Art. 47. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47) 
    Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro 
  1. La richiesta per l'acquisto delle  preparazioni  indicate  nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di  cui  devono
essere provviste le aziende industriali, commerciali  e  agricole,  a
norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1956,  n.
303,  e'  fatta  in  triplice  copia,  nei  limiti  stabiliti   nelle
disposizioni previste dal decreto  medesimo,  dal  medico  fiduciario
dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove
e' ubicato il cantiere per il quale e' rilasciata, nonche' il  numero
dei lavoratori addetti; inoltre deve  essere  vistata  dall'autorita'
sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere e' ubicato. 
  2. La prima delle  predette  copie  rimane  per  documentazione  al
richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne
trattiene una per il  proprio  discarico  e  trasmette  l'altra  alla
competente unita' sanitaria locale apponendovi la dicitura:  "spedita
il giorno .. ". 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o  piu'
delle disposizioni del presente articolo e' punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione. 
  4. Il  titolare  dell'azienda  o  il  medico  del  cantiere  o,  in
mancanza, l'infermiere addetto o il capo  cantiere  e'  consegnatario
delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il  carico  e
lo scarico. 
  5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in  ciascuna
pagina  dall'autorita'  sanitaria  locale  nella  cui  circoscrizione
l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata  di  due
anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. 
 
          Note all'art. 47:
             -  Il  D.P.R.  n.  303/1956  reca:  "Norme  generali per
          l'igiene del lavoro".
             -  La  sostituzione  nel comma 2 delle parole "al medico
          provinciale", presenti nell'originario art. 47 della  legge
          n.  685/1975, con "alla competente unita' sanitaria locale"
          e' avvenuta in coerenza con l'art. 33, comma 1, della legge
          n.  162/1990  e  con  l'art.  67,  comma  2, della legge 23
          dicembre 1978, n. 833.
             -  L'art.  47,  terzo  comma,  della  legge  n. 685/1975
          prevedeva originariamente l'ammenda  da  lire  centomila  a
          lire  cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e
          per l'aumento della sanzione, si veda la nota  all'art.  38
          nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.