Art. 17. 1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialita' e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici e' istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attivita' statali in ambito provinciale, nonche' di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge. 2. Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia. Le riunioni del comitato sono indette, di norma, con la partecipazione dei responsabili degli uffici interessati alle materie da trattare. 3. Quando e' necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto puo' chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria piu' rappresentative, nonche' degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare. 4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale puo' impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonche' verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attivita' amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi e' informata immediatamente l'amministrazione centrale competente. 5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attivita' svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalita' del presente articolo.