Art. 42.
                Accesso agli elenchi dei contribuenti
  1.  Nel  rispetto del (( codice di cui al )) decreto legislativo 30
giugno  2003,  n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza
nell'ambito  dei  rapporti  fiscali  in  coerenza  con  la disciplina
prevalente negli altri Stati comunitari:
    a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  il  comma  6  e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono
depositati  per  la  durata  di  un anno sia presso lo stesso ufficio
delle  imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo
e'  ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi
e  con  i  limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai
documenti  amministrativi  di  cui  agli articoli 22 e seguenti della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, dalla
relativa  normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni
di  legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis (( Fuori dei
casi  previsti dal comma 6 )) , la comunicazione o diffusione, totale
o  parziale,  con  qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali
ivi  contenuti,  ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro
a  trentamila  euro.  La  somma  puo' essere aumentata sino al triplo
quando  risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore»;
    b)   all'articolo   66-bis   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
      1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano»
sono soppresse;
      2)  il  secondo  periodo  del  secondo  comma e' sostituito dal
seguente:  «Gli  elenchi sono depositati per la durata di un anno sia
presso   lo  stesso  ufficio  delle  imposte,  sia  presso  i  Comuni
interessati.   Nel   predetto   periodo,  e'  ammessa  la  visione  e
l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti
dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di
cui  agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni,  dalla  relativa  normativa di attuazione,
nonche'  da  specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono
dovuti  i  tributi  speciali  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
      3)  al  quarto comma la parola «pubblicano» e' sostituita dalle
seguenti: «formano, per le finalita' di cui al secondo comma»;
        4)  dopo  il quarto comma e' aggiunto il seguente: « (( Fuori
dei  casi  previsti  dai  commi  precedenti  ))  , la comunicazione o
diffusione,  totale  o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o
di  dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato,
e'  punita  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da  cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata
sino  al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni
economiche del contravventore.».
     ((   1-bis.   Fermo   restando  quanto  previsto  dal  comma  1,
relativamente  agli  elenchi,  anche  gia'  pubblicati, concernenti i
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e
comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
consultazione  degli  elenchi  previsti  dagli articoli 66-bis, commi
secondo  e  terzo,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal
comma  1 del presente articolo, puo' essere effettuata anche mediante
l'utilizzo  delle  reti  di  comunicazione  elettronica come definite
dall'articolo  4,  comma  2,  lettera  c)  del  codice  in materia di
protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196 reca
          «Codice in materia di protezione dei dati personali».
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  69  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   600   recante   «Disposizioni  comuni  in  materia  di
          accertamento   delle   imposte  sui  redditi»,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.    69    (Pubblicazione    degli    elenchi   dei
          contribuenti).  -  1.  Il  Ministro  delle  finanze dispone
          annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti
          il  cui  reddito imponibile e' stato accertato dagli uffici
          delle  imposte  dirette  e di quelli sottoposti a controlli
          globali  a  sorteggio  a  norma  delle vigenti disposizioni
          nell'ambito  dell'attivita'  di programmazione svolta dagli
          uffici nell'anno precedente.
              2.   Negli  elenchi  deve  essere  specificato  se  gli
          accertamenti  sono  definitivi  o in contestazione e devono
          essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili
          dichiarati dai contribuenti.
              3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che
          non  hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonche'
          i  contribuenti  nei  cui  confronti sia stato accertato un
          maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e
          al  20  per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un
          maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.
              4.  Il  centro informativo delle imposte dirette, entro
          il   31   dicembre   dell'anno   successivo   a  quello  di
          presentazione  delle  dichiarazioni dei redditi, forma, per
          ciascun   comune,   i   seguenti   elenchi   nominativi  da
          distribuire  agli  uffici  delle  imposte  territorialmente
          competenti:
                a)  elenco  nominativo  dei  contribuenti  che  hanno
          presentato la dichiarazione dei redditi;
                b)  elenco  nominativo  dei  soggetti  che esercitano
          imprese commerciali, arti e professioni.
              5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono
          annualmente  stabiliti  i  termini  e  le  modalita' per la
          formazione degli elenchi di cui al comma 4.
              6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno
          sia  presso  lo  stesso ufficio delle imposte, sia presso i
          Comuni  interessati.  Nel  predetto  periodo  e' ammessa la
          visione  e  l'estrazione  di copia degli elenchi nei modi e
          con  i  limiti  stabiliti  dalla  disciplina  in materia di
          accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22
          e  seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
          modificazioni,  dalla  relativa  normativa  di  attuazione,
          nonche'  da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso
          non  sono  dovuti  i tributi speciali di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
              6-bis.  Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione
          o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli
          elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non
          costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa
          del  pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila
          euro.  La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando
          risulta  inefficace  in ragione delle condizioni economiche
          del contravventore.
              7.   Ai   comuni   che  dispongono  di  apparecchiature
          informatiche,  i dati potranno essere trasmessi su supporto
          magnetico ovvero mediante sistemi telematici».
              - Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 66-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  recante  «Istituzione  e  disciplina  dell'imposta sul
          valore  aggiunto»  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              «Art.    66-bis   (Pubblicazione   degli   elenchi   di
          contribuenti).   -   Il   Ministro  delle  finanze  dispone
          annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei
          cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha
          proceduto  a  rettifica  o  ad  accertamento ai sensi degli
          articoli  54  e  55.  Sono ricompresi nell'elenco solo quei
          contribuenti  che  non  hanno  presentato  la dichiarazione
          annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta
          inferiore  di  oltre  un  decimo  a  quella  dovuta  ovvero
          un'eccedenza  detraibile  o rimborsabile superiore di oltre
          un  decimo  a  quella  spettante. Negli elenchi deve essere
          specificato  se  gli  accertamenti  sono  definitivi  o  in
          contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica,
          anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
              Gli  uffici  dell'imposta  sul  valore aggiunto formano
          annualmente  per  ciascuna provincia compresa nella propria
          circoscrizione  un  elenco  nominativo dei contribuenti che
          hanno   presentato   la   dichiarazione   annuale  ai  fini
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto, con la specificazione,
          per   ognuno,  del  volume  di  affari.  Gli  elenchi  sono
          depositati  per  la  durata di un anno sia presso lo stesso
          ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel
          predetto  periodo,  e' ammessa la visione e l'estrazione di
          copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla
          disciplina    in    materia   di   accesso   ai   documenti
          amministrativi  di  cui  agli  articoli 22 e seguenti della
          legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni,
          dalla   relativa   normativa   di  attuazione,  nonche'  da
          specifiche  disposizioni  di  legge. Per l'accesso non sono
          dovuti  i tributi speciali di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
              Gli  stessi  uffici formano, per le finalita' di cui al
          secondo  comma, inoltre, un elenco cronologico contenente i
          nominativi  dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi
          dell'imposta  sul  valore aggiunto e di quelli che li hanno
          ottenuti.
              Fuori  dai  casi  sopra  previsti,  la  comunicazione o
          diffusione,  totale  o parziale, con qualsiasi mezzo, degli
          elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non
          costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa
          del  pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila
          euro.  La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando
          risulta  inefficace  in ragione delle condizioni economiche
          del contravventore.».