Art. 30.
1. Per le finalita' di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24,
convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento
di attivita' utili, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75
miliardi per l'anno 1988. Anche per tale esercizio resta ferma la
facolta' del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non
piu' di 200 unita' di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8,
comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via
transatoria ed urgente, alle necessita' derivanti dall'esigenza di
assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-
amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo
1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui
all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre
1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre
1987, n. 452.
2. Con le medesime modalita' previste dal comma 1 e' concesso al
comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di 20 miliardi
per l'anno 1988 per opere urgenti di riassetto urbano e del
territorio. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18
della legge 1 marzo 1986, n. 64.
3. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-
legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 settembre 1984, n. 618, e' autorizzata per l'anno 1988
l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita con le
modalita' di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4
settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
novembre 1987, n. 452.
Note all'art. 30, comma 1:
- Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 24/1986 (Interventi
urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio
nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta'
di Palermo) stabilisce che: "All'esecuzione degli
interventi di cui al comma precedente (interventi
indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del
territorio, nonche' del patrimonio artistico e monumentale
della citta' da effettuarsi in economia) il comune provvede
sotto la direzione dei propri uffici tecnici. Ove occorra,
il comune puo' far ricorso a contratti di diritto privato a
termine per l'utilizzazione, sino ad un massimo di mille
unita', di lavoratori, avviati dall'ufficio di
collocamento, residenti nel comune di Palermo ed iscritti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle
liste di collocamento con qualifiche del settore edilizio.
I predetti contratti non possono avere durata superiore a
sei mesi e sono rinnovabili, per comprovare esigenze, una
sola volta per altri sei mesi".
- Il comma 17 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge
finanziaria 1987) prevede che: "Per le finalita' di cui al
decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla
legge 9 aprile 1986, n. 96, e' disposto un ulteriore
finanziamento di lire 50 miliardi per l'esercizio 1987. Il
limite di 1.000 unita' previsto dall'art. 1, comma 2, del
citato decreto-legge n. 24 del 1986 e' elevato a 2.000
unita'. La quota in aumento e' destinata a favore di
soggetti che non abbiano gia' beneficiato dei contratti nel
1986".
- Il comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 366/1987 (Proroga
del trattamentto straordinario di integrazione salariale
dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del
reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali,
misure per la soppressione di capacita' produttive di
fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento
di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la
manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio
artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche'
interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di
lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di
Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio
1987) prevede che: "Nell'ambito dello stanziamento di cui
all'art. 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910,
non piu' di 200 unita' di lavoratori di quelle previste
nello stesso comma possono essere assunte dal comune di
Palermo, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle
necessita' derivanti dall'esigenza di assicurare
l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-
amministrativa e di controllo degli interventi di cui al
comma 1. A tal fine il comune puo' assumere, con contratto
di diritto privato di durata non superiore ad un anno e con
le procedure di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n.
24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, i
lavoratori residenti nel medesimo comune alla data del 1
gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di collocamento per le
corrispondenti qualifiche".
Nota all'art. 30, comma 2:
L'art. 18 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) reca le
disposizioni finanziarie in ordine alla predetta legge.
Note all'art. 30, comma 3.
- IL D.L. n. 409/1984 reca norme sul finanziamento di
progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana
e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da
imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione
straordinaria.
Il comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 366/1987 (per il
titolo si veda nelle note all'art. 30, comma 1) prevede
che:
"Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con
decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e'
autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di lire 90
miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune
e la provincia di Napoli sulla base di un programma
concertato tra le due amministrazioni interessate. Le
modalita' di erogazione delle somme a favore degli enti
locali interessati sono disciplinate con decreto del
Ministro dell'interno".