Art. 37.
               Certificazioni e prestazioni sanitarie
  1.  Al  fine  di garantire la riduzione degli adempimenti meramente
formali  e  non  necessari  alla  tutela  della  salute  a  carico di
cittadini  ed  imprese  e  consentire  la eliminazione di adempimenti
formali  connessi  a  pratiche  sanitarie  obsolete,  ferme  restando
comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con
decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e (( delle politiche
sociali  ))  ,  di  concerto  con  il Ministro per la semplificazione
normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, (( ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 )) , sono
individuate le disposizioni da abrogare.
  2.  Il  comma  2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  e  successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il
presente  testo  unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione  europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 8 della
          legge  5  giugno  2003,  n.  131  recante «Disposizioni per
          l'adeguamento  dell'ordinamento della Repubblica alla legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»:
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi  3  e  4 dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.»