Art. 47.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47)
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono
essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a
norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle
disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario
dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove
e' ubicato il cantiere per il quale e' rilasciata, nonche' il numero
dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorita'
sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere e' ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al
richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne
trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla
competente unita' sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita
il giorno .. ".
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu'
delle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione.
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in
mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere e' consegnatario
delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e
lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna
pagina dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione
l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due
anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.
Note all'art. 47:
- Il D.P.R. n. 303/1956 reca: "Norme generali per
l'igiene del lavoro".
- La sostituzione nel comma 2 delle parole "al medico
provinciale", presenti nell'originario art. 47 della legge
n. 685/1975, con "alla competente unita' sanitaria locale"
e' avvenuta in coerenza con l'art. 33, comma 1, della legge
n. 162/1990 e con l'art. 67, comma 2, della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
- L'art. 47, terzo comma, della legge n. 685/1975
prevedeva originariamente l'ammenda da lire centomila a
lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e
per l'aumento della sanzione, si veda la nota all'art. 38
nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.