Art. 29.
1. I trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sono
integrati degli importi di lire 1.178.073 milioni per l'anno 1988 e
di lire 23.644 milioni per l'anno 1989 che saranno ripartiti a favore
dei comuni, delle province e delle comunita' montane, con successivo
provvedimento legislativo. Conseguentemente, il termine per la
deliberazione dei bilanci e' stabilito entro trenta giorni
dall'entrata in vigore di tale provvedimento ed e' parimenti
differito il termine per l'esericizio provvisorio. A decorrere
dall'anno 1988 e' altresi' autorizzata la spesa di lire 400 milioni
annui ad integrazione della autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e
successive modificazioni.
2. Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere
architettoniche la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo
di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di
ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire
24 miliardi per l'anno 1990, e' assunto a carico dello Stato. Qualora
l'ammontare messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti sia
inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai comuni e dalle prov-
ince entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni
1988 e 1989 - quale risulta dalla data del plico raccomandato con
avviso di ricevimento concernente la domanda di mutuo - le
concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente
ridotte. La quota eventualmente non utilizzata dell'ammontare annuo
messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti puo' essere
utilizzata dai comuni e dalle province anche nell'esercizio
successivo.
3. Nell'ambito dei mutui che i comuni possono contrarre con la Cassa
depositi e prestiti nell'anno 1988, una quota complessivamente di
almeno 50 miliardi, e' destinata alla predisposizione delle
infrastrutture necessarie per la realizzazione di aree attrezzate per
l'ospitalita' delle minoranze nomadi. Con decreto del Ministro
dell'interno sono individuati i comuni interessati e le quote di
riserva a valere sui rispettivi mutui.
4. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
440, e' sostituito dal seguente:
"6. In deroga alla disposizione del comma precedente, si ritengono
validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
anche nel caso in cui le perizie di variante o suppletive eccedano il
limite indicato nel comma precedente purche', per effetto del ribasso
intervenuto in sede contrattuale, l'importo complessivo dei lavori
affidati non superi il 130 per cento dell'importo dei lavori previsti
nel progetto originario".
5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della
legge 8 agosto 1985, n. 424, possono essere utilizzati anche per il
finanziamento di lavori previsti in perizie suppletive e di variante
- limitatamente a quelli descritti all'articolo 2, primo comma, della
stessa - a condizione che le perizie risultino approvate entro il 31
dicembre 1987 e sempre che l'importo complessivo dell'opera non
superi quello previsto nel progetto originario finanziato.
6. Per l'anno 1988 il fondo comune di cui all'articolo 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281, comprensivo delle somme di cui alle lettere
a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982,
n. 181, viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro delle finanze in proporzione delle quote
attribuite al medesimo titolo per l'anno precedente; le somme
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio
1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e
dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono
corrisposte dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al
medesimo titolo effettuate per l'anno precedente.
7. I limiti riguardanti la competenza territoriale ed i soggetti
beneficiari dei Mediocrediti regionali e degli altri istituti di
credito mobiliare a medio termine, compresi gli istituti meridionali
di credito speciale, non si applicano alle operazioni effettuate
congiuntamente da due o piu' degli stessi istituti nel caso in cui
uno di essi sia territorialmente competente.
8. Alla lettera i) dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n.
742, dopo le parole: "C.C.OO.PP.", sono inserite le parole: "dei
Mediocrediti regionali".
9. Ai fini della predisposizione dei programmi di integrazione delle
economie nell'area comunitaria e mediterranea e per lo svolgimento
delle attivita' di coordinamento connesse all'attuazione, entro il
1992, del mercato interno, e' autorizzata, a decorrere dall'anno
1988, la spesa annua di lire 700 milioni da utilizzare per i relativi
compiti di studio e di ricerca, compreso il finanziamento delle spese
di istituzione e di gestione di organismi operativi, di centri di
studio, documentazione e formazione di operatori socio-economici che
svolgono la loro attivita' nell'ambito comunitario o che beneficiano
di contributi comunitari. All'onere derivante dal presente comma si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
6942 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 28 febbraio
1986, n. 41.
Note all'art. 29, comma 1:
- Il D.L. n. 359/1987 reca: "Provvedimenti urgenti per
la finanza locale".
- Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 18
del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore
della finanza locale per l'anno 1983):
"(1) Alla commissione istituita per l'applicazione
dell'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981,
n. 153, e' attribuito il compito di studiare e verificare
il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le
sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali,
l'efficacia e l'utilita' dei parametri adottati per la
distribuzione delle risorse, formulando proposte per il
loro aggiornamento.
(2) Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati
richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con
modalita' e sanzioni analoghe a quelle indicate
all'articolo 3.
(3) Per il finanziamento delle relative spese di
funzionamento e' stanziato nel bilancio del Ministero
dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni".
Nota all'art. 29, comma 4:
Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 9 del D.L.
n. 359/1987 (per il titolo si veda la nota all'art. 29,
comma 1) e del successivo comma 6, come sostituito dalla
presente legge:
"5. Il comma (3) dell'art. 13 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131 (c), e' sostituito dal
seguente:
"(3). L'importo delle perizie suppletive e di variante
ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1
gennaio 1983 non puo' superare il 30 per cento dell'importo
dei lavori previsti nel progetto originale deliberato.
Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il
ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potra'
essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei
lavori nella misura massima di cui al precedente comma,
anche delle variazioni delle altre componenti il quadro
economico, compresa la revisione prezzi".
6. In deroga alla disposizione del comma precedente, si
ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate
sino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto anche nel caso in cui le
perizie di variante o suppletive eccedano il limite
indicato nel comma precedente purche', per effetto del
ribasso intervenuto in sede contrattuale, l'importo
complessivo dei lavori affidati non superi il 130 per cento
dell'importo dei lavori previsti nel progetto originario".
Nota all'art. 29, comma 5:
La legge n. 424/1985 reca: "Disposizioni urgenti per
fronteggiare i danni causati nel settore delle opere
pubbliche dalle eccezionali avversita' atmosferiche di
gennaio e febbraio 1985".
Note all'art. 29, comma 6:
- Il primo comma dell'art. 8 della legge n. 281/1970
(Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni e
statuto ordinario) prevede che:
"Nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e'
commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi
erariali nelle quote sotto indicate:
a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli
olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei
diritti erariali sugli spiriti;
c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla
birra;
d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione
sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie
zuccherine;
e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui
gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi
liquidi con la compressione;
f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo
dei tabacchi".
- Si riporta il testo dell'art. 8, secondo comma, della
legge n. 181/1982 (Legge finanziaria 1982):
"Il fondo comune regionale determinato ai sensi
dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto
previsto al precedente comma e' comprensivo:
a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal
bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive
spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione
alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre
1981 con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
b) delle somma spettanti alle regioni a statuto
ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975,
n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698,
dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'art.
22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo
unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642".
- Il testo dei primi quattro commi dell'art. 5 della
legge n. 405/1975 (Istituzione di consultori familiari) e'
il seguente:
"Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per
l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni successivi
per finanziare il servizio previsto dalla presente legge.
Il fondo comune e' ripartito tra le regioni entro il
mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro per
il tesoro sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione
residente in ciascuna regione;
b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di
natalita' e di mortalita' infantile quali risultano dai
dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica
relativi al penultimo anno precedente a quello della
devoluzione.
Le somme non impiegate in un esercizio possono essere
impiegate negli anni seguenti.
Tali finanziamenti possono essere integrati dalle
regioni, dalle provincie, dai comuni o dai consorzi di
comuni direttamente o attraverso altre forme da essi
stabilite".
L'art. 103 della legge n. 685/1975 (Disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)
reca le norme finanziarie in ordine alla predetta legge.
- Il testo dei commi secondo, terzo e quarto dell'art.
10 della legge n. 698/1975 (Scioglimento e trasferimento
delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della
maternita' e dell'infanzia) e' il seguente:
"Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle
regioni e degli enti locali, con la legge di approvazione
del bilancio dello Stato sara' costituito annualmente un
fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro, adeguato alle
occorrenze delle funzioni trasferite a norma della presente
legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito
all'anno 1976.
Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, e' stabilito nella
somma di L. 70.163.000.000.
Il fondo di cui ai precedenti commi e' ripartito tra le
regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche'
tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio
1970, n. 281, con decreto del Ministro per il tesoro, in
proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel
triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni".
- Il testo del primo comma dell'art. 3 della legge n.
194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternita' e
sull'interruzione volontaria della gravidanza) e' il
seguente: "Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori
assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il
fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n.
405, e' aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000
annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi
criteri stabiliti dal suddetto articolo".
Nota all'art. 29, comma 8:
Il testo dell'art. 32 della legge n. 742/1986 (Nuove
norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 32 (Copertura delle riserve tecniche). - 1. Nel
bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli
elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a
quello delle riserve tecniche di cui all'art. 31, al netto
delle quote cedute all'Istituto nazionale delle
assicurazioni, disponibilita' comprese tra quelle delle
seguenti specie:
a) depositi in numerario e in conto corrente presso la
Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti,
l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di
credito di cui all'art. 54 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, e successive modificazioni;
b) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e
poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni
fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e
provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti,
obbligazioni o titoli emessi da Amministrazioni statali
anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali,
titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonche' da
altri istituti autorizzati ad esercitare il credito
fondiario sul territorio della Repubblica per il
finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi
inclusa l'edilizia convenzionata;
c) titoli emessi dagli isituti, diversi da quelli
indicati alla lettera i), autorizzati all'esercizio del
credito speciale di cui all'art. 41 del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e succes-
sive modificazioni e integrazioni;
d) annualita' dovute dallo Stato italiano acquisite
dalle imprese mediante cessione o surrogazione;
e) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e
dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti
dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse
da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA,
dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi
internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;
f) beni immobili situati nel territorio della
Repubblica per le quote libere da ipoteche;
g) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e
regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da
ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che
non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi
debitamente accertato; tale limite potra' arrivare fino
all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooper-
ative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive
modificazioni ed integrazioni; mutui su proprie polizze di
assicurazione sulla vita nel limite del corrispondente
valore di riscatto;
h) quote di partecipazione al capitale della Banca
d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei
Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del
Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni
dell'Istituto italiano di credito fondiario;
i) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS,
dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del
C.C.OO.PP., dei Mediocrediti regionali e del Mediocredito
centrale ed azioni ed obbligazioni di societa' da queste
controllate nonche' di societa' nazionali le cui azioni
siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre
anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a
revisione da parte di una societa' iscritta nell'albo
speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di societa' coop-
erative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre
anni.
Il valore dell'investimento in titoli di una stessa
societa' non puo' comunque superare il 3 per cento
dell'ammontare delle riserve tecniche ne', se si tratta di
azioni o quote, il 5 per cento del capitale della societa'
emittente. Non e' consentita la copertura delle riserve
tecniche con azioni o quote emesse dalle societa'
controllate di cui al numero 3) del primo comma
dell'articolo 2359 del codice civile;
l) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali
l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale,
che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la
gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di
lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del
valore economico degli immobili della societa' assunto in
proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al
netto dei debiti;
m) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali
l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale,
che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la
gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o
l'esercizio dell'attivita' agricola, per l'importo iscritto
in bilancio nel limite del valore economico degli immobili
della societa' assunto in proporzione alla quota di
capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;
n) azioni emesse da societa' aventi sede legale nella
Comunita' economica europea e quotate da almeno tre anni
nella borsa valori del paese della sede legale nei limiti
di cui alla lettera i);
o) quote di fondi di investimento;
p) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed
aziende di credito con patrimonio (capitale versato e
riserve patrimoniali) non inferiori a 50 miliardi;
q) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti
dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo
massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun
contratto e comunque non superiore a dieci anni;
r) previa autorizzazione del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere
dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della
liquidita', della sicurezza e della redditivita'
dell'investimento, disponibilita' diverse da quelle indi-
cate alle lettere precedenti o non rispondenti alle
prescrizioni ed ai limiti ivi previsti.
2. Possono inoltre essere destinate a copertura delle
riserve tecniche le seguenti attivita':
a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote
delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite
debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare,
debitamente documentati;
b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel
limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei
debiti nei confronti degli agenti stessi, nonche' crediti
per quote di premi in corso di riscossione emessi e non
stornati negli ultimi due mesi dell'esercizio, ridotti
tenendo conto del rapporto fra l'ammontare dei premi emessi
e quello dei premi dell'esercizio.
3. Le attivita' ammesse a copertura delle riserve
tecniche, da valutarsi al netto dei debiti contratti per
l'acquisizione delle attivita' stesse, debbono essere di
proprieta' dell'impresa e debbono essere espresse o
realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati
sottoscritti gli impegni. Esse, salvo per quanto riguarda
le attivita' di cui alla lettera a) del comma 2, debbono
essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi
dell'art. 3".
Nota all'art. 29, comma 9:
Il comma 1 dell'art. 36 della legge n. 41/1986 (Legge
finanziaria 1986) prevede che: "A decorrere dall'anno 1986,
per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti
connesse all'unitaria attuazione del regolamento CEE n.
2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese
l'integrazione temporanea di esperti e di personale
dell'ufficio competente nonche' l'erogazione di contributi
ad associazioni o consorzi, approvati o rinosciuti dal
Presidente del Consiglio dei ministri, o se nominato, dal
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
e disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento
"Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri" iscritto al capitolo
n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1986".