Art. 29.
                   Trattamento dei dati personali
  1.  All'articolo 34 del (( codice in materia di protezione dei dati
personali,  di  cui al )) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  « (( 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili  e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti
dallo   stato   di   salute   o  malattia  dei  propri  dipendenti  e
collaboratori  anche  a  progetto,  senza  indicazione della relativa
diagnosi,  ovvero  dall'adesione  ad  organizzazioni  sindacali  o  a
carattere   sindacale,   la   tenuta   di   un  aggiornato  documento
programmatico   sulla   sicurezza   e'   sostituita  dall'obbligo  di
autocertificazione,  resa  dal  titolare  del  trattamento  ai  sensi
dell'articolo  47  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali
dati  in  osservanza  delle  altre misure di sicurezza prescritte. In
relazione   a   tali  trattamenti,  nonche'  a  trattamenti  comunque
effettuati  per  correnti  finalita'  amministrative  e contabili, in
particolare  presso  piccole e medie imprese, liberi professionisti e
artigiani,  il  Garante,  sentito  il Ministro per la semplificazione
normativa,   individua   con  proprio  provvedimento,  da  aggiornare
periodicamente,    modalita'   semplificate   di   applicazione   del
disciplinare  tecnico  di  cui all'Allegato B) in ordine all'adozione
delle misure minime di cui al comma 1». ))
    ((  2.  In  sede  di  prima applicazione del presente decreto, il
provvedimento   di  cui  al  comma  1  e'  adottato  entro  due  mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
))
  4.  All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «  2.  La  notificazione  e'  validamente  effettuata  solo  se  e'
trasmessa  attraverso  il  sito  del  Garante, utilizzando l'apposito
modello,  che  contiene  la  richiesta di fornire tutte e soltanto le
seguenti informazioni:
    a)  le  coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente,  del  suo  rappresentante, nonche' (( le modalita' per
individuare il )) responsabile del trattamento se designato;
    b) la o le finalita' del trattamento;
    c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate
e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
    d)  i  destinatari  o  le  categorie  di destinatari a cui i dati
possono essere comunicati;
    e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
    f)  una  descrizione  generale  che  permetta  di valutare in via
preliminare  l'adeguatezza  delle  misure  adottate  per garantire la
sicurezza del trattamento.».
  5. Entro due mesi (( dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto )) il Garante di cui all'articolo
153  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello
di  cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
    ((  5-bis.  All'articolo  44,  comma  1,  lettera  a) del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole:
«o  mediante  regole  di  condotta  esistenti nell'ambito di societa'
appartenenti  a  un  medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i
propri  diritti  nel  territorio  dello  Stato,  in  base al presente
codice,  anche  in  ordine all'inosservanza delle garanzie medesime».
All'articolo  36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,  dopo  le  parole: «Ministro per le innovazioni e le tecnologie»
sono  inserite  le  seguenti:  «e  il Ministro per la semplificazione
normativa )) ».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  38 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 196 del 2003, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.   38   (Modalita'  di  notificazione).  -  1.  La
          notificazione  del  trattamento  e'  presentata  al Garante
          prima  dell'inizio  del  trattamento  ed  una sola volta, a
          prescindere  dal numero delle operazioni e della durata del
          trattamento  da  effettuare,  e puo' anche riguardare uno o
          piu' trattamenti con finalita' correlate.
                2. La notificazione e' validamente effettuata solo se
          e'  trasmessa  attraverso  il sito del Garante, utilizzando
          l'apposito  modello,  che  contiene la richiesta di fornire
          tutte e soltanto le seguenti informazioni:
                a)  le  coordinate  identificative  del  titolare del
          trattamento   e,  eventualmente,  del  suo  rappresentante,
          nonche'  le  modalita'  per individuare il responsabile del
          trattamento se designato;
                b) la o le finalita' del trattamento;
                c) una descrizione della o delle categorie di persone
          interessate  e  dei dati o delle categorie di dati relativi
          alle medesime;
                d)  i destinatari o le categorie di destinatari a cui
          i dati possono essere comunicati;
                e)  i  trasferimenti  di  dati  previsti  verso Paesi
          terzi;
                f)  una descrizione generale che permetta di valutare
          in  via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per
          garantire la sicurezza del trattamento.
              3.  Il  Garante favorisce la disponibilita' del modello
          per  via  telematica  e  la  notificazione anche attraverso
          convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla
          normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e
          ordini professionali.
              4.   Una   nuova   notificazione   e'   richiesta  solo
          anteriormente   alla   cessazione   del  trattamento  o  al
          mutamento  di  taluno  degli  elementi  da  indicare  nella
          notificazione medesima.
              5. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema per
          la   notificazione   in   riferimento   a  nuove  soluzioni
          tecnologiche previste dalla normativa vigente.
              6.  Il  titolare del trattamento che non e' tenuto alla
          notificazione  al Garante ai sensi dell'art. 37 fornisce le
          notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
          richiesta,  salvo  che  il  trattamento  riguardi  pubblici
          registri,   elenchi,   atti   o  documenti  conoscibili  da
          chiunque.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 153 del gia' citato
          decreto legislativo n. 196 del 2003:
              «Art.  153 (Il Garante). - 1. Il Garante opera in piena
          autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
              2.  Il  Garante  e'  organo  collegiale  costituito  da
          quattro  componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e
          due  dal  Senato  della  Repubblica  con  voto  limitato. I
          componenti   sono   scelti   tra   persone  che  assicurano
          indipendenza  e che sono esperti di riconosciuta competenza
          delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la
          presenza di entrambe le qualificazioni.
              3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente,
          il  cui  voto prevale in caso di parita'. Eleggono altresi'
          un  vice  presidente, che assume le funzioni del presidente
          in caso di sua assenza o impedimento.
              4.  Il  presidente  e  i  componenti  durano  in carica
          quattro  anni  e  non possono essere confermati per piu' di
          una  volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente
          e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza,
          alcuna  attivita' professionale o di consulenza, ne' essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
          ricoprire cariche elettive.
              5.   All'atto   dell'accettazione   della   nomina   il
          presidente  e  i  componenti  sono collocati fuori ruolo se
          dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  o magistrati in
          attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo,
          sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  ai  sensi
          dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio   1980,  n.  382,  e  successive  modificazioni.  Il
          personale  collocato  fuori ruolo o in aspettativa non puo'
          essere sostituito.
              6. Al presidente compete una indennita' di funzione non
          eccedente,  nel massimo, la retribuzione spettante al primo
          presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete
          un'indennita'  non  eccedente  nel  massimo, i due terzi di
          quella  spettante  al presidente. Le predette indennita' di
          funzione  sono  determinate  dall'art.  6  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1998,  n. 501, in
          misura  tale  da  poter  essere  corrisposte a carico degli
          ordinari stanziamenti.
              7.  Alle  dipendenze  del Garante e' posto l'Ufficio di
          cui all'art. 156.
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 44 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  196  del 2003, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  44  (Altri  trasferimenti  consentiti).  - 1. Il
          trasferimento  di  dati  personali  oggetto di trattamento,
          diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea,
          e'  altresi'  consentito  quando e' autorizzato dal Garante
          sulla   base   di   adeguate   garanzie   per   i   diritti
          dell'interessato:
                a)  individuate  dal  Garante  anche  in  relazione a
          garanzie  prestate  con  un  contratto o mediante regole di
          condotta  esistenti  nell'ambito di societa' appartenenti a
          un  medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri
          diritti  nel  territorio  dello  Stato, in base al presente
          codice,  anche  in  ordine  all'inosservanza delle garanzie
          medesime.
                b)   individuate  con  le  decisioni  previste  dagli
          articoli   25,  paragrafo  6,  e  26,  paragrafo  4,  della
          direttiva  95/46/CE  del  24  ottobre  1995, del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  con  le  quali  la Commissione
          europea  constata  che un Paese non appartenente all'Unione
          europea  garantisce un livello di protezione adeguato o che
          alcune     clausole     contrattuali    offrono    garanzie
          sufficienti.».
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 36 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  196  del 2003, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di
          cui  all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al
          presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
          Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
          innovazioni   e   le   tecnologie  e  il  Ministro  per  la
          semplificazione   normativa   in  relazione  all'evoluzione
          tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».