Art. 28. 1. A decorrere dall'anno 1988, e' autorizzato un contributo massimo di lire 7.000 milioni in favore della regione autonoma della Sardegna da destinare ai comuni dell'Isola che si trovano nelle condizioni in- dicate nell'articolo 6, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. La relativa documentazione, a firma del sindaco e del segretario generale del comune, deve essere presentata, a pena di decadenza, alla Regione entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascuno anno per l'esercizio precedente.
Nota all'art. 28, comma 1: Il settimo comma dell'art. 6 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Ai comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in base a norme di leggi regionali e che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'art. 26- bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e' corrisposto per l'anno 1985 un contributo straordinario pari agli oneri per il personale da esse provenienti. I comuni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta spesa entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985. Gli importi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'art. 4- bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131".