Art. 17-bis.
(( 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato    ))
(( tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere ))
(( e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del  ))
(( patrimonio dello Stato o di enti pubblici.                      ))
(( 2. Il Comitato e' presieduto da un prefetto ed e' composto da   ))
(( due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa,    ))
(( delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile.   ))
(( Dei predetti componenti almeno due sono designati tra           ))
(( appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive Amministrazioni. ))
(( Del Comitato possono, di volta in volta, essere chiamati a far  ))
(( parte, senza aver diritto a corresponsione di somme a qualunque ))
(( titolo, rappresentanti di altre Amministrazioni o enti pubblici ))
(( interessati.                                                    ))
(( 3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara per       ))
(( l'affidamento dei lavori di demolizione indicate nell'articolo  ))
(( 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (a), sussista la         ))
(( materiale impossibilita' di dare esecuzione alle ordinanze di   ))
(( demolizione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti, le        ))
(( Amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su    ))
(( cui insistono le opere abusive possono richiedere al prefetto   ))
(( della provincia l'intervento del Comitato. La richiesta e'      ))
(( trasmessa al predetto Comitato corredata di una relazione del   ))
(( prefetto che, qualora sussistano particolari esigenze di tutela ))
(( dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce il           ))
(( preventivo parere del comitato provinciale per l'ordine e la    ))
(( sicurezza pubblica.                                             ))
(( 4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Comitato provvede     ))
(( all'elaborazione del progetto di demolizione, e sovrintende     ))
(( alla esecuzione dello stesso alla quale si provvede con         ))
(( personale e mezzi delle Forze armate, del Corpo nazionale dei   ))
(( vigili del fuoco e delle altre Amministrazioni dello Stato,     ))
(( tenuto conto delle rispettive dotazioni di attrezzature e mezzi ))
(( tecnici in relazione all'entita' dell'intervento.               ))
(( 5. Il prefetto, ove necessario, dispone che l'esecuzione        ))
(( avvenga con l'assistenza della forza pubblica.                  ))
(( 6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il    ))
(( Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle finanze, dei    ))
(( lavori pubblici e della marina mercantile, sono determinati i   ))
(( criteri e le modalita' di organizzazione e funzionamento del    ))
(( Comitato, nonche' le procedure per l'attuazione degli           ))
(( interventi operativi.                                           ))
(( 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 5 e 6, del      ))
(( decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con           ))
(( modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (b), le        ))
(( disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche     ))
(( ai beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965,         ))
(( n. 575, e successive modificazioni (c), quando si tratti di     ))
(( opere e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati nel    ))
(( comma 1.                                                        ))
(( 8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico delle       ))
(( Amministrazioni rchiedenti e assistite dai privilegi di legge   ))
(( per la riscossione delle imposte.                               ))
 
             (a)  L'art.  27 della legge n. 47/1985 (Norme in materia
          di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,
          recupero  e  sanatoria  delle  opere  abusive)   e'   cosi'
          formulato:
             "Art.  27  (Demolizione  di opere). - In tutti i casi in
          cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa e'
          disposta  dal  sindaco  su  valutazione   tecnico-economica
          approvata dalla giunta comunale.
             I  relativi  lavori  sono  affidati,  anche a trattativa
          privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente  idonee
          iscritte  all'albo  nazionale  dei costruttori, indicate in
          numero di almeno cinque  dal  provveditore  regionale  alle
          opere pubbliche.
             Nel caso di impossibilita' di affidamento dei lavori, il
          sindaco  ne da' notizia al prefetto, il quale provvede alla
          demolizione con  i  mezzi  a  disposizione  della  pubblica
          amministrazione,  ovvero  tramite impresa iscritta all'albo
          nazionale dei costruttori se i lavori non siano  eseguibili
          in gestione diretta.
             Il  rifiuto  ingiustificato  da  parte  dell'impresa  di
          eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per  un
          anno".
             (b)  Il  testo  dell'art.  4,  commi  5 e 6, del D.L. n.
          230/1989 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione  e  la
          destinazione  dei  beni  confiscati ai sensi della legge 31
          maggio 1965, n. 575), e' il seguente:
             "5. Ai fini della destinazione dei beni immobili  e  dei
          beni  costituiti  in  azienda  confiscati,  l'intendente di
          finanza, acquisita dall'ufficio tecnico erariale  la  stima
          del  valore  dei  beni,  ne  informa  il prefetto il quale,
          sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
          pubblica,  integrato  dall'intendente  di  finanza  e   dal
          sindaco  del  comune  in  cui si trova l'immobile o ha sede
          l'azienda  e  con  la  partecipazione  dell'amministratore,
          formula  al  Ministro  delle  finanze  proposte motivate in
          ordine  alla  destinazione  medesima.  La   proposta   puo'
          riguardare  la  conservazione  del bene al patrimonio dello
          Stato e  la  relativa  utilizzazione,  il  trasferimento  a
          titolo gratuito ad altro ente pubblico per essere destinato
          al  perseguimento  di fini istituzionali o sociali o, per i
          beni costituiti in azienda,  la  cessione  anche  a  titolo
          gratuito a societa' e imprese a partecipazione pubblica per
          la continuita' produttiva e occupazionale. La proposta puo'
          infine  riguardare,  se  ritenuta  di maggiore utilita' per
          l'interesse pubblico,  la  vendita,  per  un  corrispettivo
          determinato   nella   proposta   medesima  e  comunque  non
          inferiore  alla  stima  dell'ufficio  tecnico  erariale,  a
          soggetti   che   ne  abbiano  fatto  richiesta,  ovvero  la
          liquidazione dei beni. Se si e' proceduto per il  reato  di
          cui  all'art.  75  della  legge 22 dicembre 1975, n. 685, i
          beni  immobili  confiscati  possono  essere  assegnati   ad
          associazioni,   comunita'  od  enti  che  si  occupano  del
          recupero delle persone tossicodipendenti, sempre che  diano
          garanzie  di  affidabilita' e svolgano la propria attivita'
          nel  territorio  ove  l'immobile  insista  e  ne   facciano
          motivata richiesta.
            6.  Il  Ministro  delle  finanze,  ricevuta  la proposta,
          provvede con proprio decreto in  ordine  alla  destinazione
          dei beni, eventualmente anche in difformita' dalla proposta
          medesima  in  considerazione  di  situazioni  sopravvenute,
          ovvero  di  esigenze  di  carattere generale.   Nei casi di
          trasferimento o di cessione a titolo  gratuito  di  cui  al
          comma  5,  il  decreto  del  Ministro  costituisce  ad ogni
          effetto titolo acquisitivo della  proprieta'  del  bene  da
          parte  dell'ente assegnatario. Quando sia stata disposta la
          conservazione del bene  al  patrimonio  dello  Stato,  puo'
          esserne  altresi'  stabilita  la concessione in uso ad enti
          forniti di personalita' giuridica di  diritto  privato  che
          per  finalita' statutarie operino, senza fini di lucro, nel
          campo sociale o educativo. Quando  sia  stata  disposta  la
          liquidazione  dei  beni,  alle relative operazioni provvede
          l'intendente di finanza,  il  quale  puo'  affidarle  anche
          all'amministratore   incaricato   della  gestione,  che  vi
          procede, con l'osservanza delle norme di cui  al  comma  3,
          entro  il  termine  di  sei mesi dalla data del decreto del
          Ministro  delle  finanze.  Anche  prima  dell'adozione  del
          decreto  del Ministro delle finanze, per la tutela dei beni
          confiscati si applica il disposto di cui al  secondo  comma
          dell'art. 823 del codice civile".
             L'art.  75  della  legge  n.  685/1975 (Disciplina degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope.  Prevenzione,  cura  e
          riabilitazione  dei  relativi stati di tossico-dipendenza),
          richiamato nel comma 5 sopratrascritto, e'  stato  abrogato
          dall'art.   38   della   legge  26  giugno  1990,  n.  162,
          abrogazione ribadita dall'art. 136 del  testo  unico  delle
          leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9
          ottobre 1990, n. 309. In luogo dell'art. 75 della legge  n.
          685/1975  il riferimento deve intendersi fatto ora all'art.
          74 del predetto testo unico (si veda al  riguardo  la  nota
          (c) all'art. 4).
             Il  secondo  comma  dell'art.  823  del  codice  civile,
          richiamato nel comma 6 dell'art. 4  del  D.L.  n.  230/1989
          (sopra   riportato),  prevede  che:  "Spetta  all'autorita'
          amministrativa la tutela  dei  beni  che  fanno  parte  del
          demanio  pubblico. Essa ha sia facolta' di procedere in via
          amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a  difesa
          della  proprieta'  e  del  possesso  regolati  dal presente
          codice".
             (c) La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni  contro  la
          mafia".    Detta  legge e' stata successivamente modificata
          dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, dal D.L. 6 settembre
          1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla  legge  12
          ottobre 1982, n. 726, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936,
          dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, dal D.L. 14 giugno 1989,
          n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          1989,  n.  282,  dalla  legge 19 marzo 1990, n. 55, e dagli
          articoli 6 e 20 del decreto qui pubblicato.