Art. 32. 
  I  vegetali,  i  prodotti  vegetali  o  le  altre   voci   indicate
nell'allegato V devono essere  sempre  accompagnati  dal  certificato
fitosanitario del Paese di origine; inoltre, per poter essere ammessi
all'importazione - fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge
18  giugno  1931,  n.  987  -  debbono  essere  sottoposti  a  visita
fitosanitaria da parte dei delegati speciali per  le  malattie  delle
piante del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  operanti
presso gli Osservatori per le malattie delle  piante  competenti  per
territorio, in uno dei punti di entrata indicati nell'allegato  VI  o
in una delle dogane interne indicate  negli  articoli  33  e  34  del
presente  decreto.  Il  certificato  di  importazione  dovra'  essere
rilasciato solo se i requisiti fitosanitari specificati nel  presente
decreto sono stati rispettati; in caso contrario i delegati anzidetti
provvederanno a rifiutare i vegetali, i prodotti vegetali o le  altre
voci. 
 
          Nota all'art. 32:
             Il  testo  dell'art.  9  della legge n. 987/1931 (per il
          titolo si veda nelle note all'art. 16) e' il seguente:
             "Art.  9.  - I delegati del Ministero dell'agricoltura e
          delle  foreste  addetti  al  servizio  di  vigilanza  nelle
          stazioni  di  confine e nei porti, secondo le norme dettate
          dal Ministero stesso, hanno le seguenti facolta':
               a)  imporre  la  disinfezione  o  la distruzione delle
          piante, parti di piante e  semi  che  ritenessero  infetti,
          nonche' dei materiali, imballaggi, recipienti e quant'altro
          possa essere veicolo di infezione;
               b)  vietare  l'introduzione nel Regno e il transito di
          piante, parti di piante e semi che  ritenessero  infetti  o
          portanti germi di malattie o parassiti;
               c)  impedire  l'esportazione  per  l'estero di piante,
          parti di piante, semi e prodotti vegetali  che  ritenessero
          infetti o portanti germi di infezione.
             Nessuna  indennita'  e'  dovuta  agli interessati per le
          distruzioni, disinfezioni e restrizioni di cui nel presente
          articolo".