Art. 30.
            Semplificazione dei controlli amministrativi
          a carico delle imprese soggette a certificazione
  1.  Per  le  imprese  soggette  a  certificazione  ambientale  o di
qualita'  rilasciata  da  un  soggetto  certificatore  accreditato in
conformita'  a  norme tecniche europee ed internazionali, i controlli
periodici  svolti  dagli enti certificatori sostituiscono i controlli
amministrativi  o  le ulteriori attivita' amministrative di verifica,
anche   ai   fini   dell'eventuale   rinnovo  o  aggiornamento  delle
autorizzazioni  per  l'esercizio  dell'attivita'.  Le  verifiche  dei
competenti  organi  amministrativi  hanno ad oggetto, in questo caso,
esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione. ((
Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria )).
  2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio
generale   di   sussidiarieta'  orizzontale  ed  attiene  ai  livelli
essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera m), della Costituzione.
Resta   ferma   la  potesta'  delle  regioni  e  degli  enti  locali,
nell'ambito   delle   rispettive  competenze,  di  garantire  livelli
ulteriori di tutela.
  3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni (( dalla
data  di  entrata in vigore del presente decreto, previo parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano )) , sono individuati le
tipologie  dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la
disposizione   di   cui  al  comma  1,  con  l'obiettivo  di  evitare
duplicazioni  e  sovrapposizioni  di  controlli, nonche' le modalita'
necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.
  4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto
di emanazione del regolamento di cui al comma 3.
 
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  testo  dell'art.  117 della Costituzione, si
          veda nei riferimenti normativi all'art. 23-bis
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 17 della gia' citata
          legge n. 400 del 1988:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e)  [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali].
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c)  previsione  di  strumenti  di  verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e)  previsione  di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».