Art. 31. Durata e rinnovo della carta d'identita' 1. (( All'articolo 3 )) , secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni» (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le carte di identita' rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono )).». 2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore (( del presente decreto )). 3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identita' della data di scadenza del documento stesso tra il centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.», cosi' come modificato dalla presente legge: «La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identita' rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.».