Art. 46.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46)
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono
essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno
1939, n. 1045, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle
tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora
questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve
precisare il nome o il numero del natante, nonche' il luogo ove ha
sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene
rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo
ove trovasi il natante.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al
richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il
quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra
al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno .. ".
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu'
delle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della
nave, e' consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito
registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna
pagina dal medico di porto del luogo ove e' iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di
due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.
Note all'art. 46:
- La legge n. 1045/1939 reca norme su: "Condizioni per
l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle
navi mercantili nazionali". Si riporta l'art. 1, relativo
al campo di applicazione della legge:
"Art. 1. - Le norme contenute nella presente legge si
applicano alle navi mercantili nazionali di nuova
costruzione, siano esse a propulsione meccanica od a vela
(compresi i moto e piro-pescherecci), superiori alle 200
tonnellate di stazza lorda.
Per le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate,
che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla
data di entrata in vigore della presente legge o che dopo
la data stessa ne venissero a far parte per acquisto
all'estero, si provvede a termini degli articoli 77, 78,
79, 80, 82, 83, 87, 89 e 90.
Le norme di cui agli articoli 68, 83, 85 e 86, si
applicano a tutte le navi mercantili nazionali di qualunque
stazza, siano esse a propulsione meccanica che a vela
(compresi i moto e piro-pescherecci)che facciano parte del
naviglio mercantile nazionale alla data di entrata in
vigore della presente legge o ne vengano a far parte
successivamente".
- L'art. 46, terzo comma, della legge n. 685/1975
prevedeva originariamente l'ammenda da lire centomila a
lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e
per l'aumento della sanzione, si veda la nota all'art. 38
nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.