Art. 26. (Unioni di comuni) 1. In previsione di una loro fusione, due o piu' comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralita' di funzioni o di servizi. 2. Puo' anche far parte dell'unione non piu' di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti. 3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento puo' prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni partecipanti alla unione e ne disciplina le forme. 5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonche' le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni. 6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione e' sciolta. 7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti. 8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione.