Art. 41.
      Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
  1.  All'articolo  1,  comma  2,  lettera  e)  ,  n.  2, del decreto
legislativo  8  aprile  2003,  n.  66  dopo le parole «e' considerato
lavoratore   notturno  qualsiasi  lavoratore  che  svolga»,  ((  sono
inserite le seguenti: )) «per almeno tre ore».
  2.  All'articolo  1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8
aprile  2003,  n.  66  dopo  le  parole «passeggeri o merci», (( sono
inserite  le  seguenti:  ))  «sia  per conto proprio che per conto di
terzi».
  3.  All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.   66   dopo   le   parole   «attivita'   operative  specificamente
istituzionali»,  ((  sono aggiunte le seguenti: )) «e agli addetti ai
servizi di vigilanza privata».
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo
le  parole  «frazionati  durante  la  giornata»,  (( sono aggiunte le
seguenti: )) «o da regimi di reperibilita».
  5.  All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.  66,  dopo  le  parole  «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le
parole  «Il  suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come
media in un periodo non superiore a quattordici giorni».
  6.  La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8  aprile  2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attivita' di
lavoro  a  turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e
non  possa  usufruire,  tra la fine del servizio di un turno o di una
squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale».
  7.  Il  comma  1  dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile
2003,  n.  66 e' sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni di cui
agli  articoli  7,  8,  12  e  13  possono  essere  derogate mediante
contratti   collettivi   stipulati   a   livello   nazionale  con  le
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative. ((
Per  il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni )) nei
contratti  collettivi  nazionali  le deroghe possono essere stabilite
nei  contratti  collettivi  territoriali o aziendali stipulati con le
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul
piano nazionale».
  8.  Il  comma  3,  dell'articolo  18-bis  del decreto legislativo 8
aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito dal seguente: «3. La violazione
delle  disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall' ((
articolo  9,  comma 1 )) , e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con
la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per
ciascun  periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a
cui si riferisca la violazione».
  9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003,  n.  66  e'  sostituito  dal  seguente: «4. La violazione delle
disposizioni  previste  dall'articolo  7,  comma  1, e' punita con la
sanzione  amministrativa  da  25 euro a 100 euro in relazione ad ogni
singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
  10.  Il  comma  6  dell'articolo  18-bis  del decreto legislativo 8
aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito dal seguente: «6. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta
alla  sanzione  amministrativa  da 25 a 154 euro. Se la violazione si
riferisce  a  piu'  di  cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel
corso  dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la
sanzione  amministrativa  va  da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta».
  11.  All'articolo  14,  comma  1,  del decreto legislativo 9 aprile
2008,  n. 81 le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina  in  materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero  e  settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,  e  successive  modificazioni,
considerando  le  specifiche  gravita'  di  esposizione al rischio di
infortunio,» (( sono soppresse )).
  12.  All'articolo 14, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo
9  aprile  2008,  n.  81  le  parole:  «di reiterate violazioni della
disciplina  in  materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero  e  settimanale,  di  cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, o» (( sono soppresse )).
  13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende
del   Servizio   Sanitario  Nazionale,  in  ragione  della  qualifica
posseduta  e  delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al
pieno   esercizio   della   responsabilita'   propria   dell'incarico
dirigenziale  affidato,  non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4 e 7 del (( decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 )). La
contrattazione  collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai
dirigenti   condizioni   di  lavoro  che  consentano  una  protezione
appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
  14.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono
abrogati  gli  articoli  4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis
comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  2, lettera e) , e
          lettera  h)  dell'art.  1  del decreto legislativo 8 aprile
          2003, n. 66 recante «Attuazione della direttiva 93/104/CE e
          della   direttiva  2000/34/CE  concernenti  taluni  aspetti
          dell'organizzazione  dell'orario  di  lavoro»,  cosi'  come
          modificati dalla presente legge:
              «2.  Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
          decreto si intende per:
                a) -d) (omissis);
                e) «lavoratore notturno»:
                  1)  qualsiasi  lavoratore  che  durante  il periodo
          notturno  svolga  almeno  tre  ore  del suo tempo di lavoro
          giornaliero impiegato in modo normale;
                  2)  qualsiasi  lavoratore  che  svolga  durante  il
          periodo  notturno almeno una parte del suo orario di lavoro
          secondo  le  norme  definite  dai  contratti  collettivi di
          lavoro.  In difetto di disciplina collettiva e' considerato
          lavoratore  notturno  qualsiasi  lavoratore  che svolga per
          almeno  tre  ore  lavoro  notturno per un minimo di ottanta
          giorni  lavorativi  all'anno;  il suddetto limite minimo e'
          riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
                f) - g) (omissis);
                h)    «lavoratore   mobile»:   qualsiasi   lavoratore
          impiegato  quale  membro del personale viaggiante o di volo
          presso  una  impresa  che  effettua  servizi  di  trasporto
          passeggeri  o merci, sia per conto proprio che per conto di
          terzi  su  strada,  per via aerea o per via navigabile, o a
          impianto fisso non ferroviario;
                i) - m) (omissis).».
              - Si  riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del gia'
          citato  decreto  legislativo 66/2003, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «3.   Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si
          applicano  al  personale  della  scuola  di  cui al decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n.  297.  Non si applicano,
          altresi',  al personale delle Forze di polizia, delle Forze
          armate,   nonche'  agli  addetti  al  servizio  di  polizia
          municipale  e  provinciale,  in  relazione  alle  attivita'
          operative  specificamente  istituzionali  e agli addetti ai
          servizi di vigilanza privata.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del gia' citato
          decreto  legislativo  66/2003,  cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  7.  (Riposo giornaliero). - 1. Ferma restando la
          durata  normale  dell'orario  settimanale, il lavoratore ha
          diritto   a   undici   ore   di   riposo  consecutivo  ogni
          ventiquattro  ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
          in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
          da  periodi  di  lavoro frazionati durante la giornata o da
          regimi di reperibilita'.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 9 del
          decreto legislativo n. 66/2003, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  9.  (Riposi  settimanali). - 1. Il lavoratore ha
          diritto  ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
          ventiquattro  ore consecutive, di regola in coincidenza con
          la  domenica,  da cumulare con le ore di riposo giornaliero
          di  cui  all'art.  7.  ((  Il  suddetto  periodo  di riposo
          consecutivo  e'  calcolato  come  media  in  un periodo non
          superiore a quattordici giorni.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 9 del
          decreto legislativo n. 66/2003, cosi' come modificato dalla
          presente legge alla lettera a) del comma 2:
              «2.  Fanno  eccezione alla disposizione di cui al comma
          1:
                a)  attivita'  di  lavoro  a  turni ogni volta che il
          lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra
          la  fine  del  servizio  di  un  turno  o  di una squadra e
          l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
          settimanale;
                b)  le  attivita' caratterizzate da periodi di lavoro
          frazionati durante la giornata;
                c)  per  il  personale  che  lavora  nel  settore dei
          trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio
          prestato  a  bordo dei treni; le attivita' connesse con gli
          orari   del   trasporto   ferroviario   che  assicurano  la
          continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
                d)   i   contratti   collettivi   possono   stabilire
          previsioni  diverse, nel rispetto delle condizioni previste
          dall'art. 17, comma 4.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo   n.   66/2003,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art. 17. (Deroghe alla disciplina in materia di riposo
          giornaliero,   pause,   lavoro   notturno,  durata  massima
          settimanale).  - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7,
          8,  12  e  13  possono  essere  derogate mediante contratti
          collettivi   stipulati   a   livello   nazionale   con   le
          organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
          rappresentative.  Per  il  settore  privato,  in assenza di
          specifiche  disposizioni nei contratti collettivi nazionali
          le   deroghe   possono   essere   stabilite  nei  contratti
          collettivi   territoriali  o  aziendali  stipulati  con  le
          organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
          rappresentative sul piano nazionale.
              2.  In  mancanza di disciplina collettiva, il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici
          dipendenti,  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
          sociali,   su   richiesta  delle  organizzazioni  sindacali
          nazionali     di     categoria     comparativamente    piu'
          rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria
          dei  datori  di  lavoro firmatarie dei contratti collettivi
          nazionali  di  lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse
          parti,  per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma,
          nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:
                a)  alle  attivita' caratterizzate dalla distanza fra
          il  luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore,
          compreso  il  lavoro  offshore, oppure dalla distanza fra i
          suoi diversi luoghi di lavoro;
                b)   alle   attivita'   di  guardia,  sorveglianza  e
          permanenza caratterizzate dalla necessita' di assicurare la
          protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando
          si   tratta  di  guardiani  o  portinai  o  di  imprese  di
          sorveglianza;
                c)  alle attivita' caratterizzate dalla necessita' di
          assicurare  la continuita' del servizio o della produzione,
          in particolare, quando si tratta:
                  1)   di   servizi   relativi  all'accettazione,  al
          trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti
          analoghi,  comprese  le attivita' dei medici in formazione,
          da case di riposo e da carceri;
                  2) del personale portuale o aeroportuale;
                  3)    di   servizi   della   stampa,   radiofonici,
          televisivi,  di produzione cinematografica, postali o delle
          telecomunicazioni,  di  servizi di ambulanza, antincendio o
          di protezione civile;
                  4)  di  servizi  di  produzione,  di  conduzione  e
          distribuzione  del  gas, dell'acqua e dell'elettricita', di
          servizi  di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti
          di incenerimento;
                  5)  di  industrie  in cui il lavoro non puo' essere
          interrotto per ragioni tecniche;
                  6) di attivita' di ricerca e sviluppo;
                  7) dell'agricoltura;
                  8)  di  lavoratori operanti nei servizi regolari di
          trasporto  passeggeri  in  ambito urbano ai sensi dell'art.
          10,  comma  1,  numero  14),  2°  periodo,  del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
                d)  in caso di sovraccarico prevedibile di attivita',
          e in particolare:
                  1) nell'agricoltura;
                  2) nel turismo;
                  3) nei servizi postali;
                e) per personale che lavora nel settore dei trasporti
          ferroviari:
                  1) per le attivita' discontinue;
                  2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
                  3)   per   le   attivita'   connesse  al  trasporto
          ferroviario  e  che  assicurano la regolarita' del traffico
          ferroviario;
                f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di
          lavoro,  eccezionali  e imprevedibili o eventi eccezionali,
          le   conseguenze   dei   quali   sarebbero  state  comunque
          inevitabili malgrado la diligenza osservata;
                g)  in  caso  di  incidente o di rischio di incidente
          imminente.
              3.  Alle  stesse  condizioni  di cui al comma 2 si puo'
          derogare alla disciplina di cui all'art. 7:
                a)  per  l'attivita' di lavoro a turni tutte le volte
          in  cui  il  lavoratore cambia squadra e non puo' usufruire
          tra  la  fine  del  servizio  di  una squadra e l'inizio di
          quello  della  squadra  successiva  di  periodi  di  riposo
          giornaliero;
                b)  per  le  attivita'  caratterizzate  da periodo di
          lavoro  frazionati  durante la giornata, in particolare del
          personale addetto alle attivita' di pulizie.
              4.  Le  deroghe  previste  nei  commi  1, 2 e 3 possono
          essere  ammesse  soltanto a condizione che ai prestatori di
          lavoro   siano  accordati  periodi  equivalenti  di  riposo
          compensativo  o,  in casi eccezionali in cui la concessione
          di  tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia
          possibile   per  motivi  oggettivi,  a  condizione  che  ai
          lavoratori   interessati   sia   accordata  una  protezione
          appropriata.
              5.  Nel rispetto dei principi generali della protezione
          della   sicurezza   e   della  salute  dei  lavoratori,  le
          disposizioni  di  cui  agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13
          non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di
          lavoro,   a   causa  delle  caratteristiche  dell'attivita'
          esercitata,  non e' misurata o predeterminata o puo' essere
          determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando
          si tratta:
                a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende
          o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
                b) di manodopera familiare;
                c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e
          delle comunita' religiose;
                d)  di  prestazioni  rese  nell'ambito di rapporti di
          lavoro a domicilio e di telelavoro.
              6.  Nel rispetto dei principi generali della protezione
          della   sicurezza   e   della  salute  dei  lavoratori,  le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  7, 8, 9 e 13, non si
          applicano  al  personale  mobile.  Per  il personale mobile
          dipendente    da   aziende   autoferrotranviarie,   trovano
          applicazione  le  relative  disposizioni  di  cui  al regio
          decreto-legge  19  ottobre  1923, n. 2328, convertito dalla
          legge  17  aprile  1925,  n.  473, e alla legge 14 febbraio
          1958, n. 138.
              6-bis   Le  disposizioni  di  cui  all'art.  7  non  si
          applicano  al  personale  del  ruolo sanitario del Servizio
          sanitario  nazionale,  per  il quale si fa riferimento alle
          vigenti  disposizioni  contrattuali in materia di orario di
          lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione
          della sicurezza e della salute dei lavoratori.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18-bis del decreto
          legislativo   n.   66/2003,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.18-bis  (Sanzioni). - 1. La violazione del divieto
          di  adibire  le  donne  al  lavoro,  dalle  24  alle ore 6,
          dall'accertamento   dello   stato  di  gravidanza  fino  al
          compimento  di  un  anno di eta' del bambino, e' punita con
          l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro
          a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui
          le  categorie  di  lavoratrici  e  lavoratori  di  cui alle
          lettere a) , b) c) , dell'art. 11, comma 2, sono adibite al
          lavoro  notturno  nonostante  il  loro dissenso espresso in
          forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore
          anteriori al previsto inizio della prestazione.
              2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14,
          comma  1,  e'  punita con l'arresto da tre a sei mesi o con
          l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
              3.  La violazione delle disposizioni previste dall'art.
          4,  commi  2,  3,  4, dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 10,
          comma  1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a
          780  euro  per  ogni  lavoratore,  per  ciascun  periodo di
          riferimento  di  cui  all'art.  4,  commi  3  o 4, a cui si
          riferisca la violazione.
              4.  La violazione delle disposizioni previste dall'art.
          7,  comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25
          euro  a  100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e
          ad ogni singolo periodo di 24 ore.
              5. Abrogato.
              6.  La violazione delle disposizioni previste dall'art.
          5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da
          25  a  154  euro.  Se  la violazione si riferisce a piu' di
          cinque   lavoratori  ovvero  si  e'  verificata  nel  corso
          dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative,
          la  sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e'
          ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
              7.  La violazione delle disposizioni previste dall'art.
          13,  commi  1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa
          da  51  euro  a  154  euro,  per  ogni  giorno  e  per ogni
          lavoratore  adibito  al  lavoro  notturno  oltre  i  limiti
          previsti.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  recante  «Attuazione
          dell'art.  1  della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
          di  tutela  della  salute  e  della sicurezza nei luoghi di
          lavoro», come modificato dalla presente legge:
              «Art.  14  (Disposizioni  per  il  contrasto del lavoro
          irregolare  e  per  la  tutela della salute e sicurezza dei
          lavoratori).  -  1.  Al  fine  di garantire la tutela della
          salute   e   la   sicurezza   dei  lavoratori,  nonche'  di
          contrastare  il  fenomeno del lavoro sommerso e irregolare,
          ferme   restando   le  attribuzioni  del  coordinatore  per
          l'esecuzione  dei  lavori  di  cui  all'art.  92,  comma 1,
          lettera  e)  ,  gli  organi  di vigilanza del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza sociale, anche su segnalazione
          delle   amministrazioni  pubbliche  secondo  le  rispettive
          competenze,  possono  adottare provvedimenti di sospensione
          di   un'attivita'   imprenditoriale   qualora   riscontrino
          l'impiego  di personale non risultante dalle scritture o da
          altra   documentazione   obbligatoria   in  misura  pari  o
          superiore  al  20  per  cento  del  totale  dei  lavoratori
          presenti  sul  luogo  di lavoro, nonche' in caso di gravi e
          reiterate  violazioni  in  materia di tutela della salute e
          della  sicurezza  sul  lavoro  individuate  con decreto del
          Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, adottato
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano.  In  attesa  della adozione del citato decreto, le
          violazioni  in  materia  di  tutela  della  salute  e della
          sicurezza  sul  lavoro che costituiscono il presupposto per
          l'adozione  del provvedimento di sospensione dell'attivita'
          imprenditoriale  sono  quelle  individuate nell'allegato I.
          L'adozione  del  provvedimento di sospensione e' comunicata
          all'Autorita'  per  la  vigilanza sui contratti pubblici di
          lavori,  servizi  e forniture di cui all'art. 6 del decreto
          legislativo  12  aprile  2006, n. 163 ed al Ministero delle
          infrastrutture,  per  gli aspetti di rispettiva competenza,
          al  fine  dell'emanazione  di un provvedimento interdittivo
          alla  contrattazione  con  le  pubbliche amministrazioni ed
          alla  partecipazione  a  gare pubbliche di durata pari alla
          citata  sospensione  nonche'  per  un  eventuale  ulteriore
          periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della
          sospensione  e  comunque  non  superiore  a  due  anni.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  si  applicano anche con
          riferimento  ai  lavori  nell'ambito dei cantieri edili. Ai
          provvedimenti  del  presente  articolo  non si applicano le
          disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
              2.  I  poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano
          anche  agli  organi  di  vigilanza  delle aziende sanitarie
          locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione
          delle  violazioni  della  disciplina  in  materia di tutela
          della  salute  e della sicurezza sul lavoro di cui al comma
          1.  In  materia di prevenzione incendi trovano applicazione
          le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  16,  19 e 20 del
          decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
              3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato
          da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
              4.  E'  condizione  per  la revoca del provvedimento da
          parte  dell'organo  di vigilanza del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale di cui al comma 1:
                a)  la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
          dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
                b)   l'accertamento  del  ripristino  delle  regolari
          condizioni  di  lavoro  nelle  ipotesi di gravi e reiterate
          violazioni  della  disciplina  in  materia  di tutela della
          salute e della sicurezza sul lavoro;
                c)  il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
          Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
              5.  E'  condizione  per  la revoca del provvedimento da
          parte  dell'organo  di  vigilanza  delle  aziende sanitarie
          locali di cui al comma 2:
                a)   l'accertamento  del  ripristino  delle  regolari
          condizioni  di  lavoro  nelle  ipotesi di gravi e reiterate
          violazioni  delle  disciplina  in  materia  di tutela della
          salute e della sicurezza sul lavoro;
                b)  il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
          Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
              6.   E'   comunque  fatta  salva  l'applicazione  delle
          sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
              7.  L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4,
          lettera   c)   ,   integra   la  dotazione  del  Fondo  per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, ed e' destinato al
          finanziamento  degli  interventi  di  contrasto  al  lavoro
          sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro
          del  lavoro  e  della previdenza sociale di cui all'art. 1,
          comma  1156,  lettera  ((  g)  )) , della legge 27 dicembre
          2006, n. 296.
              8.  L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5,
          lettera  b)  ,  integra  l'apposito  capitolo regionale per
          finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.
              9.  Avverso  i  provvedimenti  di sospensione di cui ai
          commi   1   e  2  e'  ammesso  ricorso,  entro  30  giorni,
          rispettivamente,   alla   Direzione  regionale  del  lavoro
          territorialmente  competente  e  al presidente della Giunta
          regionale,  i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni
          dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
          termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
              10.   Il   datore   di  lavoro  che  non  ottempera  al
          provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
          punito con l'arresto fino a sei mesi.
              11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute
          e  sicurezza  sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni
          del  presente  articolo  si  applicano  nel  rispetto delle
          competenze in tema di vigilanza in materia.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del gia' citato
          decreto  legislativo  66/2003,  cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.4  (Durata  massima dell'orario di lavoro). - 1. I
          contratti  collettivi  di  lavoro  stabiliscono  la  durata
          massima settimanale dell'orario di lavoro.
              2.  La  durata  media dell'orario di lavoro non puo' in
          ogni  caso  superare,  per ogni periodo di sette giorni, le
          quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
              3.  Ai  fini  della  disposizione di cui al comma 2, la
          durata  media  dell'orario  di lavoro deve essere calcolata
          con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
              4.  I  contratti  collettivi  di lavoro possono in ogni
          caso  elevare  il  limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
          ovvero  fino  a  dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
          tecniche   o   inerenti   all'organizzazione   del  lavoro,
          specificate negli stessi contratti collettivi.
              5. Abrogato.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo   n.   66/2003,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.   12  (Modalita'  di  organizzazione  del  lavoro
          notturno  e obblighi di comunicazione). - 1. L'introduzione
          del  lavoro  notturno  deve  essere  preceduta,  secondo  i
          criteri   e   con   le  modalita'  previsti  dai  contratti
          collettivi,   dalla   consultazione   delle  rappresentanze
          sindacali   in   azienda,   se  costituite,  aderenti  alle
          organizzazioni    firmatarie   del   contratto   collettivo
          applicato  dall'impresa. In mancanza, tale consultazione va
          effettuata   con   le   organizzazioni   territoriali   dei
          lavoratori    come    sopra   definite   per   il   tramite
          dell'Associazione   cui  l'azienda  aderisca  o  conferisca
          mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un
          periodo di sette giorni.
              2. Abrogato.».