Art. 35.
  Il  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste potra' consentire,
per  particolari  esigenze,  la  visita  fitosanitaria  ai vegetali e
prodotti  vegetali  o  altre  voci,  indicati  nell'allegato V, anche
attraverso  punti  di  entrata  o  dogane  interne  diversi da quelli
previsti dal presente decreto.