Art. 36. Class action. (( Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie )) 1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 (( della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )) , le parole «decorsi centottanta giorni» sono (( sostituite )) dalle seguenti: «decorso un anno». (( 1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e' depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 477 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).», cosi' come modificato dalla presente legge: «447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge». - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 2470 del Codice civile: «L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per azioni.». - Si riporta il testo del comma 2-quater dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999.»: «2-quater Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435 del codice civile puo' essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.».