Art. 32. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci indicate nell'allegato V devono essere sempre accompagnati dal certificato fitosanitario del Paese di origine; inoltre, per poter essere ammessi all'importazione - fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 - debbono essere sottoposti a visita fitosanitaria da parte dei delegati speciali per le malattie delle piante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti presso gli Osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, in uno dei punti di entrata indicati nell'allegato VI o in una delle dogane interne indicate negli articoli 33 e 34 del presente decreto. Il certificato di importazione dovra' essere rilasciato solo se i requisiti fitosanitari specificati nel presente decreto sono stati rispettati; in caso contrario i delegati anzidetti provvederanno a rifiutare i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci.
Nota all'art. 32: Il testo dell'art. 9 della legge n. 987/1931 (per il titolo si veda nelle note all'art. 16) e' il seguente: "Art. 9. - I delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste addetti al servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti, secondo le norme dettate dal Ministero stesso, hanno le seguenti facolta': a) imporre la disinfezione o la distruzione delle piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti, nonche' dei materiali, imballaggi, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di infezione; b) vietare l'introduzione nel Regno e il transito di piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti o portanti germi di malattie o parassiti; c) impedire l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali che ritenessero infetti o portanti germi di infezione. Nessuna indennita' e' dovuta agli interessati per le distruzioni, disinfezioni e restrizioni di cui nel presente articolo".