ART. 47. 
                     (Trasferimenti di azienda). 
  1. Quando si intenda effettuare, ai sensi  dell'articolo  2112  del
codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono  occupati  piu'
di quindici  lavoratori,  l'alienante  e  l'acquirente  devono  darne
comunicazione per iscritto, almeno  venticinque  giorni  prima,  alle
rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'articolo
19 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  nelle  unita'  produttive
interessate, nonche' alle rispettive associazioni  di  categoria.  In
mancanza delle predette rappresentanze  aziendali,  la  comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria  aderenti  alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  La
comunicazione alle associazioni di categoria puo'  essere  effettuata
per il tramite dell'associazione sindacale alla  quale  aderiscono  o
conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del
programmato  trasferimento   d'azienda;   b)   le   sue   conseguenze
giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;  c)  le  eventuali
misure previste nei confronti di questi ulitimi. 
  2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali  o
dei  sindacati  di  categoria,  comunicata  entro  sette  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di cui  al  comma  1,  l'alienante  e
l'acquirente  sono  tenuti  ad  avviare,  entro  sette   giorni   dal
ricevimento della  predetta  richiesta,  un  esame  congiunto  con  i
soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende  esaurita
qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto
un  accordo.  Il  mancato  rispetto,  da  parte   dell'acquirente   o
dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente
articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
  3. I primi tre commi dell'articolo  2112  del  codice  civile  sono
sostituiti dai seguenti: 
  "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua
con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti  i  diritti  che  ne
derivano. 
  L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per  tutti  i
crediti che il lavoratore aveva al tempo del  trasferimento.  Con  le
procedure di cui agli articoli 410 e  411  del  codice  di  procedura
civile il lavoratore puo' consentire  la  liberazione  dell'alienante
dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 
  L'acquirente e' tenuto  ad  applicare  i  trattamenti  economici  e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali  vigenti
alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da  altri  contratti  collettivi  applicabili  all'impresa
dell'acquirente". 
  4. Ferma restando  la  facolta'  dell'alienante  di  esercitare  il
recesso ai sensi della normativa  in  materia  di  licenziamenti,  il
trasferimento  d'azienda  non  costituisce  di  per  se'  motivo   di
licenziamento. 
  5. Qualora il trasferimento riguardi aziende  o  unita'  produttive
delle quali il CIPI abbia accertato lo stato  di  crisi  aziendale  a
norma dell'articolo 2, quinto  comma,  lettera  c),  della  legge  12
agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata
dichiarazione di fallimento, omologazione  di  concordato  preventivo
consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento  di
liquidazione   coatta   amministrativa   ovvero   di   sottoposizione
all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui  la  continuazione
dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della
consultazione di cui ai  precedenti  commi  sia  stato  raggiunto  un
accordo circa il mantenimento  anche  parziale  dell'occupazione,  ai
lavoratori il cui rapporto di lavoro continua  con  l'acquirente  non
trova applicazione l'articolo  2112  del  codice  civile,  salvo  che
dall'accordo risultino condizioni  di  miglior  favore.  Il  predetto
accordo puo' altresi' prevedere che il trasferimento non riguardi  il
personale eccedentario e che quest'ultimo  continui  a  rimanere,  in
tutto i in parte, alle dipendenze dell'alienante. 
  6. I lavoratori che non passano  alle  dipendenze  dell'acquirente,
dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza  nelle
assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data  del
trasferimento, ovvero  entro  il  periodo  maggiore  stabilito  dagli
accordi  collettivi.  Nei  confronti  dei  lavoratori  predetti,  che
vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o  dal  subentrante
in un  momento  successivo  al  trasferimento  d'azienda,  non  trova
applicazione l'articolo 2112 del codice civile. 
 
          Note all'art. 47: 
          - La legge 20 maggio 1970, n. 300, detta norme sulla tutela
          della liberta' e dignita' dei  lavoratori,  della  liberta'
          sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e
          norme sul collocamento. L'art. 19 recita: 
          "Art.  19  (Costituzione  delle  rappresentanze   sindacali
          aziendali). - Rappresentanze  sindacali  aziendali  possono
          essere costituite ad  iniziativa  dei  lavoratori  in  ogni
          unita' produttiva, nell'ambito: 
          a)  delle   associazioni   aderenti   alle   confederazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 
          b)  delle  associazioni  sindacale,  non   affiliate   alle
          predette confederazioni, che siano firmatarie di  contratti
          collettivi nazionali  o  provinciali  di  lavoro  applicati
          nell'unita' produttiva. 
          Nell'ambito  di  aziende  con  piu'  unita'  produttive  le
          rappresentanze  sindacali  possono  istituire   organi   di
          coordinamento". 
          L'art. 28 recita: 
          "Art. 28  (Repressione  della  condotta  antisindacale).  -
          Qualora il datore di lavoro ponga in  essere  comportamenti
          diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e
          della attivita' sindacale nonche' del diritto di  sciopero,
          su  ricorso  degli  organismi  locali  delle   associazioni
          sindacali nazionali che vi abbiano  interesse,  il  pretore
          del  luogo  ove  e'  posto  in  essere   il   comportamento
          denunziato, nei due giorni successivi, convocate  le  parti
          ed   assunte   sommarie   informazioni,   qualora   ritenga
          sussistente la violazione di cui al presente comma,  ordina
          al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
          esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
          rimozione degli effetti. 
          L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere  revocata
          fino alla sentenza  con  cui  il  pretore  in  funzione  di
          giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma
          del comma successivo. 
          Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa,  entro
          15 giorni  dalla  comunicazione  del  decreto  alle  parti,
          opposizione davanti al pretore in funzione di  giudice  del
          lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si
          osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del
          codice di procedura civile. 
          Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al
          primo comma, o alla sentenza pronunciata  nel  giudizio  di
          opposizione e' punito ai sensi  dell'art.  650  del  codice
          penale. 
          L'autorita'  giudiziaria  ordina  la  pubblicazione   della
          sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36
          del codice penale". 
          -  La  legge  12   agosto   1977,   n.   675,   concernente
          provvedimenti   per   il   coordinamento   della   politica
          industriale, la ristrutturazione,  la  riconversione  e  lo
          sviluppo del  settore.  L'art.  2,  comma  5,  lettera  c),
          recita:  "c)  accerta  la  sussistenza,   ai   fini   della
          corresponsione del trattamento previsto dall'art.  2  della
          legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni,
          di  specifici  casi  di  crisi  aziendale  che   presentino
          particolare rilevanza sociale in relazione alla  situazione
          occupazione  locale  ed  alla  situazione  produttiva   del
          settore".