Art. 26.
                          (( Taglia-enti ))
    ((  1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica
inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e
le  loro  federazioni,  delle  federazioni  sportive e degli enti non
inclusi  nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del  comma 5
dell'articolo  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la
cui  funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della
memoria  della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento
alle  leggi  20  luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della
memoria  e  30  marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche'  delle  Autorita'  portuali, degli enti parco e degli enti di
ricerca,  sono  soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto, ad
eccezione  di  quelli  confermati  con  decreto  dei  Ministri per la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e per la semplificazione
normativa,  da  emanarsi  entro  il predetto termine. Sono, altresi',
soppressi  tutti  gli  enti pubblici non economici, per i quali, alla
scadenza  del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di
riordino  ai  sensi  del  comma  634  dell'articolo  2 della legge 24
dicembre  2007,  n.  244.  Nei  successivi  novanta giorni i Ministri
vigilanti  comunicano  ai  Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa  gli  enti  che
risultano soppressi ai sensi del presente comma )).
    ((  2.  Le  funzioni  esercitate  da  ciascun ente soppresso sono
attribuite   all'amministrazione   vigilante   ovvero,  nel  caso  di
pluralita'  di  amministrazioni  vigilanti,  a  quella titolare delle
maggiori    competenze    nella    materia   che   ne   e'   oggetto.
L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a  titolo  universale
all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,  anche  controverso,  e  ne
acquisisce  le  risorse  finanziarie,  strumentali  e di personale. I
rapporti   di   lavoro  a  tempo  determinato,  alla  prima  scadenza
successiva  alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati
o prorogati )).
    ((  3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24
dicembre  2007,  n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati )).
    ((  4.  All'alinea  del  comma  634 del medesimo articolo 2 della
predetta   legge   n.   244  del  2007  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  le  parole  «Ministro  per  le riforme e le innovazioni nella
pubblica  amministrazione»  sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
per  la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa»;
    b)  le  parole «amministrative pubbliche statali» sono sostituite
dalle  seguenti:  «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche
in forma associativa,»;
    c) le parole «termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2008».
   5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165,
le  parole  «e  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze» sono
sostituite  dalle  seguenti  «,  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze e il Ministro per la semplificazione normativa» )).
    ((  6.  L'Unita'  per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1,
comma  724,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, e' soppressa a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due
milioni  di  euro  annui,  comprensiva  delle risorse gia' stanziate,
confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri )).
    ((  7.  Con  successivo  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro per i rapporti con le Regioni,
sono  determinate  le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle
risorse di cui al comma 6 )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «5.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
          europea,   indicati   nel   Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria    e    nelle    relative   note   di
          aggiornamento,   per   il   triennio   2005-2007  la  spesa
          complessiva  delle  amministrazioni  pubbliche inserite nel
          conto  economico  consolidato,  individuate per l'anno 2005
          nell'elenco  1  allegato alla presente legge e per gli anni
          successivi  dall'Istituto  nazionale  di statistica (ISTAT)
          con   proprio   provvedimento   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  non  oltre  il  31 luglio di ogni anno, non puo'
          superare   il   limite   del  2  per  cento  rispetto  alle
          corrispondenti  previsioni  aggiornate del precedente anno,
          come    risultanti    dalla    Relazione   previsionale   e
          programmatica.».
              - La  legge 20 luglio 2000, n. 211 recante «Istituzione
          del  «Giorno  della  Memoria»  in ricordo dello sterminio e
          delle  persecuzioni  del  popolo  ebraico  e  dei deportati
          militari   e   politici  italiani  nei  campi  nazisti»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
              - La  legge  30  marzo 2004, n. 92 recante «Istituzione
          del  «Giorno  del  ricordo»  in memoria delle vittime delle
          foibe,   dell'esodo  giuliano-dalmata,  delle  vicende  del
          confine  orientale  e  concessione  di un riconoscimento ai
          congiunti  degli  infoibati»,  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 13 aprile 2004, n. 86.
              - Si  riporta  il testo del comma 634 dell'art. 2 della
          gia'  citata  legge  n. 244 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e   crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa  di
          funzionamento    delle    amministrazioni   pubbliche,   di
          incrementare  l'efficienza  e di migliorare la qualita' dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          dicembre  2008, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400, su proposta del Ministro per la
          pubblica  amministrazione e l'innovazione, del Ministro per
          la   semplificazione   normativa   e   del   Ministro   per
          l'attuazione  del  programma di Governo, di concerto con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze e con il Ministro o
          i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali
          in   relazione   alla   destinazione  del  personale,  sono
          riordinati,    trasformati   o   soppressi   e   messi   in
          liquidazione,  enti  ed organismi pubblici statali, nonche'
          strutture  pubbliche  statali  o  partecipate  dallo Stato,
          anche  in  forma  associativa,  nel  rispetto  dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a)  fusione  di enti, organismi e strutture pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,   con   conseguente  riduzione  della  spesa
          complessiva   e  corrispondente  riduzione  del  contributo
          statale di funzionamento;
                b)  trasformazione  degli  enti ed organismi pubblici
          che  non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione  e  messa in liquidazione degli stessi secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e  successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
          dalla  lettera  e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
          comma 1-bis, lettera c) , del decreto-legge 15 aprile 2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112;
                c)  fusione, trasformazione o soppressione degli enti
          che  svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
          legislativa  regionale ovvero attivita' relative a funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
                d)   razionalizzazione   degli  organi  di  indirizzo
          amministrativo,  di  gestione  e consultivi e riduzione del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per  cento,  con  salvezza della funzionalita' dei predetti
          organi;
                e)  previsione che, per gli enti soppressi e messi in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo  della singola liquidazione in conformita' alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
                f)  abrogazione  delle  disposizioni  legislative che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del   bilancio  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
          pubbliche,  degli  enti  ed  organismi pubblici soppressi e
          posti  in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
          privato ai sensi della lettera b) ;
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente  competenza  nella  materia,  delle  funzioni di
          enti, organismi e strutture soppressi.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 1 della
          legge  27  settembre  2007,  n.  165  (Delega al Governo in
          materia  di  riordino  degli  enti  di ricerca), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «4.  I  decreti  di  cui  al  comma  1  sono emanati su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e del
          Ministro  dell'universita' e della ricerca, di concerto con
          il  Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  ((  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e  il  Ministro  per  la semplificazione normativa
          )).».
              - Si  riporta  il testo del comma 724 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e
          continuativo  della  qualita'  dell'azione di governo degli
          enti locali, e' istituita un'Unita' per il monitoraggio con
          il  compito  di accertare la ricorrenza dei presupposti per
          il  riconoscimento  delle  misure  premiali  previste dalla
          normativa  vigente  e  di  provvedere  alla  verifica delle
          dimensioni  organizzative  ottimali degli enti locali anche
          mediante   la   valutazione   delle   loro   attivita',  la
          misurazione  dei  livelli  delle  prestazioni e dei servizi
          resi   ai   cittadini   e   l'apprezzamento  dei  risultati
          conseguiti,  tenendo  altresi'  conto  dei dati relativi al
          patto  di  stabilita'  interno.  Con successivo decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'interno e con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  sentita  la Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28
          agosto  1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative
          alla  composizione  dell'Unita', alla sua organizzazione ed
          al  suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali
          e  le  autonomie  locali  sono  attribuite  le  funzioni di
          vigilanza  sull'Unita'. Per il funzionamento dell'Unita' e'
          istituito   un   fondo,   nell'ambito  del  bilancio  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, con una dotazione
          finanziaria  pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007.
          Restano  ferme le competenze istituzionali della Ragioneria
          generale dello Stato e della Corte dei conti.».