Art. 29. 
1. I trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1987,
n. 440, per il finanziamento  dei  bilanci  degli  enti  locali  sono
integrati degli importi di lire 1.178.073 milioni per l'anno  1988  e
di lire 23.644 milioni per l'anno 1989 che saranno ripartiti a favore
dei comuni, delle province e delle comunita' montane, con  successivo
provvedimento  legislativo.  Conseguentemente,  il  termine  per   la
deliberazione  dei  bilanci  e'   stabilito   entro   trenta   giorni
dall'entrata  in  vigore  di  tale  provvedimento  ed  e'   parimenti
differito  il  termine  per  l'esericizio  provvisorio.  A  decorrere
dall'anno 1988 e' altresi' autorizzata la spesa di lire  400  milioni
annui  ad  integrazione  della  autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo  18  del  decreto-legge  28  febbraio   1983,   n.   55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131,  e
successive modificazioni. 
2. Per il finanziamento dei  piani  di  eliminazione  delle  barriere
architettoniche  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a
concedere ai comuni e alle province mutui per un importo  complessivo
di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989;  l'onere  di
ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in  lire
24 miliardi per l'anno 1990, e' assunto a carico dello Stato. Qualora
l'ammontare messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti  sia
inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai comuni e dalle  prov-
ince entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli  anni
1988 e 1989 - quale risulta dalla data  del  plico  raccomandato  con
avviso  di  ricevimento  concernente  la  domanda  di  mutuo   -   le
concessioni della Cassa depositi e  prestiti  sono  proporzionalmente
ridotte. La quota eventualmente non utilizzata  dell'ammontare  annuo
messo a disposizione dalla Cassa  depositi  e  prestiti  puo'  essere
utilizzata  dai  comuni  e  dalle   province   anche   nell'esercizio
successivo. 
3. Nell'ambito dei mutui che i comuni possono contrarre con la  Cassa
depositi e prestiti nell'anno 1988,  una  quota  complessivamente  di
almeno  50  miliardi,  e'  destinata   alla   predisposizione   delle
infrastrutture necessarie per la realizzazione di aree attrezzate per
l'ospitalita'  delle  minoranze  nomadi.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno sono individuati i comuni  interessati  e  le  quote  di
riserva a valere sui rispettivi mutui. 
4. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 31  agosto  1987,  n.
359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,  n.
440, e' sostituito dal seguente: 
"6. In deroga alla disposizione del comma  precedente,  si  ritengono
validamente assunte le  deliberazioni  adottate  sino  alla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
anche nel caso in cui le perizie di variante o suppletive eccedano il
limite indicato nel comma precedente purche', per effetto del ribasso
intervenuto in sede contrattuale, l'importo  complessivo  dei  lavori
affidati non superi il 130 per cento dell'importo dei lavori previsti
nel progetto originario". 
5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti  ai  sensi  della
legge 8 agosto 1985, n. 424, possono essere utilizzati anche  per  il
finanziamento di lavori previsti in perizie suppletive e di  variante
- limitatamente a quelli descritti all'articolo 2, primo comma, della
stessa - a condizione che le perizie risultino approvate entro il  31
dicembre 1987 e  sempre  che  l'importo  complessivo  dell'opera  non
superi quello previsto nel progetto originario finanziato. 
6. Per l'anno 1988 il fondo comune di cui all'articolo 8 della  legge
16 maggio 1970, n. 281, comprensivo delle somme di cui  alle  lettere
a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982,
n. 181, viene ripartito  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  di
concerto con il Ministro delle finanze  in  proporzione  delle  quote
attribuite  al  medesimo  titolo  per  l'anno  precedente;  le  somme
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della  legge  29  luglio
1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
dell'articolo  10  della  legge  23  dicembre   1975,   n.   698,   e
dell'articolo  3  della  legge  22  maggio  1978,  n.  194,   vengono
corrisposte dal Ministero  del  tesoro  secondo  le  ripartizioni  al
medesimo titolo effettuate per l'anno precedente. 
7. I limiti riguardanti la  competenza  territoriale  ed  i  soggetti
beneficiari dei Mediocrediti regionali  e  degli  altri  istituti  di
credito mobiliare a medio termine, compresi gli istituti  meridionali
di credito speciale, non  si  applicano  alle  operazioni  effettuate
congiuntamente da due o piu' degli stessi istituti nel  caso  in  cui
uno di essi sia territorialmente competente. 
8. Alla lettera i) dell'articolo 32 della legge 22 ottobre  1986,  n.
742, dopo le parole: "C.C.OO.PP.",  sono  inserite  le  parole:  "dei
Mediocrediti regionali". 
9. Ai fini della predisposizione dei programmi di integrazione  delle
economie nell'area comunitaria e mediterranea e  per  lo  svolgimento
delle attivita' di coordinamento connesse  all'attuazione,  entro  il
1992, del mercato interno,  e'  autorizzata,  a  decorrere  dall'anno
1988, la spesa annua di lire 700 milioni da utilizzare per i relativi
compiti di studio e di ricerca, compreso il finanziamento delle spese
di istituzione e di gestione di organismi  operativi,  di  centri  di
studio, documentazione e formazione di operatori socio-economici  che
svolgono la loro attivita' nell'ambito comunitario o che  beneficiano
di contributi comunitari. All'onere derivante dal presente  comma  si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto  al  capitolo
6942 dello stato di previsione della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, intendendosi corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 36, comma 1,  della  legge  28  febbraio
1986, n. 41. 
 
          Note all'art. 29, comma 1:
             - Il D.L. n. 359/1987 reca: "Provvedimenti  urgenti  per
          la finanza locale".
             - Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 18
          del  D.L.  n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore
          della finanza locale per l'anno 1983):
             "(1)  Alla  commissione  istituita  per   l'applicazione
          dell'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981,
          n. 153, e' attribuito il compito di studiare  e  verificare
          il  livello  di prestazione dei pubblici servizi locali, le
          sperequazioni  esistenti  nelle  risorse degli enti locali,
          l'efficacia e l'utilita'  dei  parametri  adottati  per  la
          distribuzione  delle  risorse,  formulando  proposte per il
          loro aggiornamento.
             (2) Gli  enti  locali  sono  tenuti  a  fornire  i  dati
          richiesti   dal  Ministero  dell'interno  e  stabiliti  con
          modalita'   e   sanzioni   analoghe   a   quelle   indicate
          all'articolo 3.
             (3)   Per  il  finanziamento  delle  relative  spese  di
          funzionamento  e'  stanziato  nel  bilancio  del  Ministero
          dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni".
          Nota all'art. 29, comma 4:
             Si  trascrive  il testo del comma 5 dell'art. 9 del D.L.
          n. 359/1987 (per il titolo si veda  la  nota  all'art.  29,
          comma  1)  e  del successivo comma 6, come sostituito dalla
          presente legge:
             "5. Il comma  (3)  dell'art.  13  del  decreto-legge  28
          febbraio  1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 aprile 1983,  n.    131  (c),  e'  sostituito  dal
          seguente:
             "(3).  L'importo  delle perizie suppletive e di variante
          ai  progetti  esecutivi  approvati  successivamente  al  1›
          gennaio 1983 non puo' superare il 30 per cento dell'importo
          dei  lavori  previsti  nel  progetto  originale deliberato.
          Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il
          ricorso al credito, l'importo del mutuo  suppletivo  potra'
          essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei
          lavori  nella  misura  massima  di cui al precedente comma,
          anche delle variazioni delle  altre  componenti  il  quadro
          economico, compresa la revisione prezzi".
             6.  In deroga alla disposizione del comma precedente, si
          ritengono validamente  assunte  le  deliberazioni  adottate
          sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto anche nel caso in  cui  le
          perizie   di  variante  o  suppletive  eccedano  il  limite
          indicato nel comma  precedente  purche',  per  effetto  del
          ribasso   intervenuto   in   sede  contrattuale,  l'importo
          complessivo dei lavori affidati non superi il 130 per cento
          dell'importo dei lavori previsti nel progetto originario".
          Nota all'art. 29, comma 5:
             La legge n. 424/1985  reca:  "Disposizioni  urgenti  per
          fronteggiare  i  danni  causati  nel  settore  delle  opere
          pubbliche  dalle  eccezionali  avversita'  atmosferiche  di
          gennaio e febbraio 1985".
          Note all'art. 29, comma 6:
             -  Il  primo  comma  dell'art. 8 della legge n. 281/1970
          (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni  e
          statuto ordinario) prevede che:
             "Nello stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'   istituito   un  fondo  il  cui  ammontare  e'
          commisurato  al  gettito  annuale  dei   seguenti   tributi
          erariali nelle quote sotto indicate:
               a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli
          olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
               b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei
          diritti erariali sugli spiriti;
               c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla
          birra;
               d)  il  75  per  cento  delle imposte di fabbricazione
          sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e  analoghe  materie
          zuccherine;
               e)  il  75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui
          gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui  gas  resi
          liquidi con la compressione;
               f)  il  25 per cento dell'imposta erariale sul consumo
          dei tabacchi".
             - Si riporta il testo dell'art. 8, secondo comma,  della
          legge n.  181/1982 (Legge finanziaria 1982):
             "Il   fondo   comune   regionale  determinato  ai  sensi
          dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto
          previsto al precedente comma e' comprensivo:
               a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal
          bilancio dello Stato  e  delle  relative  spese  aggiuntive
          spettanti  alle  regioni  a  statuto ordinario in relazione
          alle funzioni statali trasferite a  tutto  il  31  dicembre
          1981  con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977, n. 616;
               b)  delle  somma  spettanti  alle  regioni  a  statuto
          ordinario  ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975,
          n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
          dell'art.  10  della  legge  23  dicembre  1975,  n.   698,
          dell'art.  3 della legge 22 maggio 1978, n.  194, dell'art.
          22 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  e  dell'articolo
          unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642".
             -  Il  testo  dei  primi quattro commi dell'art. 5 della
          legge n.  405/1975 (Istituzione di consultori familiari) e'
          il seguente:
             "Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi  di  lire  per
          l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni successivi
          per finanziare il servizio previsto dalla presente legge.
             Il  fondo  comune  e'  ripartito tra le regioni entro il
          mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro  per
          il tesoro sulla base dei seguenti criteri:
               a)  il  50  per  cento in proporzione alla popolazione
          residente in ciascuna regione;
               b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso  di
          natalita'  e  di  mortalita'  infantile quali risultano dai
          dati  ufficiali  dell'Istituto   centrale   di   statistica
          relativi  al  penultimo  anno  precedente  a  quello  della
          devoluzione.
             Le somme non impiegate in un  esercizio  possono  essere
          impiegate negli anni seguenti.
             Tali   finanziamenti   possono  essere  integrati  dalle
          regioni, dalle provincie, dai  comuni  o  dai  consorzi  di
          comuni  direttamente  o  attraverso  altre  forme  da  essi
          stabilite".
             L'art.  103  della  legge  n. 685/1975 (Disciplina degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope.  Prevenzione,  cura  e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza)
          reca le norme finanziarie in ordine alla predetta legge.
             - Il testo dei commi secondo, terzo e  quarto  dell'art.
          10  della  legge  n. 698/1975 (Scioglimento e trasferimento
          delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della
          maternita' e dell'infanzia) e' il seguente:
             "Fino alla riforma  dell'ordinamento  finanziario  delle
          regioni  e  degli enti locali, con la legge di approvazione
          del bilancio dello Stato sara'  costituito  annualmente  un
          fondo  speciale  da  iscriversi  nello  stato di previsione
          della  spesa  del  Ministero  del  tesoro,  adeguato   alle
          occorrenze delle funzioni trasferite a norma della presente
          legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito
          all'anno 1976.
             Il  fondo anzidetto, per l'anno 1976, e' stabilito nella
          somma di L. 70.163.000.000.
             Il fondo di cui ai precedenti commi e' ripartito tra  le
          regioni  a  statuto ordinario e a statuto speciale, nonche'
          tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione
          interregionale di cui all'art. 13  della  legge  16  maggio
          1970,  n.  281,  con decreto del Ministro per il tesoro, in
          proporzione alla spesa mediamente sostenuta  dall'ONMI  nel
          triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni".
             -  Il  testo  del primo comma dell'art. 3 della legge n.
          194/1978 (Norme per la tutela sociale  della  maternita'  e
          sull'interruzione   volontaria   della  gravidanza)  e'  il
          seguente: "Anche per l'adempimento  dei  compiti  ulteriori
          assegnati  dalla presente legge ai consultori familiari, il
          fondo di cui all'art. 5 della  legge  29  luglio  1975,  n.
          405, e' aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000
          annui,  da  ripartirsi  fra  le regioni in base agli stessi
          criteri stabiliti dal suddetto articolo".
          Nota all'art. 29, comma 8:
             Il testo dell'art. 32 della  legge  n.  742/1986  (Nuove
          norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita), come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  32  (Copertura  delle riserve tecniche). - 1. Nel
          bilancio delle imprese  debbono  essere  iscritte  tra  gli
          elementi  dell'attivo,  per  un  ammontare  non inferiore a
          quello delle riserve tecniche di cui all'art. 31, al  netto
          delle    quote    cedute   all'Istituto   nazionale   delle
          assicurazioni, disponibilita'  comprese  tra  quelle  delle
          seguenti specie:
               a) depositi in numerario e in conto corrente presso la
          Banca    d'Italia,    la   Cassa   depositi   e   prestiti,
          l'Amministrazione postale e gli istituti e  le  aziende  di
          credito   di   cui   all'art.   54   del   regolamento  per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924, n. 827, e successive modificazioni;
               b)  titoli  di  Stato,  compresi  i  buoni  ordinari e
          poliennali e i certificati di  credito  del  Tesoro,  buoni
          fruttiferi   postali,   cartelle   di  credito  comunale  e
          provinciale  emesse  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti,
          obbligazioni  o  titoli  emessi  da Amministrazioni statali
          anche con  ordinamento  autonomo,  obbligazioni  emesse  da
          regioni,  province  e  comuni  e da enti pubblici istituiti
          esclusivamente  per  l'adempimento  di  funzioni   statali,
          titoli  emessi  dalla  Cassa depositi e prestiti nonche' da
          altri  istituti  autorizzati  ad  esercitare   il   credito
          fondiario   sul   territorio   della   Repubblica   per  il
          finanziamento  dell'edilizia  economica  e  popolare,   ivi
          inclusa l'edilizia convenzionata;
               c)  titoli  emessi  dagli  isituti,  diversi da quelli
          indicati alla lettera  i),  autorizzati  all'esercizio  del
          credito speciale di cui all'art. 41 del regio decreto-legge
          12   marzo   1936,   n.   375,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e  succes-
          sive modificazioni e integrazioni;
               d)  annualita'  dovute  dallo Stato italiano acquisite
          dalle imprese mediante cessione o surrogazione;
               e) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e
          dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti
          dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse
          da  enti  pubblici  italiani,  dalla   BEI,   dalla   CECA,
          dall'EURATOM   e   dalla   BIRS   o   da   altri  organismi
          internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;
               f)  beni  immobili  situati   nel   territorio   della
          Repubblica per le quote libere da ipoteche;
               g)  mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e
          regioni e  ad  altri  enti  pubblici,  mutui  garantiti  da
          ipoteca  di  primo grado su beni immobili per una somma che
          non ecceda  la  meta'  del  valore  degli  immobili  stessi
          debitamente  accertato;  tale  limite  potra' arrivare fino
          all'80 per cento qualora il mutuo sia  concesso  a  cooper-
          ative  o  consorzi  di  cooperative costituiti ai sensi del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14
          dicembre  1947,  n.  1577,  ratificato,  con modificazioni,
          dalla  legge  2  aprile  1951,   n.   302,   e   successive
          modificazioni  ed integrazioni; mutui su proprie polizze di
          assicurazione sulla  vita  nel  limite  del  corrispondente
          valore di riscatto;
               h)  quote  di  partecipazione  al capitale della Banca
          d'Italia,    dell'Istituto    mobiliare    italiano,    dei
          Mediocrediti  regionali,  delle  Casse  di  risparmio e del
          Consorzio  di  credito  per  le  opere  pubbliche;   azioni
          dell'Istituto italiano di credito fondiario;
               i)  obbligazioni  dell'ISVEIMER,  dell'IRFIS, del CIS,
          dell'IRI, dell'ENEL,  dell'ENI,  dell'EFIM,  dell'IMI,  del
          C.C.OO.PP.,  dei  Mediocrediti regionali e del Mediocredito
          centrale ed azioni ed obbligazioni di  societa'  da  queste
          controllate  nonche'  di  societa'  nazionali le cui azioni
          siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre
          anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a
          revisione da  parte  di  una  societa'  iscritta  nell'albo
          speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di societa' coop-
          erative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre
          anni.
             Il  valore  dell'investimento  in  titoli  di una stessa
          societa'  non  puo'  comunque  superare  il  3  per   cento
          dell'ammontare  delle riserve tecniche ne', se si tratta di
          azioni o quote, il 5 per cento del capitale della  societa'
          emittente.  Non  e'  consentita  la copertura delle riserve
          tecniche  con  azioni  o  quote   emesse   dalle   societa'
          controllate   di   cui   al   numero  3)  del  primo  comma
          dell'articolo 2359 del codice civile;
               l) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali
          l'impresa detenga piu' della meta'  del  capitale  sociale,
          che  abbiano  per  oggetto  esclusivo  la  costruzione o la
          gestione di immobili per  l'edilizia  residenziale  non  di
          lusso,  per  l'importo  iscritto in bilancio nel limite del
          valore economico degli immobili della societa'  assunto  in
          proporzione  alla  quota di capitale sociale detenuta ed al
          netto dei debiti;
               m) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali
          l'impresa detenga piu' della meta'  del  capitale  sociale,
          che  abbiano  per  oggetto  esclusivo  la  costruzione o la
          gestione di immobili, ad uso industriale  o  commerciale  o
          l'esercizio dell'attivita' agricola, per l'importo iscritto
          in  bilancio nel limite del valore economico degli immobili
          della  societa'  assunto  in  proporzione  alla  quota   di
          capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;
               n)  azioni emesse da societa' aventi sede legale nella
          Comunita' economica europea e quotate da  almeno  tre  anni
          nella  borsa  valori del paese della sede legale nei limiti
          di cui alla lettera i);
               o) quote di fondi di investimento;
               p) accettazioni bancarie  rilasciate  da  istituti  ed
          aziende  di  credito  con  patrimonio  (capitale  versato e
          riserve patrimoniali) non inferiori a 50 miliardi;
               q) provvigioni d'acquisto da ammortizzare  nei  limiti
          dei  corrispondenti  caricamenti dei premi e per un periodo
          massimo  di  ammortamento  pari  alla  durata  di   ciascun
          contratto e comunque non superiore a dieci anni;
               r)  previa autorizzazione del Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere
          dell'ISVAP, in  ogni  singolo  caso,  tenendo  conto  della
          liquidita',    della   sicurezza   e   della   redditivita'
          dell'investimento, disponibilita' diverse da  quelle  indi-
          cate   alle  lettere  precedenti  o  non  rispondenti  alle
          prescrizioni ed ai limiti ivi previsti.
             2. Possono inoltre essere destinate  a  copertura  delle
          riserve tecniche le seguenti attivita':
               a)  crediti  verso i riassicuratori, comprese le quote
          delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite
          debitorie,  fino  al  90  per  cento  del  loro  ammontare,
          debitamente documentati;
               b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel
          limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei
          debiti  nei  confronti degli agenti stessi, nonche' crediti
          per quote di premi in corso di  riscossione  emessi  e  non
          stornati  negli  ultimi  due  mesi  dell'esercizio, ridotti
          tenendo conto del rapporto fra l'ammontare dei premi emessi
          e quello dei premi dell'esercizio.
             3.  Le  attivita'  ammesse  a  copertura  delle  riserve
          tecniche,  da  valutarsi  al netto dei debiti contratti per
          l'acquisizione delle attivita' stesse,  debbono  essere  di
          proprieta'   dell'impresa   e  debbono  essere  espresse  o
          realizzabili nella stessa moneta  nella  quale  sono  stati
          sottoscritti  gli  impegni. Esse, salvo per quanto riguarda
          le attivita' di cui alla lettera a) del  comma  2,  debbono
          essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi
          dell'art. 3".
          Nota all'art. 29, comma 9:
             Il  comma  1  dell'art. 36 della legge n. 41/1986 (Legge
          finanziaria 1986) prevede che: "A decorrere dall'anno 1986,
          per  fare  fronte  alle  esigenze  eccezionali  ed  urgenti
          connesse  all'unitaria  attuazione  del  regolamento CEE n.
          2088/85  del  Consiglio  del  23  luglio   1985,   comprese
          l'integrazione   temporanea   di  esperti  e  di  personale
          dell'ufficio competente nonche' l'erogazione di  contributi
          ad  associazioni  o  consorzi,  approvati  o rinosciuti dal
          Presidente del Consiglio dei ministri, o se  nominato,  dal
          Ministro  per il coordinamento delle politiche comunitarie,
          e disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi  nello  stato
          di  previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          mediante   corrispondente   riduzione   dell'accantonamento
          "Disciplina  dell'attivita' di Governo ed ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei ministri" iscritto al capitolo
          n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del  tesoro
          per l'anno finanziario 1986".