Art. 35.
        Semplificazione della disciplina per l'installazione
              degli impianti all'interno degli edifici
  1.  Entro  il  ((  31  dicembre  2008 )) il Ministro dello sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa,  emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
    a)  il  complesso  delle  disposizioni in materia di attivita' di
installazione  degli  impianti  all'interno  degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso
privato e per le imprese;
    b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di
cui  alla  lettera  a)  con  l'obiettivo  primario  di  tutelare  gli
utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
    c)  la  revisione  della  disciplina  sanzionatoria  in  caso  di
violazioni  di  obblighi  stabiliti  dai  provvedimenti previsti alle
lettere a) e b) .
    2.  L'articolo  13 del (( regolamento di cui al )) decreto (( del
Ministro  dello  sviluppo  economico )) 22 gennaio 2008, n. 37, e' ((
abrogato )).
((   2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e
9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. ))