Art. 17-bis. (( 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato )) (( tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere )) (( e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del )) (( patrimonio dello Stato o di enti pubblici. )) (( 2. Il Comitato e' presieduto da un prefetto ed e' composto da )) (( due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, )) (( delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. )) (( Dei predetti componenti almeno due sono designati tra )) (( appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive Amministrazioni. )) (( Del Comitato possono, di volta in volta, essere chiamati a far )) (( parte, senza aver diritto a corresponsione di somme a qualunque )) (( titolo, rappresentanti di altre Amministrazioni o enti pubblici )) (( interessati. )) (( 3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara per )) (( l'affidamento dei lavori di demolizione indicate nell'articolo )) (( 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (a), sussista la )) (( materiale impossibilita' di dare esecuzione alle ordinanze di )) (( demolizione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti, le )) (( Amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su )) (( cui insistono le opere abusive possono richiedere al prefetto )) (( della provincia l'intervento del Comitato. La richiesta e' )) (( trasmessa al predetto Comitato corredata di una relazione del )) (( prefetto che, qualora sussistano particolari esigenze di tutela )) (( dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce il )) (( preventivo parere del comitato provinciale per l'ordine e la )) (( sicurezza pubblica. )) (( 4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Comitato provvede )) (( all'elaborazione del progetto di demolizione, e sovrintende )) (( alla esecuzione dello stesso alla quale si provvede con )) (( personale e mezzi delle Forze armate, del Corpo nazionale dei )) (( vigili del fuoco e delle altre Amministrazioni dello Stato, )) (( tenuto conto delle rispettive dotazioni di attrezzature e mezzi )) (( tecnici in relazione all'entita' dell'intervento. )) (( 5. Il prefetto, ove necessario, dispone che l'esecuzione )) (( avvenga con l'assistenza della forza pubblica. )) (( 6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il )) (( Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle finanze, dei )) (( lavori pubblici e della marina mercantile, sono determinati i )) (( criteri e le modalita' di organizzazione e funzionamento del )) (( Comitato, nonche' le procedure per l'attuazione degli )) (( interventi operativi. )) (( 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 5 e 6, del )) (( decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (b), le )) (( disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche )) (( ai beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, )) (( n. 575, e successive modificazioni (c), quando si tratti di )) (( opere e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati nel )) (( comma 1. )) (( 8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico delle )) (( Amministrazioni rchiedenti e assistite dai privilegi di legge )) (( per la riscossione delle imposte. ))
(a) L'art. 27 della legge n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e' cosi' formulato: "Art. 27 (Demolizione di opere). - In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa e' disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche. Nel caso di impossibilita' di affidamento dei lavori, il sindaco ne da' notizia al prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno". (b) Il testo dell'art. 4, commi 5 e 6, del D.L. n. 230/1989 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575), e' il seguente: "5. Ai fini della destinazione dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda confiscati, l'intendente di finanza, acquisita dall'ufficio tecnico erariale la stima del valore dei beni, ne informa il prefetto il quale, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato dall'intendente di finanza e dal sindaco del comune in cui si trova l'immobile o ha sede l'azienda e con la partecipazione dell'amministratore, formula al Ministro delle finanze proposte motivate in ordine alla destinazione medesima. La proposta puo' riguardare la conservazione del bene al patrimonio dello Stato e la relativa utilizzazione, il trasferimento a titolo gratuito ad altro ente pubblico per essere destinato al perseguimento di fini istituzionali o sociali o, per i beni costituiti in azienda, la cessione anche a titolo gratuito a societa' e imprese a partecipazione pubblica per la continuita' produttiva e occupazionale. La proposta puo' infine riguardare, se ritenuta di maggiore utilita' per l'interesse pubblico, la vendita, per un corrispettivo determinato nella proposta medesima e comunque non inferiore alla stima dell'ufficio tecnico erariale, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, ovvero la liquidazione dei beni. Se si e' proceduto per il reato di cui all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i beni immobili confiscati possono essere assegnati ad associazioni, comunita' od enti che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti, sempre che diano garanzie di affidabilita' e svolgano la propria attivita' nel territorio ove l'immobile insista e ne facciano motivata richiesta. 6. Il Ministro delle finanze, ricevuta la proposta, provvede con proprio decreto in ordine alla destinazione dei beni, eventualmente anche in difformita' dalla proposta medesima in considerazione di situazioni sopravvenute, ovvero di esigenze di carattere generale. Nei casi di trasferimento o di cessione a titolo gratuito di cui al comma 5, il decreto del Ministro costituisce ad ogni effetto titolo acquisitivo della proprieta' del bene da parte dell'ente assegnatario. Quando sia stata disposta la conservazione del bene al patrimonio dello Stato, puo' esserne altresi' stabilita la concessione in uso ad enti forniti di personalita' giuridica di diritto privato che per finalita' statutarie operino, senza fini di lucro, nel campo sociale o educativo. Quando sia stata disposta la liquidazione dei beni, alle relative operazioni provvede l'intendente di finanza, il quale puo' affidarle anche all'amministratore incaricato della gestione, che vi procede, con l'osservanza delle norme di cui al comma 3, entro il termine di sei mesi dalla data del decreto del Ministro delle finanze. Anche prima dell'adozione del decreto del Ministro delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 823 del codice civile". L'art. 75 della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza), richiamato nel comma 5 sopratrascritto, e' stato abrogato dall'art. 38 della legge 26 giugno 1990, n. 162, abrogazione ribadita dall'art. 136 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In luogo dell'art. 75 della legge n. 685/1975 il riferimento deve intendersi fatto ora all'art. 74 del predetto testo unico (si veda al riguardo la nota (c) all'art. 4). Il secondo comma dell'art. 823 del codice civile, richiamato nel comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 230/1989 (sopra riportato), prevede che: "Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha sia facolta' di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso regolati dal presente codice". (c) La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia". Detta legge e' stata successivamente modificata dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, dal D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dagli articoli 6 e 20 del decreto qui pubblicato.