ART. 48. 
        (Insolvenza dei datori di lavoro: criteri di delega). 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  80/987/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) previsione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge
29 maggio 1982, n. 297, nei casi di datori di  lavoro  soggetti  alle
procedure ivi previste, nonche'  alla  procedura  di  amministrazione
straordinaria prevista dal decreto-legge  30  gennaio  1979,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,  n.  95,  e
successive integrazioni e modifiche, anche al fine del pagamento  dei
crediti  di  lavoro,  diversi  da  quelli  spettanti  a   titolo   di
trattamento di fine rapporto,  relativi  agli  ultimi  tre  mesi  del
rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: 
1) la data del provvedimento che determina l'apertura  di  una  delle
suddette procedure; 
2) la data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa  o
di  cessazione  dell'esercizio  provvisorio,  per  i  lavoratori  che
abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa; 
b) previsione di un limite  all'ammontare  dei  predetti  crediti  di
lavoro di cui il Fondo puo' effettuare il pagamento; 
c) previsione, per  il  finanziamento  di  detto  intervento,  di  un
aumento del contributo posto a  carico  dei  datori  dell'articolo  2
della legge 29 maggio 1982, n. 297; 
d) nel caso di omissione,  totale  o  parziale,  del  versamento  dei
contributi dovuti dal datore di lavoro per  l'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i  superstiti  e  di
sopravvenuta prescrizione, sara'  prevista  la  possibilita'  per  il
lavoratore  interessato  di  richiedere  al  competente  istituto  di
previdenza e assistenza obbligatoria, qualora il datore di lavoro non
abbia provveduto alla costituzione della  rendita  vitalizia  di  cui
all'articolo 13 della legge  12  agosto  1962,  n.  1338,  ovvero  il
lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'azione  giudiziaria,  il
riconoscimento ai fini del diritto e della misura  della  prestazione
dei contributi omessi o prescritti, osservati gli obblighi  di  prova
previsti dal citato articolo 13; 
e) previsione dell'azione  di  regresso  da  parte  dell'istituto  di
previdenza e assistenza obbligatoria  nei  confronti  del  datore  di
lavoro inadempiente; 
f) previsione di un sistema finalizzato a  garantire  le  prestazioni
pensionistiche comprese quelle per i superstiti previste dalle  forme
di previdenza complementare, qualora le dette prestazioni non possano
essere erogate in conseguenza dell'omesso o insufficiente  versamento
da parte del datore di lavoro dei relativi contributi; 
g) l'attuazione della direttiva non dovra' comportare oneri a  carico
del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato. 
 
          Note all'art. 48:
          -  La  direttiva 80/987/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
          n. L. 283 del 28 ottobre 1980.
          -  La  legge  29  maggio  1982,  n.  297,  concernente   la
          disciplina   di   fine   rapporto   e   norme   di  materia
          pensionistica. L'art. 2, comma 8, recita:   "Il fondo,  per
          le  cui  entrate  ed  uscite  e'  tenuta  una  contabilita'
          separata  nella  gestione  dell'assicurazione  obbligatoria
          contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a
          carico  dei datori di lavoro pari allo 0.03 per cento della
          retribuzione di cui all'art.   12  della  legge  30  aprile
          1969,  n.  153, a decorrere dal periodo di paga in corso al
          1› luglio 1982. Per tale contributo si osservano le  stesse
          disposizioni  vigenti  per  l'accertamento e la riscossione
          dei contributi dovuti  al  Fondo  pensioni  dei  lavoratori
          dipendenti.  Le  disponibilita'  del  fondo di garanzia non
          possono in alcun modo essere utilizzate al di  fuori  della
          finalita'  istituzionale  del  fondo  stesso.  Al  fine  di
          assicurare   il   pareggio   della   gestione,   l'aliquota
          contributiva  puo'  essere  modificata, in diminuzione o in
          aumento, con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito  il  consiglio  di amministrazione dell'INPS, sulla
          base delle risultanze del  bilancio  consuntivo  del  fondo
          medesimo".
          -  Il  decreto-legge  30  gennaio  1979, n. 26, concernente
          provvedimenti urgenti per  l'amministrazione  straordinaria
          delle grandi imprese in crisi.
          -  La legge 12 agosto 1962, n. 1338, detta disposizione per
          il    miglioramento    dei    trattamenti    di    pensione
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
          vecchiaia e i superstiti. L'art.  13 recita:
          "Art. 13. -  Ferme  restando  le  disposizioni  penali,  il
          datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
          l'assicurazione   obbligatoria   invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti e che non possa piu' versarli  per  sopravvenuta
          prescrizione  ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge
          4  ottobre  1935,  n.  1827,  puo'  chiedere   all'Istituto
          nazionale  della previdenza sociale di costituire, nei casi
          previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia
          riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata
          dell'assicurazione   obbligatoria   che   spetterebbe    al
          lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
          La  corrispondente  riserva  matematica e' devoluta, per le
          rispettive   quote   di    pertinenza,    all'assicurazione
          obbligatoria   e  al  Fondo  di  adeguamento,  dando  luogo
          all'attribuzione a favore  dell'interessato  di  contributi
          base   corrispondenti,   per  valore  e  numero,  a  quelli
          considerati ai fini del calcolo della rendita.
          La rendita integra con effetto immediato la  pensione  gia'
          in  essere;  in caso contrario i contributi di cui al comma
          precedente sono  valutati  a  tutti  gli  effetti  ai  fini
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
          vecchiaia e i superstiti.
          Il  datore  di  lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta'
          concessagli   dal   presente   articolo    su    esibizione
          all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di
          documenti di data certa, dai  quali  possano  evincersi  la
          effettiva  esistenza  e  la  durata del rapporto di lavoro,
          nonche'  la  misura  della  retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore interessato.
          Il  lavoratore,  quando  non  possa  ottenere dal datore di
          lavoro la costituzione della rendita a norma  del  presente
          articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
          salvo  il  diritto  al risarcimento del danno, a condizione
          che  fornisca  all'Istituto  nazionale   della   previdenza
          sociale   le   prove   del   rapporto  di  lavoro  e  della
          retribuzione indicate nel comma precedente.
          Per la costituzione della rendita,  il  datore  di  lavoro,
          ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi
          prevista  al  quarto  comma,  deve   versare   all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale la riserva matematica
          calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo  deter-
          minate  e variate, quando occorra, con decreto del Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio
          di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale".