Art. 18. (( 1. Per favorire la mobilita' del personale e' avviato un )) (( programma straordinario di edilizia residenziale da concedere )) (( in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni )) (( dello Stato quando e' strettamente necessario alla lotta alla )) (( criminalita' organizzata, con priorita' per coloro che vengano )) (( trasferiti per esigenze di servizio: )) (( a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 )) (( miliardi a valere sul limite di impegno di lire 150 miliardi )) (( relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della )) (( legge 11 marzo 1988, n. 67 (a); )) b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b ) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (b) , relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante parte di tali proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (c) . 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. (( I contributi )) (( di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche )) (( indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed )) (( edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione o in )) (( un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma restando )) (( l'entita' annuale complessiva del limite di impegno autorizzato )) (( a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina )) (( gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonche' )) (( il loro ammontare massimo. )) Il CIPE, su proposta del CER, delibera, per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), sulla durata e i contenuti del rapporto di locazione, sulle modalita' di affidamento, anche in concessione, degli interventi di cui al comma 1, sulle modalita' di acquisizione degli alloggi realizzati, limitatamente a quelli di edilizia sovvenzionata, al patrimonio degli Istituti autonomi case popolari e sui requisiti di reddito per l'accesso ai medesimi alloggi. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalita' stabilite dal CIPE. 3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche' alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5. (( 4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al )) (( comma 1 si applicano le procedure previste dall'articolo 3, )) (( comma 7- bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. )) (( 118 (d). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto il comitato )) (( esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la presentazione )) (( delle domande. )) 5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 (e). Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni (f). (( 5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione )) (( vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia )) (( residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello )) (( Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di )) (( personalita' giuridica, indicati nel libro III, titolo I, capo )) (( II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, )) (( ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni )) (( anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni )) (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto. )) (( 5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di )) (( finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici )) (( centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi )) (( giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5- bis, )) (( all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla )) (( loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e )) (( destinazione nonche' alla cessione al comune richiedente. )) (( 5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma )) (( straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli interventi )) (( diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze )) (( di servizio. )) )) 6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensita' abitativa e della consistenza degli uffici statali. L'acquisto da parte degli enti pubblici e presidenziali non puo' essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato. 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6.
(a) Il comma 3 dell'art. 22 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: "Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), della medesima legge n. 457 del 1978, e' autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi e' destinata alle finalita' e con le modalita' di cui al comma 7- bis dell'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 (v. al riguardo la successiva nota (d) , n.d.r. )". (b) Il primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge n. 60/1963 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. - Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori) e' cosi' formulato: "Al finanziamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi: (omissis); b) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti comunque qualificati da aziende, amministrazioni, enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente; c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti, a carico delle aziende, enti e amministrazioni di cui alla precedente lettera b), escluse le amministrazioni dello Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". (c) Il testo del primo comma, lettera e), dell'art. 2 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il seguente: "Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare: (omissis); e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni, ivi comprese quelle destinate all'edilizia rurale, e stabilisce la quota minima degli interventi che non puo', comunque, essere inferiore al 40 per cento del complesso di essi da destinare ai territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che approva il testo unico delle norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno". (d) Il comma 7- bis dell'art. 3 del D.L. n. 12/1985 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) prevede che: "Nell'ambito dei limiti di impegno di cui al comma precedente il comitato esecutivo del CER destina un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi. I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda al CER entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comitato esecutivo del CER individua i soggetti cui affidare la realizzazione del programma. Tali soggetti, entro sessanta giorni dalla promessa di contributo, sono tenuti a documentare la disponibilita' di aree idonee immediatamente utilizzabili". (e) Il testo dell'art. 8, comma nono, del D.L. n. 629/1979 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia) e' il seguente: "Se l'area occorrente per la realizzazione degli alloggi e delle relative opere di urbanizzazione non e' stata gia' acquisita dal comune, ovvero, pur essendo nella sua disponibilita', ha una destinazione urbanistica diversa da quella edificatoria, ovvero non e' inclusa nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, alla delibera comunale, con la quale viene adottato il programma costruttivo e che equivale, comunque, a variante degli strumenti urbanistici, si applica l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni". (f) L'art. 45 della legge n. 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e' cosi' formulato: "Art. 45. - E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma di lire 300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonche' per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona. Le modalita' e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il tesoro dello Stato e' autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalita' di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973. Le richieste di mutui di cui al primo comma sono trasmesse al CER dalle regioni, le quali provvedono a raccoglierle dai comuni interessati ed a coordinarle, avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del precedente art. 3. Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro il primo ottobre di ciascun anno, le richieste alla Cassa depositi e prestiti, indicando l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella concessione dei mutui, anche ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 23".