Art. 31.
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima
dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle
disposizioni contenute nei decreti-legge 13 gennaio 1988, nn. 3 e 5,
15 gennaio 1988, nn. 8 e 9, e 29 dicembre 1987, n. 533, sostituite da
quelle della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Note all'art. 31, comma 3:
- Il D.L. n. 533/1987, non convertito in legge perche'
respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 12
gennaio 1988 (il relativo comunicato e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13
gennaio 1988), recava norme in materia tributaria, di
previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed
altre disposizioni urgenti.
- I DD.LL. 3/1988, e n. 5/1988, non convertiti in legge
per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi
comunicati sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 61 in data odierna), recavano,
rispettivamente, norme in materia tributaria, di
previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed
altre disposizioni urgenti e norme in materia
previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli
enti portuali ed altre disposizioni urgenti.
- I DD.LL. 8/1988, e n. 9/1988, in corso di conversione
in legge, recano, rispettivamente, proroga dei contributi
GESCAL, norme in materia di previdenza e misure per il
potenziamento del sistema informativo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e modificazioni al regime
fiscale del gas metano e di alcuni prodotti soggetti ad
imposta di fabbricazione.