Art. 28.
1. A decorrere dall'anno 1988, e' autorizzato un contributo massimo
di lire 7.000 milioni in favore della regione autonoma della Sardegna
da destinare ai comuni dell'Isola che si trovano nelle condizioni in-
dicate nell'articolo 6, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984,
n. 887. La relativa documentazione, a firma del sindaco e del
segretario generale del comune, deve essere presentata, a pena di
decadenza, alla Regione entro il termine perentorio del 28 febbraio
di ciascuno anno per l'esercizio precedente.
Nota all'art. 28, comma 1:
Il settimo comma dell'art. 6 della legge n. 887/1984
(Legge finanziaria 1985) prevede che: "Ai comuni che
abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza in base a norme di
leggi regionali e che non abbiano usufruito dei benefici di
cui all'art. 26- bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n.
38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 1981, n. 153, e' corrisposto per l'anno 1985 un
contributo straordinario pari agli oneri per il personale
da esse provenienti. I comuni sono tenuti a comunicare al
Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma
del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo
alla predetta spesa entro il termine perentorio, a pena di
decadenza, del 28 febbraio 1985. Gli importi sono prelevati
dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c)
dell'art. 4- bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.
55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1983, n. 131".