Art. 28.
              Misure per garantire la razionalizzazione
                    di strutture tecniche statali
  1.  E'  istituito,  sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, (( l'Istituto Superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). ))
  2.  L'  ((  ISPRA  ))  svolge  le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie   strumentali   e   di  personale,  dell'Agenzia  per  la
protezione  dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo
38  del  decreto  legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive
modificazioni,  dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui
alla  legge  11  febbraio  1992, n. 157 e successive modificazioni, e
dell'Istituto  Centrale  per  la  Ricerca  scientifica  e tecnologica
applicata  al  mare  di  cui  all'articolo  1-bis del decreto-legge 4
dicembre  1993, n. 496, (( convertito, con modificazioni, dalla legge
))  21  gennaio  1994,  n.  61,  i  quali,  a decorrere dalla data di
insediamento  dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo,
sono soppressi.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  da  adottare  di  concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentite le Commissioni parlamentari
competenti  in  materia  di  ambiente,  che  si esprimono entro venti
giorni  dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione  e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di  funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi  per  l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto
del  contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti
di  ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle
risorse  ((  dell'ISPRA )). In sede di definizione di tale decreto si
tiene  conto  dei  risparmi  da realizzare a regime per effetto della
riduzione  degli  organi  di  amministrazione  e controllo degli enti
soppressi,  nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni
amministrative,  anche  attraverso  l'eliminazione delle duplicazioni
organizzative   e  funzionali,  e  al  minor  fabbisogno  di  risorse
strumentali e logistiche.
    4.  La  denominazione « (( Istituto superiore per la protezione e
la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  )) » sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque  presente,  le  denominazioni:  «Agenzia  per  la  protezione
dell'Ambiente  e  per  i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale
per  la  fauna  selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
  5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita'  istituzionali fino all'avvio (( dell'ISPRA )), il Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto,  da  emanarsi  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,   nomina   un  commissario  e  due
subcommissari.
  6.  Dall'attuazione (( dei commi da 1 a 5 )) , compresa l'attivita'
dei  commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      ((  6-bis.  L'Avvocatura  dello  Stato  continua ad assumere la
rappresentanza  e  la  difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi
avanti   le   Autorita'   giudiziarie,   i   collegi   arbitrali,  le
giurisdizioni amministrative e speciali )).
  7.  La  Commissione  istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10
del  ((  regolamento  di  cui  al  ))  decreto  del  Presidente della
Repubblica  14  maggio  2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti,
provenienti   dal   settore   pubblico   e   privato,   con   elevata
qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati    ordinari,    amministrativi    e    contabili,   oppure
tecnico-scientifica.
  8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica.
  9.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti,
in  modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni ((
di  cui  al  comma  7 )). Sino all'adozione del decreto di nomina dei
nuovi  esperti,  lo  svolgimento  delle attivita' istituzionali (( e'
garantito  ))  dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  10.  La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto
alla  programmazione  e  gestione  degli interventi ambientali di cui
all'articolo 2 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente
della  Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90, e' composta da ventitre
membri  di  cui  dieci  tecnici,  scelti  fra  ingegneri, architetti,
biologi,  chimici  e  geologi,  e  tredici  scelti  fra  giuristi  ed
economisti,  tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti
fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
  11.  I  componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
del  ((  regolamento  di  cui  al  ))  decreto  del  Presidente della
Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90, entro quarantacinque giorni ((
dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto-legge.
  12.  La  Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni (( di
cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al )) decreto del
Presidente  della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, (( provvedendovi,
sino  all'adozione  del  decreto  di nomina dei nuovi componenti, con
quelli  in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto
)).
  13.  Dall'attuazione  ((  dei  commi  da  7  a  12  )) del presente
articolo,  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  38  del  decreto
          legislativo    30    luglio    1999,    n.   300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i  servizi  tecnici).  -  1.  E' istituita l'agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
              2.   L'agenzia   svolge   i   compiti  e  le  attivita'
          tecnico-scientifiche   di   interesse   nazionale   per  la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi
          l'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
          nazionali e interregionali.
              3.   All'agenzia   sono   trasferite   le  attribuzioni
          dell'agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,
          quelle  dei  servizi  tecnici nazionali istituiti presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad eccezione di
          quelle del servizio sismico nazionale.
              4.  Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
          8,  comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
          rappresentativo  delle  agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente,  con  funzioni  consultive nei confronti del
          direttore  generale  e  del  comitato direttivo. Lo statuto
          prevede  altresi' che il comitato direttivo sia composto di
          quattro   membri,   di  cui  due  designati  dal  Ministero
          dell'ambiente  e  due designati dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Lo statuto disciplina
          inoltre  le  funzioni e le competenze degli organismi sopra
          indicati  e  la  loro  durata,  nell'ambito delle finalita'
          indicate  dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
          b) , del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
              5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la  presidenza  del  consiglio  dei  Ministri.  Il relativo
          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate
          all'agenzia.».
              - La  legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per
          la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma e per il
          prelievo  venatorio» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 febbraio 1992, n. 46, supplemento ordinario.
              - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
          4   dicembre  1993,  n.  496  (Disposizioni  urgenti  sulla
          riorganizzazione  dei  controlli  ambientali  e istituzione
          della  Agenzia  nazionale per la protezione dell'ambiente),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
          n. 61:
              «Art.   1-bis   (Disposizioni   concernenti   organismi
          operanti   nel   settore   ambientale)  -  1.  In  sede  di
          riorganizzazione  del  Ministero  dell'ambiente,  ai  sensi
          dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          da  effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche
          al    riordino    delle    commissioni   e   dei   comitati
          tecnico-scientifici  operanti  presso il medesimo Ministero
          tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi
          del  presente decreto e provvedendo altresi' al conseguente
          trasferimento  all'Agenzia del personale non piu' impiegato
          presso  le  suddette  commissioni  e  i suddetti comitati e
          delle corrispondenti risorse finanziarie.
              2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
          al  comma  1,  trasferiti  all'ANPA  ai  sensi del medesimo
          comma,   continuano   a   prestare   la  propria  attivita'
          nell'ambito   dell'Agenzia   in  analoga  posizione  e  con
          analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora
          siano  appartenenti  al  personale  civile e militare dello
          Stato  e  degli  enti pubblici, anche economici, essi, alla
          scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo
          organico dell'ANPA.
              3.  Con  apposito  regolamento  si  provvede  anche  al
          riordino     delle     commissioni     e    dei    comitati
          tecnico-scientifici   operanti   presso   altri  Ministeri,
          istituti  ed  enti pubblici, tenendo conto delle competenze
          attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.
              4.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          regolamento  di  cui  all'art.  1-ter comma 5, del presente
          decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18,
          comma  1,  lettera  e)  , della legge 11 marzo 1988, n. 67,
          relative   al   sistema   informativo   e  di  monitoraggio
          ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite
          all'ANPA  secondo  le  modalita'  definite  con il medesimo
          regolamento.  E'  abrogato  l'ultimo  periodo  del  comma 5
          dell'art.  9  della  legge  18 maggio 1989, n. 183. Restano
          ferme   tutte  le  altre  competenze  dei  Servizi  tecnici
          nazionali.
              5.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, la Direzione per
          la  sicurezza  nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA
          (ENEA-DISP),   i   relativi   compiti,   il  personale,  le
          strutture,  le  dotazioni tecniche e le risorse finanziarie
          sono  trasferiti  all'ANPA.  A  decorrere dalla stessa data
          sono  abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e
          l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.
              6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA
          si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
          e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto
          la  vigilanza  del Ministero dell'ambiente. Le modalita' di
          coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche'
          le  norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono
          stabilite  con  decreto del Ministro dell'ambiente, emanato
          di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro
          trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente decreto. In applicazione del
          presente  comma,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
          1994,  il  contributo  ordinario  per  le spese relative al
          funzionamento   dell'ICRAM   e'  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente.
              7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
          presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              8. Il contingente di personale di cui all'art. 3, comma
          9,  della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' composto anche
          mediante  apposito  comando  di  dipendenti  di  ogni altra
          amministrazione    dello   Stato   o   delle   societa'   a
          partecipazione  statale  di  prevalente  interesse pubblico
          ovvero   mediante   ricorso  alla  mobilita'  volontaria  e
          d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   14  maggio  2007,  n.  90
          (Regolamento  per  il  riordino  degli  organismi  operanti
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio   e   del   mare,   a  norma  dell'art.  29  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248):
              «Art.  10 (Commissione istruttoria per l'autorizzazione
          ambientale   integrata   -   IPPC).  -  1.  La  Commissione
          istruttoria  per  l'IPPC,  istituita  ai sensi dell'art. 5,
          comma  9,  del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
          e'    composta    da   venticinque   esperti   di   elevata
          qualificazione          giuridico-amministrativa          e
          tecnico-scientifica  scelti nel settore pubblico e privato,
          di  cui  uno  con  funzioni di presidente. Per le attivita'
          relative   a   ciascuna   domanda   di  autorizzazione,  la
          Commissione   e'  integrata  da  un  esperto  designato  da
          ciascuna  regione,  da  un  esperto  designato  da ciascuna
          provincia  e  da  un  esperto  designato  da ciascun comune
          territorialmente competenti.
              2.  La  Commissione,  ai  fini  dello svolgimento delle
          attivita'  istruttorie  e di consulenza tecnica connesse al
          rilascio   delle  autorizzazioni  integrate  ambientali  di
          competenza  statale, ha il compito di fornire all'autorita'
          competente,  anche effettuando i necessari sopralluoghi, in
          tempo  utile  per il rilascio dell'autorizzazione integrata
          ambientale,  un  parere  istruttorio  conclusivo  e  pareri
          intermedi  debitamente  motivati,  nonche'  approfondimenti
          tecnici  in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La
          Commissione  ha altresi' il compito di fornire al Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare
          consulenza  tecnica  in  ordine  ai  compiti  del Ministero
          medesimo  relativamente  all'attuazione  del citato decreto
          legislativo n. 59 del 2005.
              3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela  del  territorio  e  del mare sono nominati i membri
          della Commissione ed e' disciplinato il funzionamento della
          Commissione stessa.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del gia' citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007:
              «Art.  2 (Commissione di valutazione degli investimenti
          e   di   supporto  alla  programmazione  e  gestione  degli
          interventi  ambientali).  -  1.  Dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  regolamento  la  Commissione tecnico
          scientifica,  istituita  ai  sensi  dell'art.  14, comma 7,
          della  legge  28  febbraio  1986,  n. 41, e del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  23 novembre 1991, n. 438, e'
          ridenominata «Commissione di valutazione degli investimenti
          e   di   supporto  alla  programmazione  e  gestione  degli
          interventi ambientali».
              2.  La  Commissione ai sensi del presente regolamento e
          secondo   le  direttive  generali  impartite  dal  Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare
          svolge,  nell'ambito  della  sua  autonomia  valutativa,  i
          seguenti compiti:
                a)   si   esprime   in  merito  alla  valutazione  di
          fattibilita'  tecnico-economica con particolare riferimento
          all'analisi  costi  benefici  in relazione alle iniziative,
          piani  e  progetti di prevenzione, protezione e risanamento
          ambientale  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare;
                b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica
          al   Ministro   ed   alle   strutture   ministeriali  sugli
          interventi,   iniziative  e  programmi  di  competenza  del
          Ministero;
                c)  svolge  le  funzioni  di  nucleo di valutazione e
          verifica  degli  investimenti pubblici ai sensi della legge
          17 maggio 1999, n. 144;
                d)  si  esprime  su  ogni  altro  intervento  che  il
          Ministro   o   le   strutture  dirigenziali  del  Ministero
          intendano  sottoporre alla valutazione tecnica, scientifica
          e giuridica della Commissione;
                e)   provvede   agli   eventuali   altri  adempimenti
          assegnati da leggi o regolamenti.
              3.  La Commissione e' composta da trentatre membri, tra
          cui  il  Presidente,  aventi  una  comprovata  esperienza e
          competenza  in  una o piu' discipline attinenti l'attivita'
          della  Commissione stessa, nominati con incarico di esperto
          anche  tra  il personale delle pubbliche amministrazioni. I
          suddetti  componenti sono nominati con decreto del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
              4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela   del   territorio   e   del  mare,  di  natura  non
          regolamentare,  si  provvede a disciplinare le modalita' di
          funzionamento    e    di   organizzazione   interni   della
          Commissione.».