Art. 46. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46) 
 Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili 
  1. La richiesta per l'acquisto delle  preparazioni  indicate  nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di  cui  devono
essere provviste le navi mercantili a norma  della  legge  16  giugno
1939, n. 1045, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle
tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o,  qualora
questi manchi, da  un  medico  fiduciario  dell'armatore.  Essa  deve
precisare il nome o il numero del natante, nonche' il  luogo  ove  ha
sede  l'ufficio  di  iscrizione  della  nave  per  la   quale   viene
rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo
ove trovasi il natante. 
  2. La prima delle  predette  copie  rimane  per  documentazione  al
richiedente; le altre due devono essere  rimesse  al  farmacista,  il
quale ne trattiene una per il proprio discarico e  trasmette  l'altra
al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno .. ". 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o  piu'
delle disposizioni del presente articolo e' punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione. 
  4. Il medico di bordo o, quando questi manchi,  il  capitano  della
nave, e' consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito
registro il carico e lo scarico. 
  5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in  ciascuna
pagina dal medico di porto del luogo ove e' iscritta la nave. 
  6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata  di
due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. 
 
          Note all'art. 46:
             -  La  legge n. 1045/1939 reca norme su: "Condizioni per
          l'igiene e l'abitabilita' degli  equipaggi  a  bordo  delle
          navi  mercantili nazionali".  Si riporta l'art. 1, relativo
          al campo di applicazione della legge:
             "Art.  1.  -  Le norme contenute nella presente legge si
          applicano  alle  navi   mercantili   nazionali   di   nuova
          costruzione,  siano  esse a propulsione meccanica od a vela
          (compresi i moto e piro-pescherecci),  superiori  alle  200
          tonnellate di stazza lorda.
             Per  le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate,
          che facciano parte del naviglio mercantile  nazionale  alla
          data  di  entrata in vigore della presente legge o che dopo
          la data stessa  ne  venissero  a  far  parte  per  acquisto
          all'estero,  si  provvede  a termini degli articoli 77, 78,
          79, 80, 82, 83, 87, 89 e 90.
             Le  norme  di  cui  agli  articoli  68,  83, 85 e 86, si
          applicano a tutte le navi mercantili nazionali di qualunque
          stazza,  siano  esse  a  propulsione  meccanica  che a vela
          (compresi i moto e piro-pescherecci)che facciano parte  del
          naviglio  mercantile  nazionale  alla  data  di  entrata in
          vigore della presente  legge  o  ne  vengano  a  far  parte
          successivamente".
             -  L'art.  46,  terzo  comma,  della  legge  n. 685/1975
          prevedeva originariamente l'ammenda  da  lire  centomila  a
          lire  cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e
          per l'aumento della sanzione, si veda la nota  all'art.  38
          nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.