Art. 31. 
1. Le  disposizioni  della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 
2. La presente legge entra in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e  sono  fatti
salvi gli effetti prodotti  ed  i  rapporti  giuridici  sorti,  prima
dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sulla  base  delle
disposizioni contenute nei decreti-legge 13 gennaio 1988, nn. 3 e  5,
15 gennaio 1988, nn. 8 e 9, e 29 dicembre 1987, n. 533, sostituite da
quelle della presente legge. 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 11 marzo 1988 
                               COSSIGA 
                         GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                           AMATO, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Note all'art. 31, comma 3:
            -  Il  D.L.  n. 533/1987, non convertito in legge perche'
          respinto dalla Camera dei  deputati  nella  seduta  del  12
          gennaio  1988  (il  relativo comunicato e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  9  del  13
          gennaio  1988),  recava  norme  in  materia  tributaria, di
          previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed
          altre disposizioni urgenti.
             - I DD.LL. 3/1988, e n. 5/1988, non convertiti in  legge
          per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i  relativi
          comunicati sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
          serie  generale  -  n.  61  in  data  odierna),   recavano,
          rispettivamente,    norme   in   materia   tributaria,   di
          previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed
          altre   disposizioni   urgenti   e   norme    in    materia
          previdenziale,  per  il  miglioramento delle gestioni degli
          enti portuali ed altre disposizioni urgenti.
             - I DD.LL. 8/1988, e n. 9/1988, in corso di  conversione
          in  legge,  recano, rispettivamente, proroga dei contributi
          GESCAL, norme in materia di  previdenza  e  misure  per  il
          potenziamento  del  sistema  informativo  del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale e modificazioni al regime
          fiscale del gas metano e di  alcuni  prodotti  soggetti  ad
          imposta di fabbricazione.