Art. 27.
1. Per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello
Stato dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su delibera del Consiglio dei ministri, di preminente
interesse nazionale, nonche' per le opere pubbliche dello Stato anche
articolate in lotti di importo non inferiore a lire 80 miliardi
riferito al valore iniziale dell'intero progetto, le amministrazioni
e gli altri soggetti preposti alla realizzazione sono tenuti a
comunicare trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
lo stato di attuazione dei procedimenti. Per le medesime opere,
nonche' per quelle necessarie ed urgenti individuate su proposta del
ministro competente e per le opere di competenza delle regioni, prov-
ince e comuni e di altri enti pubblici dichiarate, su loro richiesta,
di "rilevante interesse" dal Presidente del Consiglio dei ministri,
gli atti di intesa, autorizzazione, approvazione o nulla osta per
l'attuazione delle suddette opere sono adottati o movimentate negati
dalle amministrazioni rispettivamente competenti, entro 90 giorni
dalla data della richiesta. Nello stesso termine gli organi tenuti,
in base alle disposizioni vigenti, ad esprimersi in sede consultiva
sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle predette
opere pubbliche, debbono esprimere il relativo parere. Sono escluse
dalle procedure di cui al presente commala localizzazione e la
costruzione di centrali elettronucleari e di centrali a carbone.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta
dell'amministrazione precedente, convoca una conferenza di tutte le
amministrazioni interessate perche' ciascuna amministrazione assuma
in quella sede le determinazioni positive o negative di propria
competenza relative agli adempimenti mancanti. Per gli adempimenti di
competenza degli enti locali riguardanti le opere di cui al comma 1
che non siano stati espletati entro il successivo termine di novanta
giorni dalla richiesta, la conferenza e' convocata dalla regione
entro il successivo termine di trenta giorni; decorso tale ulteriore
termine si procede ai sensi del primo periodo del presente comma.
3. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione
in materia paesaggistica ed ambientale e i poteri attribuiti dalla
medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per
i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel
termine di novanta giorni.
4. Per le opere di cui al comma 1 l'amministrazione competente puo'
convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o
soggetti compartecipi alla realizzazione dell'opera o che siano
tenuti a prestare la loro collaborazione per l'esecuzione della
stessa, per definire modalita' e tempi in cui i partecipanti si
impegnano ad eseguire gli interventi di propria competenza sulla base
di un programma concordato tra tutte le parti intervenute. Si applica
la disposizione del comma 3. Tale programma deve risultare da
apposito verbale, che e' pubblicato con le modalita' di cui
all'articolo 7, comma 3, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e produce
gli stessi effetti previsti dalla norma citata.
5. In caso di inadempienza agli impegni assunti e previsti nel
programma vincolante di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta dell'amministrazione procedente, nomina un
commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione o ente
inadempiente, utilizzando l'organizzazione ed avvalendosi altresi'
dei servizi dell'amministrazione precedente o, su richiesta di
questa, di quelli del Ministero dei lavori pubblici ovvero di altre
amministrazioni pubbliche.
Nota all'art. 27, comma 4:
Per il testo del comma 3 dell'art. 7 della legge n.
64/1986 si veda la nota all'art. 17, comma 20.