Art. 48. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48) 
       Approvvigionamento per le necessita' di pronto soccorso 
  1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di  preparazioni,
previste negli articoli 46 e 47,  il  Ministero  della  sanita'  puo'
rilasciare autorizzazione, indicando la  persona  responsabile  della
custodia  e   della   utilizzazione,   alla   detenzione   di   dette
preparazioni, per finalita' di pronto soccorso a favore di  equipaggi
e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di
comunita' anche non di lavoro, di carattere temporaneo. 
  2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in  misura
corrispondente  alle  esigenze  mediamente  calcolabili,  nonche'  le
disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.