Art. 31. 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni contenute nei decreti-legge 13 gennaio 1988, nn. 3 e 5, 15 gennaio 1988, nn. 8 e 9, e 29 dicembre 1987, n. 533, sostituite da quelle della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 marzo 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note all'art. 31, comma 3: - Il D.L. n. 533/1987, non convertito in legge perche' respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 1988 (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1988), recava norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti. - I DD.LL. 3/1988, e n. 5/1988, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 in data odierna), recavano, rispettivamente, norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti e norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti. - I DD.LL. 8/1988, e n. 9/1988, in corso di conversione in legge, recano, rispettivamente, proroga dei contributi GESCAL, norme in materia di previdenza e misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e modificazioni al regime fiscale del gas metano e di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.