per
l'attuazione delle suddette opere sono adottati o movimentate  negati
dalle amministrazioni rispettivamente  competenti,  entro  90  giorni
dalla data della richiesta. Nello stesso termine gli  organi  tenuti,
in base alle disposizioni vigenti, ad esprimersi in  sede  consultiva
sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle  predette
opere pubbliche, debbono esprimere il relativo parere.  Sono  escluse
dalle procedure di  cui  al  presente  commala  localizzazione  e  la
costruzione di centrali elettronucleari e di centrali a carbone. 
2. Decorso  infruttuosamente  il  termine  di  cui  al  comma  1,  il
Presidente    del    Consiglio    dei    ministri,    su    richiesta
dell'amministrazione precedente, convoca una conferenza di  tutte  le
amministrazioni interessate perche' ciascuna  amministrazione  assuma
in quella sede le  determinazioni  positive  o  negative  di  propria
competenza relative agli adempimenti mancanti. Per gli adempimenti di
competenza degli enti locali riguardanti le opere di cui al  comma  1
che non siano stati espletati entro il successivo termine di  novanta
giorni dalla richiesta, la  conferenza  e'  convocata  dalla  regione
entro il successivo termine di trenta giorni; decorso tale  ulteriore
termine si procede ai sensi del primo periodo del presente comma. 
3. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti  dalla  legislazione
in materia paesaggistica ed ambientale e i  poteri  attribuiti  dalla
medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per
i beni  culturali  ed  ambientali  da  esercitare  motivatamente  nel
termine di novanta giorni. 
4. Per le opere di cui al comma 1 l'amministrazione  competente  puo'
convocare una conferenza di servizi con le  amministrazioni,  enti  o
soggetti compartecipi  alla  realizzazione  dell'opera  o  che  siano
tenuti a prestare  la  loro  collaborazione  per  l'esecuzione  della
stessa, per definire modalita' e  tempi  in  cui  i  partecipanti  si
impegnano ad eseguire gli interventi di propria competenza sulla base
di un programma concordato tra tutte le parti intervenute. Si applica
la disposizione  del  comma  3.  Tale  programma  deve  risultare  da
apposito  verbale,  che  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di   cui
all'articolo 7, comma 3, della legge 1› marzo 1986, n. 64, e  produce
gli stessi effetti previsti dalla norma citata. 
5. In caso di  inadempienza  agli  impegni  assunti  e  previsti  nel
programma vincolante di cui al comma 4, il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta dell'amministrazione procedente, nomina  un
commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione o  ente
inadempiente, utilizzando l'organizzazione  ed  avvalendosi  altresi'
dei  servizi  dell'amministrazione  precedente  o,  su  richiesta  di
questa, di quelli del Ministero dei lavori pubblici ovvero  di  altre
amministrazioni pubbliche. 
 
          Nota all'art. 27, comma 4:
             Per il testo del comma 3  dell'art.  7  della  legge  n.
          64/1986 si veda la nota all'art. 17, comma 20.