Art. 18.
(( 1. Per favorire la mobilita' del personale e' avviato un        ))
(( programma straordinario di edilizia residenziale da concedere   ))
(( in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni ))
(( dello Stato quando e' strettamente necessario alla lotta alla   ))
(( criminalita' organizzata, con priorita' per coloro che vengano  ))
(( trasferiti per esigenze di servizio:                            ))
(( a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50    ))
(( miliardi a valere sul limite di impegno di lire 150 miliardi    ))
(( relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della     ))
(( legge 11 marzo 1988, n. 67 (a);                                 ))
    b) per l'edilizia sovvenzionata,  con  un  finanziamento  di  900
miliardi  alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi
per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al  primo  comma,
lettere  b  ) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n.
60 (b) , relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante  parte  di
tali  proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva
di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 5  agosto
1978, n. 457 (c) .
  2.  Gli  interventi  di  cui al comma 1 sono realizzati dai comuni,
dagli  IACP,  da  imprese  di  costruzione  e  loro  consorzi  e   da
cooperative e loro consorzi. (( I contributi                       ))
(( di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche             ))
(( indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed        ))
(( edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione o in ))
(( un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma restando      ))
(( l'entita' annuale complessiva del limite di impegno autorizzato ))
(( a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina   ))
(( gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonche'  ))
(( il loro ammontare massimo. )) Il CIPE,
su  proposta  del  CER,  delibera, per gli alloggi di cui al comma 1,
lettera a), sulla durata e i contenuti  del  rapporto  di  locazione,
sulle   modalita'   di   affidamento,  anche  in  concessione,  degli
interventi di cui al comma 1, sulle modalita' di  acquisizione  degli
alloggi realizzati, limitatamente a quelli di edilizia sovvenzionata,
al  patrimonio  degli Istituti autonomi case popolari e sui requisiti
di reddito per l'accesso ai medesimi alloggi.
In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto  di
trasferimento  deve  prevedere  espressamente, a pena di nullita', il
passaggio in capo all'acquirente  degli  obblighi  di  locazione  nei
tempi e con le modalita' stabilite dal CIPE.
  3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla realizzazione
di  interventi  di  recupero  del  patrimonio edilizio anche mediante
l'acquisizione di edifici  da  recuperare,  di  interventi  di  nuova
costruzione,  nonche'  alla  realizzazione  delle necessarie opere di
urbanizzazione.  Gli  interventi  possono  far  parte  di   programmi
integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.
(( 4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al     ))
(( comma 1 si applicano le procedure previste dall'articolo 3,     ))
(( comma 7- bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,         ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n.    ))
(( 118 (d). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  ))
(( della legge di conversione del presente decreto il comitato     ))
(( esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la presentazione  ))
(( delle domande.                                                  ))
  5.  Al  fine  di assicurare la disponibilita' delle aree necessarie
alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1,  si
applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n.  629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980,
n. 25 (e). Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'  autorizzata
a  concedere  ai  comuni  interessati mutui decennali senza interessi
secondo le modalita' ed alle condizioni  da  stabilire  con  apposito
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, utilizzando le  disponibilita'  del  fondo  speciale
costituito  presso  la  Cassa stessa, ai sensi dell'articolo 45 della
legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni (f).
((  5-bis.  Sono consentiti atti di cessione, con destinazione     ))
(( vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia           ))
(( residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello   ))
(( Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di      ))
(( personalita' giuridica, indicati nel libro III, titolo I, capo  ))
(( II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi,   ))
(( ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni  ))
(( anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni      ))
(( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del  ))
(( presente decreto.                                               ))
(( 5-ter.  I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di          ))
(( finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici         ))
(( centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi   ))
(( giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5- bis,    ))
(( all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla ))
(( loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e      ))
(( destinazione nonche' alla cessione al comune richiedente.       ))
((    5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma     ))
(( straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli interventi     ))
(( diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze   ))
(( di servizio. ))                                                 ))
  6.  Gli  enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di
previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il  periodo
1990-95  una  somma,  non  superiore  al 40% dei fondi destinati agli
investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili
a  destinazione  residenziale,  da  destinare  a  dipendenti  statali
trasferiti  per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione
e nell'acquisto  di  immobili  della  intensita'  abitativa  e  della
consistenza  degli  uffici  statali.  L'acquisto  da parte degli enti
pubblici e presidenziali  non  puo'  essere  riferito  agli  immobili
costruiti con i contributi dello Stato.
  7.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro del  lavoro  e
della  previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle  risorse  da  destinare
agli interventi di cui al comma 6.
 
             (a)  Il  comma  3  dell'art.  22  della legge n. 67/1988
          (Legge finanziaria 1988) prevede che: "Per la  concessione,
          in  favore  delle  imprese edilizie, cooperative e relativi
          consorzi, dei contributi di cui all'art. 16 della  legge  5
          agosto  1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata,
          ivi compresi i programmi di recupero  di  cui  all'art.  1,
          primo  comma,  lettera  b), della medesima legge n. 457 del
          1978, e' autorizzato il  limite  di  impegno  di  lire  150
          miliardi   per  ciascuno  degli  anni  dal  1988  al  1990.
          Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente  comma
          relativo al 1989 una quota di 50 miliardi e' destinata alle
          finalita'  e  con  le  modalita'  di  cui  al  comma 7- bis
          dell'art. 3 del  decreto-legge  7  febbraio  1985,  n.  12,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
          n. 118 (v.  al riguardo la successiva nota (d) , n.d.r. )".
             (b) Il primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10  della
          legge  n.    60/1963  (Liquidazione del patrimonio edilizio
          della Gestione I.N.A. - Casa e istituzione di un  programma
          decennale  di  costruzione  di  alloggi  per lavoratori) e'
          cosi' formulato:
             "Al finanziamento del programma decennale di costruzione
          di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi:
               (omissis);
               b) un  contributo  pari  allo  0,35  per  cento  della
          retribuzione  mensile,  a  carico  dei  dipendenti comunque
          qualificati da aziende, amministrazioni,  enti  pubblici  e
          privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica
          dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente;
               c)  un  contributo  pari  allo  0,70  per  cento delle
          retribuzioni mensili corrisposte ai  propri  dipendenti,  a
          carico  delle  aziende,  enti e amministrazioni di cui alla
          precedente lettera b),  escluse  le  amministrazioni  dello
          Stato,  le regioni, le provincie, i comuni e le istituzioni
          pubbliche di assistenza e beneficenza".
             (c) Il testo del primo comma, lettera  e),  dell'art.  2
          della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale)
          e' il seguente:
             "Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva
          interregionale  per la programmazione economica, indica gli
          indirizzi programmatici per l'edilizia  residenziale  e  in
          particolare:
                (omissis);
               e)  indica i criteri per la ripartizione delle risorse
          finanziarie tra le regioni, ivi comprese  quelle  destinate
          all'edilizia  rurale,  e  stabilisce  la quota minima degli
          interventi che non puo', comunque, essere inferiore  al  40
          per  cento  del complesso di essi da destinare ai territori
          di  cui  all'art.  1  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  30  giugno  1967, n. 1523, che approva il testo
          unico  delle  norme  sugli  interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno".
             (d)  Il  comma  7-  bis  dell'art. 3 del D.L. n. 12/1985
          (Misure finanziarie in favore delle aree ad  alta  tensione
          abitativa)  prevede che: "Nell'ambito dei limiti di impegno
          di cui al comma precedente il comitato  esecutivo  del  CER
          destina  un  limite  di  impegno di 30 miliardi di lire per
          l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata
          di cui al primo comma, lettera b),  dell'articolo  1  della
          legge  5  agosto  1978,  n.  457,  da realizzarsi a cura di
          imprese,  cooperative  e  relativi  consorzi.  I   soggetti
          interessati  sono  tenuti a presentare domanda al CER entro
          trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge   di
          conversione del presente decreto. Il comitato esecutivo del
          CER  individua i soggetti cui affidare la realizzazione del
          programma.  Tali  soggetti,  entro  sessanta  giorni  dalla
          promessa  di  contributo,  sono  tenuti  a  documentare  la
          disponibilita' di aree idonee immediatamente utilizzabili".
             (e)  Il  testo  dell'art.  8,  comma  nono,  del D.L. n.
          629/1979 (Dilazione dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di
          rilascio  per  gli  immobili adibiti ad uso di abitazione e
          provvedimenti urgenti per l'edilizia) e' il  seguente:  "Se
          l'area  occorrente  per  la  realizzazione  degli alloggi e
          delle relative opere di urbanizzazione non  e'  stata  gia'
          acquisita   dal  comune,  ovvero,  pur  essendo  nella  sua
          disponibilita', ha una destinazione urbanistica diversa  da
          quella  edificatoria,  ovvero  non  e' inclusa nei piani di
          zona di cui  alla  legge  18  aprile  1962,  n.  167,  alla
          delibera comunale, con la quale viene adottato il programma
          costruttivo  e  che  equivale,  comunque,  a variante degli
          strumenti urbanistici, si applica l'art. 51 della legge  22
          ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni".
             (f)  L'art.  45  della  legge  n.  865/1971 (Programmi e
          coordinamento  dell'edilizia  residenziale  pubblica  norme
          sulla  espropriazione  per  pubblica utilita'; modifiche ed
          integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18  aprile
          1962,  n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione
          di  spesa   per   interventi   straordinari   nel   settore
          dell'edilizia  residenziale,  agevolata e convenzionata) e'
          cosi' formulato:
             "Art. 45. - E' costituito presso  la  Cassa  depositi  e
          prestiti  un  fondo  speciale con gestione autonoma di lire
          300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione
          e l'urbanizzazione primaria  delle  aree,  nonche'  per  la
          realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le
          aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di
          zona.
             Le  modalita'  e  le condizioni per il funzionamento del
          fondo speciale sono stabilite con decreto del Ministro  per
          il  tesoro,  sentito  il  Comitato interministeriale per il
          credito ed il risparmio.
             Il tesoro dello Stato e' autorizzato ad  apportare  alla
          Cassa depositi e prestiti, per le finalita' di cui al primo
          comma, la somma di lire 300 miliardi.
             Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro  in ragione di lire 100 miliardi per
          ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.
             Le richieste  di  mutui  di  cui  al  primo  comma  sono
          trasmesse  al  CER  dalle  regioni,  le  quali provvedono a
          raccoglierle  dai  comuni  interessati  ed  a  coordinarle,
          avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a
          norma del precedente art. 3.
             Il  Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER,
          trasmette, entro il  primo  ottobre  di  ciascun  anno,  le
          richieste   alla   Cassa  depositi  e  prestiti,  indicando
          l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare  nella
          concessione  dei  mutui,  anche  ai fini del rimborso delle
          anticipazioni di cui al precedente art. 23".