Art. 48.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48)
Approvvigionamento per le necessita' di pronto soccorso
1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni,
previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanita' puo'
rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della
custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette
preparazioni, per finalita' di pronto soccorso a favore di equipaggi
e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di
comunita' anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura
corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonche' le
disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.