Art. 40.
     Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
  1.  L'articolo  5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' sostituito
dal  seguente:  « (( Art. 5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro)
)).  -  1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i
documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio
dei  consulenti  del  lavoro  o  degli  altri  professionisti  di cui
all'articolo  1,  comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi
di  questa  facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione
provinciale  del  lavoro competente per territorio le generalita' del
soggetto  al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove
sono  reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri
professionisti   di   cui   all'articolo   1,  comma  1,  che,  senza
giustificato  motivo,  non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta
degli  organi  di  vigilanza  di  esibire  la  documentazione in loro
possesso,  sono  puniti  con la sanzione pecuniaria amministrativa da
100  a  1000  euro.  In  caso  di  recidiva  della violazione e' data
informazione   tempestiva   al   Consiglio   provinciale  dell'Ordine
professionale   di   appartenenza   del  trasgressore  per  eventuali
provvedimenti disciplinari».
  2.  All'articolo  4-bis  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181,  come  inserito  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  19
dicembre  2002,  n.  297,  il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
All'atto  della  assunzione,  prima  dell'inizio  della  attivita' di
lavoro,  i  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  sono  tenuti a
consegnare   ai   lavoratori   una   copia   della  comunicazione  di
instaurazione  del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma
2,  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
modificazioni,  ((  dalla  legge  ))  28  novembre  1996,  n.  608, e
successive   modificazioni,   adempiendo   in  tal  modo  anche  alla
comunicazione  di  cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
L'obbligo  si  intende  assolto  nel  caso in cui il datore di lavoro
consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa,
copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le
informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
La  presente  disposizione  non  si  applica  per il personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
  3.  All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 (( sono soppresse
))  le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la
fine del relativo periodo»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«Gli  obblighi  di  registrazione  di  cui  al  comma  2 si assolvono
mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
  4.  Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
sostituito  dal  seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati,
soggetti  alle  disposizioni  della  presente  legge  sono  tenuti ad
inviare  in  via  telematica  agli  uffici  competenti  un  prospetto
informativo  dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota  di  riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e
le  mansioni  disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto  all'ultimo  prospetto  inviato,  non  avvengono cambiamenti
nella  situazione  occupazionale  tali  da  modificare l'obbligo o da
incidere  sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non
e'   tenuto   ad   inviare   il  prospetto.  Al  fine  di  assicurare
l'unitarieta'  e  l'omogeneita'  del  sistema  informativo lavoro, il
modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita'
e  le  modalita'  di trasferimento dei dati sono definiti con decreto
del  Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  ((  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e
l'innovazione  ))  e  previa  intesa  con  la Conferenza unificata. I
prospetti  sono  pubblici.  Gli uffici competenti, al fine di rendere
effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi,
ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, dispongono la loro
consultazione  nelle  proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al
pubblico».
  5.  Al  comma  1  dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono  soppresse le parole «nonche' apposita certificazione rilasciata
dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme
della presente legge».
  6.   Gli  armatori  e  le  societa'  di  armamento  sono  tenute  a
comunicare,  entro  il ventesimo giorno del mese successivo alla data
di  imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare
nel  cui  ambito  territoriale  si  verifica  l'imbarco  o lo sbarco,
l'assunzione  e  la  cessazione  dei  rapporti  di lavoro relativi al
personale  marittimo  iscritto nelle matricole della gente di mare di
cui  all'articolo  115  del  Codice  della  Navigazione, al personale
marittimo  non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a
tutto  il personale che a vario titolo presta servizio, come definito
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a) (( del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  19  novembre  2007, n. 234 recante «Attuazione
          della  direttiva  2002/15/CE  concernente  l'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
          operazioni mobili di autotrasporti.», cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  8  (Informazione  e registri). - 1. I lavoratori
          mobili    devono    essere   informati   delle   pertinenti
          disposizioni    nazionali,    del    regolamento    interno
          dell'impresa   e   degli  accordi  tra  parti  sociali,  in
          particolare  dei  contratti  collettivi  e  degli eventuali
          contratti  aziendali  stipulati  sulla  base  del  presente
          decreto legislativo.
              2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art.
          14  del  regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20
          dicembre   1985,  l'orario  di  lavoro  delle  persone  che
          effettuano  operazioni  mobili di autotrasporto deve essere
          registrato.  I  datori  di  lavoro  sono responsabili della
          registrazione  dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili.
          Fermo  restando  quanto previsto dal comma 2, dell'art. 14,
          del  citato  regolamento (CEE) n. 3821/85, se il lavoratore
          lo  richiede,  il  datore  di  lavoro deve rilasciare copia
          della registrazione.
                3. Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si
          assolvono  mediante  le  relative  scritturazioni nel libro
          unico del lavoro.
              4.  La contrattazione collettiva definisce le modalita'
          di informazione di cui al comma 1.».
              - Si  riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 17
          della  legge  12  marzo  1999,  n. 68 recante «Norme per il
          diritto  al  lavoro  dei  disabili,  come  modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le imprese,
          sia  pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per
          appalti  pubblici  o intrattengano rapporti convenzionali o
          di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
          presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del
          legale  rappresentante  che attesti di essere in regola con
          le   norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei
          disabili, pena l'esclusione.».
              - Si riporta l'art. 115 del Codice della navigazione:
              «Art.  115  (Categorie della gente di mare). - La gente
          di mare si divide in tre categorie:
                1)  personale  di  stato  maggiore  e  di bassa forza
          addetto  ai  servizi di coperta, di macchina e in genere ai
          servizi tecnici di bordo;
                2)  personale  addetto  ai  servizi  complementari di
          bordo;
                3)  personale addetto al traffico locale e alla pesca
          costiera.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 2 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
          324  recante  «Regolamento  di  attuazione  delle direttive
          94/58/CE   e  98/35/CE  relative  ai  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare»:
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          regolamento si intende per:
                a)  «lavoratore marittimo» ogni persona che svolge, a
          qualsiasi  titolo,  servizio o attivita' lavorativa a bordo
          di una nave;
                b)  «comandante»  l'ufficiale che esercita il comando
          di una nave;
                c) «ufficiale» un membro dell'equipaggio, diverso dal
          comandante,  nominato  in tale funzione in forza di leggi o
          di regolamenti;
                d)  «ufficiale di coperta» l'ufficiale qualificato in
          conformita'   alle  disposizioni  di  cui  al  capitolo  II
          dell'allegato I;
                e)   «primo   ufficiale   di   coperta»  l'ufficiale,
          immediatamente  sotto il comandante in linea gerarchica, al
          quale  compete  il comando della nave qualora il comandante
          non sia in grado di esercitarlo;
                f)   «allievo   ufficiale   di   coperta»  un  membro
          dell'equipaggio  che  svolge attivita' formative a bordo di
          una  nave per acquisire la competenza professionale propria
          dell'ufficiale di coperta;
                g)  «direttore  di  macchina» l'ufficiale di macchina
          responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento
          e  della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici
          della nave;
                h) «ufficiale di macchina» l'ufficiale qualificato in
          conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al  capitolo  III
          dell'allegato I;
                i)  «primo  ufficiale  di  macchina»  l'ufficiale  di
          macchina,  immediatamente sotto il direttore di macchina in
          linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della
          propulsione    meccanica,   del   funzionamento   e   della
          manutenzione  degli  impianti  meccanici ed elettrici della
          nave  qualora  il direttore di macchina non sia in grado di
          esercitarla;
                l)   «allievo   ufficiale   di  macchina»  un  membro
          dell'equipaggio  che  svolge attivita' formative a bordo di
          una  nave per acquisire la competenza professionale propria
          dell'ufficiale di macchina;
                m)   «radioperatore»  un  membro  dell'equipaggio  in
          possesso di un certificato che abilita all'esercizio di una
          stazione  radioelettrica  a  bordo  di  navi  e di stazioni
          terrene di navi;
                n)   «comune   di   guardia  di  coperta»  un  membro
          dell'equipaggio  di una nave che non sia il comandante o un
          ufficiale di coperta;
                o)   «comune   di  guardia  di  macchina»  un  membro
          dell'equipaggio  di  una nave che non sia il direttore o un
          ufficiale di macchina;
                p) «nave adibita alla navigazione marittima» una nave
          diversa  da  quelle che navigano esclusivamente nelle acque
          interne,  nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle
          acque   protette   o  alle  zone  in  cui  si  applicano  i
          regolamenti portuali;
                q)  «nave  battente bandiera di uno Stato membro» una
          nave  registrata  in uno Stato membro dell'Unione europea e
          battente  bandiera  del medesimo Stato membro conformemente
          alla   legislazione   di  quest'ultimo;  le  navi  che  non
          corrispondono  a  questa  definizione  sono equiparate alle
          navi battenti bandiera di un Paese terzo;
                r)   «viaggi   costieri»   i   viaggi  effettuati  in
          prossimita' della costa come definiti dall'art. 1, comma 1,
          punti  37 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica
          8 novembre 1991, n. 435;
                s)  «potenza  di  propulsione»  la  potenza di uscita
          totale   massima  caratteristica  continuata  in  chilowatt
          sviluppata  da tutti gli apparati di propulsione principali
          della  nave  che appare sul certificato di iscrizione della
          nave o su altro documento ufficiale;
                t) «nave petroliera» la nave costruita ed adibita per
          il  trasporto  alla  rinfusa  di prodotti infiammabili allo
          stato liquido;
                u)  «nave chimichiera» la nave, costruita o adattata,
          adibita  al  trasporto  alla  rinfusa  di uno qualsiasi dei
          prodotti  chimici  allo stato liquido elencati nel capitolo
          17  del codice internazionale dei trasportatori di prodotti
          chimici alla rinfusa (IBC code);
                v)  «nave  gasiera»  la  nave,  costruita o adattata,
          adibita  al  trasporto  alla  rinfusa  di uno qualsiasi dei
          prodotti   gassosi   allo  stato  liquefatto  elencati  nel
          capitolo  19 del codice internazionale dei trasportatori di
          gas (IBG code);
                z) «norme radio» le norme relative al servizio mobile
          marittimo   adottate   dalla   Conferenza   mondiale  delle
          radiocomunicazioni;
                aa)   «nave  da  passeggeri»  la  nave  adibita  alla
          navigazione  marittima  abilitata  al  trasporto di piu' di
          dodici passeggeri;
                bb)  «nave  da pesca» la nave adibita alla cattura di
          pesce o altre risorse vive del mare;
                cc)«Convenzione    STCW»   (Standards   of   Trainig,
          Certification     and    Watchkeeping)    la    Convenzione
          internazionale   sui  requisiti  minimi  di  addestramento,
          certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il
          7  luglio  1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n.
          739, e i successivi emendamenti;
                dd)  «annesso  alla  Convenzione  STCW»  il documento
          allegato  alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la
          risoluzione   1   della   Conferenza   dei  Paesi  aderenti
          all'Organizzazione  marittima internazionale (IMO) tenutasi
          a  Londra  il  7  luglio  1995,  allegato  I  del  presente
          regolamento;
                ee)    «codice    STCW»   (Standards   of   Training,
          Certification and Watchkeeping) il codice di addestramento,
          certificazione  e  tenuta  della  guardia  adottato  con la
          risoluzione  n.  2  dalla  Conferenza  dei  Paesi  aderenti
          all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi
          a Londra il 7 luglio 1995;
                ff)«funzioni»   una   serie  di  compiti,  servizi  e
          responsabilita',  come specificatamente indicati dal codice
          STCW,   necessari   per   la   conduzione  della  nave,  la
          salvaguardia   della   vita  umana  in  mare  e  la  tutela
          dell'ambiente marino;
                gg)  «servizi radio» le funzioni, a seconda del caso,
          di   tenuta   della   guardia,  di  radiocomunicazione,  di
          manutenzione   e   di   riparazione   tecnica  eseguite  in
          conformita'    delle   norme   radio,   della   Convenzione
          internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
          (SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e
          delle    pertinenti   raccomandazioni   dell'Organizzazione
          marittima internazionale (IMO);
                hh)«Convenzione  SOLAS»  (Safety  of  Life at Sea) la
          Convenzione  internazionale  per la salvaguardia della vita
          umana  in  mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva
          con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
                ii)  «nave da passeggeri ro-ro» (roll on roll off) la
          nave  da  passeggeri  espressamente  progettata e costruita
          anche  per  il  trasporto  di  veicoli con imbarco e sbarco
          sulle  proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in
          contenitori,  caricati  e  scaricati  per  mezzo di veicoli
          dotati di ruote;
                ll)  «compagnia  di  navigazione» la persona fisica o
          giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona
          fisica  o  giuridica  quale  l'armatore o il noleggiatore a
          scafo  nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario
          responsabilita'  inerenti  alla  conduzione  della  stessa,
          assumendosi  cosi'  tutti  i  doveri  e  le responsabilita'
          gravanti  sulla  compagnia  ai sensi delle disposizioni del
          presente regolamento;
                mm)   «certificato»  qualsiasi  documento  valido,  a
          prescindere  dalla  denominazione  con  la  quale sia noto,
          rilasciato   ai  sensi  della  Convenzione  STCW  del  1978
          dall'autorita'  competente  di uno Stato membro dell'Unione
          europea, o con l'autorizzazione di quest'ultimo, abilitante
          il  titolare  ad  assolvere le funzioni menzionate in detto
          documento o autorizzate dalle norme nazionali;
                nn)  «certificato  adeguato»  il  documento  previsto
          nell'annesso    alla   Convenzione   STCW,   rilasciato   e
          convalidato  conformemente  al  presente  regolamento,  che
          abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a
          svolgere   le   funzioni   corrispondenti   al  livello  di
          responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo
          di   una   nave   del   tipo  e  dalle  caratteristiche  di
          tonnellaggio  e  potenza  di  propulsione considerati e nel
          particolare viaggio cui essa e' adibita;
                oo)  «servizio  di  navigazione» il servizio svolto a
          bordo  di  una  nave  rilevante  ai fini del rilascio di un
          certificato  o  di  un  certificato  adeguato ovvero per il
          conseguimento di un'altra qualifica;
                pp)  «Paese  terzo»  il  Paese  che  non e' uno Stato
          membro dell'Unione europea;
                qq)  «mese»  un  mese  civile  o un periodo di trenta
          giorni risultante dalla somma di periodi inferiori;
                qq-bis)   «Comitato»   Comitato   per   la  sicurezza
          marittima  e  la  prevenzione  dell'inquinamento  provocato
          dalle  navi  (Comitato  COSS),  istituito  dall'art.  3 del
          regolamento  (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 5 novembre 2002;
                qq-ter)  «Agenzia» l'Agenzia europea per la sicurezza
          marittima,  istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.».