Art. 25. 
                              (Consorzi) 
1. I comuni e le province, per la gestione associata di  uno  o  piu'
servizi, possono costituire un consorzio secondo  le  norme  previste
per  le  aziende  speciali  di  cui  all'articolo   23,   in   quanto
compatibili. 
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza  assoluta
dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24,  unitamente
allo statuto del consorzio. 
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli
enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio. 
4. L'assemblea del consorzio e'  composta  dai  rappresentanti  degli
enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro
delegato,  ciascuno  con   responsabilita'   pari   alla   quota   di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. 
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione  e  ne  approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 
6. Tra gli stessi comuni e province non puo' essere  costituito  piu'
di un consorzio. 
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato puo'
prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio  di
determinate  funzioni  e  servizi.  La  stessa   legge   ne   demanda
l'attuazione alle leggi regionali.