Art. 27. 
                        (Accordi di programma) 
1. Per la definizione e l'attuazione di opere,  di  interventi  o  di
programmi  di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro   completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province
e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il  presidente  della
regione o il presidente della provincia o il  sindico,  in  relazione
alla compentenza primaria o prevalente sull'opera o sugli  interventi
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un  accordo
di  programma,  anche  su  richiesta  di  uno  o  piu'  dei  soggetti
interessati, per assicurare  il  coordinamento  delle  azioni  e  per
determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento  ed  ogni  altro
connesso adempimento. 
2. L'accordo  puo'  prevedere  altresi'  procedimenti  di  arbitrato,
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti. 
3.  Per  verificare  la  possibilita'  di  concordare  l'accordo   di
programma,  il  presidente  della  regione  o  il  presidente   della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate. 
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle  amministrazioni
interessate, e' approvato  con  atto  formale  del  presidente  della
regione o  del  presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed  e'
pubblicato nel bolletino ufficiale della regione. L'accordo,  qualora
adottato con  decreto  del  presidente  della  regione,  produce  gli
effetti  della  intesa  di  cui  all'articolo  81  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  determinando  le
eventuali e conseguenti  variazioni  degli  strumenti  urbanistici  e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso  del
comune interessato. 
5. Ove l'accordo comporti  variazione  degli  strumenti  urbanistici,
l'adesione  del  sindaco  allo  stesso  deve  essere  ratificata  dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 
6. La vigilanza  sull'esecuzione  dell'accordo  di  programma  e  gli
eventuali  interventi  sostitutivi  sono  svolti   da   un   collegio
presieduto dal  presidente  della  regione  o  dal  presidente  della
provincia o dal sindaco  e  composto  da  rappresentanti  degli  enti
locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione
o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 
7. Allorche' l'intervento o il programma di  intervento  comporti  il
concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione  dell'accordo
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3.  Il  collegio
di vigilanza di cui al comma 6  e'  in  tal  caso  presieduto  da  un
rappresentante della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  ed  e'
composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
all'accordo. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  esercita  le
funzioni attribuite dal comma 6 al  commissario  del  Governo  ed  al
prefetto. 
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a  tutti  gli
accordi di programma previsti da leggi  vigenti  relativi  ad  opere,
interventi o programmi di intervento  di  competenza  delle  regioni,
delle province  o  dei  comuni,  salvo  i  casi  in  cui  i  relativi
procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata  in
vigore della presente legge.  Restano  salve  le  competenze  di  cui
all'articolo 7 della legge 1o marzo 1986, n. 64.