Art. 17.
  1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialita' e l'efficienza
dell'azione amministrativa  affidata  agli  organi  decentrati  dello
Stato  e agli enti pubblici e' istituito, presso ciascuna prefettura,
il comitato provinciale della pubblica amministrazione  quale  organo
di  coordinamento  delle  attivita'  statali  in  ambito provinciale,
nonche' di informazione e di consulenza del prefetto per  l'esercizio
delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge.
  2.  Il  comitato  e'  presieduto  dal  prefetto  ed e' composto dai
responsabili degli uffici decentrati delle  amministrazioni  statali,
comprese  quelle  ad  ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non
territoriali aventi sede nella provincia.  Le riunioni  del  comitato
sono  indette, di norma, con la partecipazione dei responsabili degli
uffici interessati alle materie da trattare.
  3. Quando e' necessario ai fini conoscitivi o di  raccordo  con  le
iniziative  di  altri  organismi  o  delle amministrazioni locali, il
prefetto  puo'  chiamare  a  partecipare  alle  sedute  del  comitato
rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  o di categoria piu'
rappresentative, nonche' degli  enti  locali  o  di  altri  organismi
interessati ai problemi da trattare.
  4.  Quando,  sulla  base  di  elementi  comunque acquisiti, ravvisi
l'esistenza  di  carenze,  inefficienze  o  disservizi,  il  comitato
provinciale  puo'  impartire  direttive  allo  scopo di accertarne le
cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra,  che
siano  eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2,
nonche' verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di
attivita' amministrative, comprese  quelle  derivanti  dai  contratti
dell'amministrazione  interessata.  Degli  accertamenti  richiesti  e
dell'esito degli stessi e' informata immediatamente l'amministrazione
centrale competente.
  5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni  attribuitegli  dalla
legge  e  in  attuazione  di  quanto  previsto nel presente articolo,
vigila sulla esecuzione delle determinazioni  adottate  dal  comitato
provinciale  della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente
del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i
Ministri  di  volta  in   volta   interessati,   mediante   relazioni
sull'attivita'  svolta  dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2
in riferimento alle finalita' del presente articolo.