Art. 24. 
                            (Convenzioni) 
1. Al  fine  di  svolgere  in  modo  coordinato  funzioni  e  servizi
determinati, i comuni  e  le  province  possono  stipulare  tra  loro
apposite convenzioni. 
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la  durata,  le  forme  di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed  i
reciproci obblighi e garanzie. 
3. Per la gestione a tempo determinato di uno  specifico  servizio  o
per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie
di  propria  competenza,  possono  prevedere  forme  di   convenzione
obbligatoria fra i comuni e le province,  previa  statuizione  di  un
disciplinare-tipo.